IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di strumenti di misura (rifusione); 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione  del  31
ottobre 2014 che modifica l'allegato III della  direttiva  2014/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il  campo
di portata dei contatori d'acqua; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numeri 19) e 54); 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22,  e  successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura; 
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  28,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  2
febbraio 2007,  n.  22,  di  attuazione  della  direttiva  2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  12  maggio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 170  del  23  luglio  2010,  recante  attuazione  della  direttiva
2009/137/CE della Commissione del 10 novembre 2009  che  modifica  la
direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
agli strumenti di misura; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 
 
  1. Al decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione della direttiva 2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
misura, e della direttiva  2014/32/UE  del  26  febbraio  2014,  come
modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura
(rifusione), che ne dispone l'abrogazione.»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «allegati  specifici»
sono inserite le seguenti: « da III a XII, di seguito  «gli  allegati
specifici degli strumenti»; le parole: «e  trasformatori  di  misura»
sono soppresse; la parola: «calore»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«energia termica»; 
    c) all'articolo 1, comma 2, le  parole:  «commercializzazione  e»
sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione sul mercato o»; 
    d) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono  norma
specifica relativamente ai requisiti sull'immunita'  elettromagnetica
ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di  attuazione
dell'articolo  2,  paragrafo  3,  della  direttiva   2014/30/UE   del
Parlamento europeo e del  Consiglio.  Le  disposizioni  nazionali  di
attuazione della direttiva 2014/30/UE continuano ad applicarsi  anche
agli strumenti di misura riguardo ai requisiti di emissione.»; 
    e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per: 
    a) "strumento di misura": ogni dispositivo o sistema con funzioni
di misura rientrante nell'articolo 1, comma 1; 
    b) "sottounita'": un dispositivo hardware cosi' denominato  negli
allegati specifici degli strumenti che funziona in modo  indipendente
e che costituisce  uno  strumento  di  misura,  unitamente  ad  altre
sottounita', con cui e' compatibile, o con uno  strumento  di  misura
con cui e' compatibile; 
    c) "controlli metrologici legali":  i  controlli  per  motivi  di
interesse pubblico,  sanita'  pubblica,  sicurezza  pubblica,  ordine
pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse  e  diritti,
tutela dei  consumatori  e  lealta'  delle  transazioni  commerciali,
intesi a verificare che uno strumento  di  misura  sia  in  grado  di
svolgere le funzioni cui e' destinato; 
    d) "documento  normativo":  un  documento  contenente  specifiche
tecniche adottate dall'Organizzazione  internazionale  di  metrologia
legale; 
    e) "messa a  disposizione  sul  mercato":  la  fornitura  di  uno
strumento di misura per la distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  nel
mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale,  a  titolo
oneroso o gratuito; 
    f) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno
strumento di misura sul mercato dell'Unione; 
    g) "messa in servizio": la prima utilizzazione di  uno  strumento
di misura destinato all'utilizzatore finale per i fini a cui esso era
destinato; 
    h) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno
strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul
mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in  servizio
per i propri scopi; 
    i) "rappresentante autorizzato": una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti; 
    l)  "importatore":  la  persona  fisica  o  giuridica   stabilita
nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione  uno  strumento  di
misura originario di un Paese terzo; 
    m) "distributore": la persona fisica o giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione uno strumento di misura sul mercato; 
    n) "operatori economici":  il  fabbricante,  l'importatore  e  il
distributore; 
    o) "specifica tecnica": un documento che  prescrive  i  requisiti
tecnici che uno strumento di misura deve soddisfare; 
    p) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui  all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    q) "accreditamento": accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    r) "organismo nazionale di accreditamento":  organismo  nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    s) "valutazione della conformita'": il processo atto a dimostrare
il rispetto dei requisiti essenziali del  presente  decreto  relativi
agli strumenti di misura; 
    t) "organismo di valutazione della conformita'": un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    u) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la  restituzione
di   uno   strumento   di   misura   gia'   messo   a    disposizione
dell'utilizzatore finale; 
    v) "ritiro":  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di uno strumento di  misura  presente  nella
catena di fornitura; 
    z)  "normativa  di  armonizzazione  dell'Unione":  la   normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    aa)  "marcatura  CE":  una  marcatura  mediante   la   quale   il
fabbricante  indica  che  lo  strumento  di  misura  e'  conforme  ai
requisiti applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione che ne prevede l'apposizione.»; 
    f) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano  con  gli
opportuni adattamenti alle sottounita'  per  le  quali  gli  allegati
specifici  degli  strumenti   stabiliscono   i   relativi   requisiti
essenziali.». 
    g) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   4-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto
dell'immissione sul mercato  o  della  messa  in  servizio  dei  loro
strumenti di  misura,  i  fabbricanti  garantiscono  che  sono  stati
progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di  cui
all'allegato I e agli allegati specifici dello strumento. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'articolo  8  ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura   di
valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  7.  Qualora  la
conformita' di uno strumento di misura alle prescrizioni  applicabili
del presente decreto sia stata dimostrata mediante tale procedura  di
valutazione   della   conformita'   i   fabbricanti   redigono    una
dichiarazione di conformita' UE e appongono  la  marcatura  CE  e  la
marcatura metrologica supplementare. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche della progettazione  o  delle  caratteristiche  degli
strumenti di misura, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate,
dei  documenti  normativi  o  di  altre   specifiche   tecniche   con
riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' di uno  strumento
di misura. Ove necessario in  considerazione  dei  rischi  presentati
dallo strumento  di  misura,  i  fabbricanti  eseguono  una  prova  a
campione sullo strumento di misura messo a disposizione sul  mercato,
esaminano i reclami,  gli  strumenti  di  misura  non  conformi  e  i
richiami degli strumenti di  misura,  mantengono,  se  del  caso,  un
registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che sugli  strumenti  di  misura  che
hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di  lotto  o
di  serie  oppure  qualsiasi   altro   elemento   che   ne   consenta
l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o  la  natura  dello
strumento di misura non lo consentano, che le informazioni prescritte
siano fornite in un documento di accompagnamento dello  strumento  di
misura ed eventualmente sull'imballaggio, conformemente al punto  9.2
dell'allegato I. 
  6. I fabbricanti indicano sullo strumento il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati,  oppure,  ove
cio' non sia possibile, in  un  documento  di  accompagnamento  dello
strumento di misura ed eventualmente sull'imballaggio,  conformemente
al punto 9.2 dell'allegato I. L'indirizzo indica un  unico  punto  in
cui il fabbricante puo' essere contattato. Le  informazioni  relative
al contatto sono redatte anche in una lingua facilmente comprensibile
per l'utilizzatore finale e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura che  hanno
immesso sul mercato sia accompagnato da una copia della dichiarazione
di conformita' UE e da istruzioni  e  informazioni  conformemente  al
punto 9.3 dell'allegato I, in  lingua  italiana.  Tali  istruzioni  e
informazioni, al  pari  di  qualunque  etichettatura,  devono  essere
chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  uno
strumento di misura da essi immesso sul mercato non  e'  conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  strumento  di  misura,  per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  lo
strumento di misura presenta un rischio, i fabbricanti  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura al
presente decreto, in una lingua che puo' essere  facilmente  compresa
da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia,
in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi  presentati  dagli
strumenti di misura da essi immessi sul mercato. 
  Art. 4-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  4-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo  4-bis,  comma
2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato; 
    b) su richiesta motivata di  un'autorita'  nazionale  competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dallo strumento che rientra nel loro mandato. 
  Art. 4-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori
immettono sul mercato solo gli strumenti di misura conformi. 
  2. Prima di  immettere  uno  strumento  di  misura  sul  mercato  o
metterlo in servizio, gli importatori assicurano che  il  fabbricante
abbia  eseguito  l'appropriata   procedura   di   valutazione   della
conformita' di cui all'articolo 7. Essi assicurano che il fabbricante
abbia preparato la documentazione tecnica,  che  sullo  strumento  di
misura sia  apposta  la  marcatura  CE  e  la  marcatura  metrologica
supplementare, che lo strumento di misura  sia  accompagnato  da  una
copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e   dai   documenti
prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le  prescrizioni  di
cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene  o  ha
motivo di ritenere che uno strumento di misura non  sia  conforme  ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati  specifici
dello strumento di misura, non immette lo  strumento  di  misura  sul
mercato ne' lo mette in funzione fino a quando  non  sia  stato  reso
conforme. Inoltre, quando lo strumento di misura presenta un rischio,
l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita'  di  vigilanza
del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sullo strumento di misura il loro nome,
la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure,  ove  cio'  non   sia   possibile,   in   un   documento   di
accompagnamento  dello   strumento   di   misura   ed   eventualmente
sull'imballaggio, conformemente al  punto  9.2  dell'allegato  I.  Le
informazioni relative al contatto sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che  lo  strumento  di  misura  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni conformemente al punto  9.3
dell'allegato I, in lingua italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre uno strumento di misura
e'  sotto   la   loro   responsabilita',   le   sue   condizioni   di
immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettono  a  rischio  la  sua
conformita' ai requisiti essenziali di  cui  all'allegato  I  e  agli
allegati specifici dello strumento. 
  6. Laddove ritenuto necessario in considerazione delle  prestazioni
di uno strumento di misura, gli  importatori  eseguono  una  prova  a
campione sugli strumenti di misura messi a disposizione sul  mercato,
esaminano i reclami,  gli  strumenti  di  misura  non  conformi  e  i
richiami degli strumenti di  misura,  mantengono,  se  del  caso,  un
registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che uno
strumento di misura da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  strumento  di  misura,  per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  lo
strumento di misura presenti un rischio, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui lo  strumento  di
misura e' stato immesso sul mercato  gli  importatori  mantengono  la
dichiarazione di conformita' UE a  disposizione  delle  autorita'  di
vigilanza del mercato; garantiscono inoltre  che,  su  richiesta,  la
documentazione tecnica e' messa a disposizione di tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura in
una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti
immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale
autorita', su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione  intrapresa  per
eliminare i rischi presentati  dagli  strumenti  di  misura  da  essi
immessi sul mercato. 
  Art. 4-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono
uno strumento di misura a disposizione sul mercato o in  servizio,  i
distributori si comportano con la dovuta diligenza  ed  applicano  le
prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere uno strumento  di  misura  a  disposizione  sul
mercato o in servizio, i distributori verificano che  esso  rechi  la
marcatura CE  e  la  marcatura  metrologica  supplementare,  che  sia
accompagnato dalla dichiarazione di conformita' UE  e  dai  documenti
prescritti e dalle istruzioni e informazioni conformemente  al  punto
9.3 dell'allegato  I,  in  una  lingua  che  puo'  essere  facilmente
compresa dagli utilizzatori finali  nello  Stato  membro  in  cui  lo
strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato o in
servizio e, per il mercato italiano, in lingua  italiana,  e  che  il
fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni  di
cui, rispettivamente, all'articolo 4-bis, commi 5 e 6, e all'articolo
4-quater, comma 3.  Il  distributore,  se  ritiene  o  ha  motivo  di
ritenere che uno strumento di misura non  e'  conforme  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello
strumento di misura, non mette lo strumento di misura a  disposizione
sul mercato o in servizio fino a quando non sia stato reso  conforme.
Inoltre,  se  lo  strumento  di  misura  presenta  un   rischio,   il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre uno strumento di  misura
e'  sotto   la   loro   responsabilita',   le   sue   condizioni   di
immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettono  a  rischio  la  sua
conformita' ai requisiti essenziali di  cui  all'allegato  I  e  agli
allegati specifici dello strumento. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  uno
strumento di misura da essi messo a disposizione sul mercato  non  e'
conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le  misure
correttive necessarie per rendere conforme tale strumento di  misura,
per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  lo
strumento di misura presenta un rischio, i distributori ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato lo strumento di misura,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento  di  misura.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dagli  strumenti  di
misura da essi immessi sul mercato. 
  Art.  4-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
4-bis quando immette sul mercato  uno  strumento  di  misura  con  il
proprio nome o marchio commerciale o modifica uno strumento di misura
gia' immesso sul mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la
conformita' al presente decreto. 
  Art. 4-septies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
fanno richiesta: 
    a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro strumenti di
misura; 
    b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito  strumenti  di
misura. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti strumenti di misura e per dieci anni  dal  momento
in cui essi hanno fornito strumenti di misura.»; 
    h) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 sono abrogati; 
    i) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Messa a disposizione sul mercato e messa in  servizio).  -
1. Gli strumenti di misura sono messi a disposizione  sul  mercato  o
messi in servizio per le funzioni di misura di  cui  all'articolo  1,
comma 2, solo se soddisfano i requisiti del presente decreto. 
  2. In occasione di fiere campionarie, esibizioni,  dimostrazioni  o
eventi simili, e' consentita l'esposizione di strumenti di misura non
conformi al disposto del presente decreto, purche'  sia  indicato  in
modo chiaro e visibile che essi non sono conformi e che  non  possono
essere messi a disposizione sul mercato o messi in  servizio  per  le
funzioni di misura di cui all'articolo 1, comma 2, finche'  non  sono
resi conformi.»; 
  l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Procedure di  valutazione  della  conformita').  -  1.  La
conformita' degli strumenti di misura ai requisiti essenziali ad esso
applicabili e' effettuata applicando, a scelta del  fabbricante,  una
delle   procedure   di   valutazione   della   conformita'   elencate
nell'allegato specifico dello strumento. 
  2. Le procedure di valutazione  della  conformita'  sono  stabilite
nell'allegato II. 
  3. I documenti e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione di conformita' di cui al comma  1  sono  redatti  in  una
lingua ufficiale dello Stato membro in cui e'  stabilito  l'organismo
notificato che esegue tale  valutazione  di  conformita',  o  in  una
lingua accettata da tale organismo.»; 
    m) all'articolo 8, comma 2, lettera b), le parole: «correttamente
tarati» sono sostituite dalle seguenti:  «correttamente  regolati»  e
all'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'alinea, le parole:  «identificazione  dello  strumento»
sono sostituite dalle seguenti: «identificazione  del  tipo  o  dello
strumento di misura»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i disegni di
progettazione  e  di  fabbricazione,  nonche'  i  piani  relativi   a
componenti, sottounita', circuiti ed altre simili parti;»; 
      3) nella lettera f), le  parole:  «o  dei  documenti  normativi
previsti all'articolo  10,  applicati  in  tutto  o  in  parte»  sono
sostituite dalle seguenti: «armonizzate  o  dei  documenti  normativi
previsti all'articolo 12, applicati  in  tutto  o  in  parte,  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea»; 
      4) nella lettera  g),  le  parole:  «le  norme  o  i  documenti
normativi previsti all'articolo 12» sono sostituite  dalle  seguenti:
«le norme armonizzate o i documenti normativi  previsti  all'articolo
12, compreso un elenco delle  altre  pertinenti  specifiche  tecniche
applicate»; 
      5) nella lettera i), le parole: «lo strumento» sono  sostituite
dalle seguenti: «il tipo o lo strumento» e le parole «di calore» sono
sostituite dalle seguenti: «di energia termica»; 
      6) nella lettera l), le parole: «attestati di esame CE del tipo
o gli attestati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «certificati  di
esame CE del tipo o i certificati»; 
    n) all'articolo 8, comma  5,  le  parole:  «ove  possibile»  sono
sostituite dalle seguenti «se del caso»; 
    o) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art.  8-bis  (Dichiarazione  di   conformita'   UE).   -   1.   La
dichiarazione di conformita' UE attesta  il  rispetto  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello
strumento. 
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato XIII, contiene gli elementi specificati  nei  pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana. 
  3. Se allo strumento di misura si applicano piu'  atti  dell'Unione
che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, viene  compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita'  dello  strumento  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»; 
    p) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma
del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale
responsabile  dell'elaborazione   ed   attuazione   delle   procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sugli  organismi
notificati, oltre che del rispetto delle  disposizioni  dell'articolo
9-ter. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi notificati, i nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    q) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 9-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dallo  strumento  di  misura
oggetto di valutazione. Un organismo appartenente  a  un'associazione
d'imprese o a una federazione professionale che  rappresenta  imprese
coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella  fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di strumenti di
misura che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del  genere,
a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione  degli  strumenti
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso degli  strumenti  di  misura
valutati che sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di
valutazione della conformita' o l'uso di tali strumenti di misura per
scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita',  i  suoi
alti  dirigenti  e  il  personale  addetto  alla  valutazione   della
conformita' non intervengono direttamente nella progettazione,  nella
fabbricazione  o  nella   costruzione,   nella   commercializzazione,
nell'installazione,  nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli
strumenti di misura, ne' rappresentano i soggetti impegnati  in  tali
attivita'. Non intraprendono alcuna attivita'  che  possa  essere  in
conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la  loro  integrita'
per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per
cui sono notificati. Cio'  vale  in  particolare  per  i  servizi  di
consulenza.  Cio'  non  preclude  la  possibilita'  di   scambio   di
informazioni tecniche tra il fabbricante e  l'organismo.  L'organismo
di valutazione della conformita' garantisce che  le  attivita'  delle
sue affiliate o dei suoi subappaltatori  non  si  ripercuotano  sulla
riservatezza,  sull'obiettivita'  o  sull'imparzialita'   delle   sue
attivita' di valutazione della conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato II e per cui e'  stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di strumenti di misura per i  quali  e'  stato  notificato,
l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali  avviene  la  valutazione  della  conformita',  garantendo   la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  dello
strumento in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato  I,  delle  norme  armonizzate  e  dei
documenti normativi applicabili e delle disposizioni pertinenti della
normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea   nonche'   delle
normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di  tale  decreto  le  relative
polizze assicurative hanno un massimale non inferiore a  tre  milioni
di euro  per  i  rischi  derivanti  dall'esercizio  di  procedure  di
valutazione della conformita' e, per gli altri aspetti  si  applicano
le indicazioni al riguardo  previste  nella  direttiva  del  Ministro
delle attivita' produttive del 19  dicembre  2002,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato II
o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne  che
nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui  esercita
le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
  Art. 9-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 9-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato II. 
  Art. 9-quater (Organismi interni accreditati). -  1.  Un  organismo
interno accreditato puo' essere utilizzato per svolgere attivita'  di
valutazione della conformita' per l'impresa di cui fa parte  ai  fini
dell'applicazione delle procedure di cui al modulo A2 e al modulo  C2
dell'al legato II. Tale organismo costituisce una  parte  separata  e
distinta  dell'impresa  e  non  partecipa  alla  progettazione,  alla
produzione, alla fornitura, all'installazione,  all'utilizzo  o  alla
manutenzione degli strumenti di misura che valuta. 
  2. L'organismo interno accreditato soddisfa i seguenti requisiti: 
    a) e' accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    b)  esso  e  il  suo  personale  sono  identificabili  a  livello
dell'organizzazione e s'iscrivono  all'interno  dell'impresa  di  cui
fanno parte in una linea gerarchica che ne garantisce l'imparzialita'
e la dimostra al pertinente organismo nazionale di accreditamento; 
    c)  ne'  esso  ne'  il  suo  personale  sono  responsabili  della
progettazione,     della     fabbricazione,     della      fornitura,
dell'installazione, del  funzionamento  o  della  manutenzione  degli
strumenti di misura che valutano e non partecipano ad  attivita'  che
possano pregiudicare la loro indipendenza di  giudizio  o  integrita'
nelle attivita' di valutazione che svolgono; 
    d) fornisce i suoi servizi esclusivamente all'impresa di  cui  fa
parte. 
  3. L'organismo interno accreditato non  e'  notificato  agli  Stati
membri o alla Commissione, ma l'impresa di cui fa parte o l'organismo
nazionale   di   accreditamento   fornisce   informazioni   sul   suo
accreditamento al Ministero dello sviluppo economico. 
  Art. 9-quinquies (Procedura di notifica). - 1. Il  Ministero  dello
sviluppo  economico  autorizza  e  notifica  solo  gli  organismi  di
valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni  di  cui
all'articolo 9-bis e notifica tali organismi alla Commissione europea
e agli altri Stati membri utilizzando  lo  strumento  elettronico  di
notifica elaborato e gestito dalla Commissione.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti
di autorizzazione rilasciati  agli  organismi  di  valutazione  della
conformita'. 
  2. La notifica include le informazioni relative al tipo o  ai  tipi
di strumenti di misura per cui ciascun organismo e'  stato  designato
e, se del caso  alle  classi  di  accuratezza  a  cui  appartiene  lo
strumento, all'intervallo di misura, alla tecnologia di misura  e  ad
ogni altra caratteristica dello strumento che limiti la portata della
notifica.  La  notifica  include  tutti  i  dettagli  riguardanti  le
attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di
valutazione della conformita' e gli strumenti di misura  interessati,
nonche' la relativa attestazione di competenza. 
  3.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  5. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica. 
  Art. 9-sexies (Obblighi  operativi  degli  organismi  notificati  e
ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato II. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia dello strumento in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' dello strumento di  misura  al  presente
decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  dello
strumento, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi
o le altre specifiche  tecniche  non  sono  stati  rispettati  da  un
fabbricante,  chiede  a  tale  fabbricante  di  prendere  le   misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformita'. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un  certificato  riscontra  che
uno strumento di misura non e' piu' conforme chiede al fabbricante di
prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o
ritira il certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»; 
    r) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Domanda di notifica). -  1.  L'organismo  di  valutazione
della conformita' stabilito nel territorio nazionale presenta domanda
di  autorizzazione  e  di  notifica  al  Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o  dei  moduli  di  valutazione  della  conformita'  e  dello
strumento o degli strumenti per i quali tale  organismo  dichiara  di
essere  competente,  nonche'  da  un  certificato  di  accreditamento
rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 9-bis.»; 
    s) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Modifiche delle notifiche). - 1. Qualora sulla base della
sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o
in altro modo e' accertato che un organismo notificato  non  e'  piu'
conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 9-bis o non adempie ai
suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico limita, sospende
o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della  gravita'
del mancato rispetto di tali  prescrizioni  o  dell'inadempimento  di
tali obblighi e ne informa immediatamente la  Commissione  europea  e
gli altri Stati membri. 
  2. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta.»; 
    t) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Presunzione di conformita' degli strumenti di misura).  -
1. Gli strumenti di misura che sono conformi alle norme armonizzate o
a parti di  esse  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati  conformi  ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati  specifici
dello strumento di misura oggetto di tali norme o parti di esse. 
  2.  Gli  strumenti  di  misura  conformi  a  parti  dei   documenti
normativi, il cui elenco e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione  europea,  sono   considerati   conformi   ai   requisiti
essenziali di cui all'allegato I  e  agli  allegati  specifici  degli
strumenti oggetto di tali parti di documenti normativi. 
  3. Un fabbricante puo' decidere di utilizzare  qualsiasi  soluzione
tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli
allegati specifici dello strumento. Inoltre,  per  beneficiare  della
presunzione   di   conformita',   il   fabbricante   deve   applicare
correttamente  le  soluzioni  menzionate   nelle   pertinenti   norme
armonizzate o nei documenti normativi di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Gli Stati membri presumono che siano soddisfatte  le  pertinenti
prove menzionate alla lettera i) dell'articolo  8,  comma  3,  se  il
corrispondente programma di prova e' stato  svolto  conformemente  ai
documenti pertinenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e se i risultati  delle
prove garantiscono la conformita' ai requisiti essenziali.»; 
    u) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Principi generali della marcatura CE  e  della  marcatura
metrologica supplementare e regole  e  condizioni  per  l'apposizione
delle stesse). - 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi  generali
esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. La  marcatura  metrologica  supplementare  e'  costituita  dalla
lettera  maiuscola  «M»  e  dalle  ultime  due  cifre  dell'anno   di
apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo. L'altezza del
rettangolo e' uguale all'altezza della marcatura CE. 
  3. I principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE)
n. 765/2008 si applicano, con i necessari adattamenti, alla marcatura
metrologica supplementare. 
  4. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
apposte sullo strumento di misura  o  sulla  sua  targhetta  in  modo
visibile, leggibile e  indelebile.  Nei  casi  in  cui  cio'  non  e'
possibile o la natura dello strumento di misura non lo consente, esse
sono  apposte  sui  documenti  di  accompagnamento  ed  eventualmente
sull'imballaggio. 
  5. Nel caso in cui uno strumento di misura consta di un insieme  di
dispositivi, che non  sono  sottounita'  e  che  funzionano  in  modo
congiunto, la marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare
sono apposte sul dispositivo principale dello strumento in questione. 
  6. La marcatura CE e la marcatura  metrologica  supplementare  sono
apposte sullo strumento di misura  prima  della  sua  immissione  sul
mercato. 
  7. La marcatura CE e la  marcatura  metrologica  supplementare,  se
necessario,  possono  essere  apposte  sullo  strumento  durante   il
processo di fabbricazione. 
  8. La marcatura metrologica supplementare segue  immediatamente  la
marcatura  CE.  La  marcatura   CE   e   la   marcatura   metrologica
supplementare   sono   seguite   dal   numero   di    identificazione
dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo  interviene
nella fase di controllo della produzione  conformemente  all'allegato
II. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto
dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante
o dal suo rappresentante  autorizzato.  Il  numero  d'identificazione
dell'organismo  notificato  e'  indelebile  oppure  si  autodistrugge
qualora si tenti di eliminarlo. 
  9. La marcatura CE, la marcatura metrologica supplementare  e,  ove
applicabile, il numero di identificazione  dell'organismo  notificato
possono essere seguiti da qualsiasi  altro  marchio  che  indichi  un
rischio o un impiego particolare. »; 
    v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Vigilanza del mercato e  controllo  sugli  strumenti  che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Agli strumenti  di  misura  si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a  29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi delle autorita' competenti per  i  controlli  metrologici
che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono  a  loro
volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI  EN  ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per  la  competenza  dei
laboratori di  prova  e  di  taratura,  e  successive  revisioni,  da
organismi nazionali di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in
conformita'  del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  Le  funzioni   di
controllo alle  frontiere  esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli conformemente agli articoli  da  27  a  29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che uno strumento e' in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.»; 
    z) il comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle  finanze  sono  individuate  le
tariffe per le attivita' di valutazione  della  conformita',  di  cui
all'articolo 9, comma  1,  ad  esclusione  di  quelle  relative  alle
attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento,  e
le relative modalita' di  versamento  delle  medesime  tariffe.  Tali
tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.»; 
    aa) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura
che presentano rischi).  -  1.  Nel  caso  in  cui  le  autorita'  di
vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti
per ritenere che uno  strumento  disciplinato  dal  presente  decreto
presenta un rischio per  gli  aspetti  inerenti  alla  protezione  di
interessi pubblici  coperti  dal  presente  decreto,  effettuano  una
valutazione dello strumento di misura interessato che  investe  tutte
le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.  A  tal  fine,
gli operatori economici interessati cooperano ove necessario  con  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che lo strumento  non  rispetta  le
prescrizioni di  cui  al  presente  decreto,  chiede  tempestivamente
all'operatore economico  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
correttive del caso  al  fine  di  rendere  lo  strumento  di  misura
conforme  alle  suddette  prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o   di
richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla
natura del rischio, a seconda dei casi. 
  3. Le autorita' di  vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2. 
  5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e'  ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di prendere. 
  6. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune misure correttive nei confronti di tutti gli  strumenti  di
misura interessati che ha messo a disposizione sul mercato  in  tutta
l'Unione. 
  7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende  le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui  al  comma  2,  il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le  opportune  misure
provvisorie per vietare o limitare  la  messa  a  disposizione  dello
strumento di misura sul mercato  nazionale,  per  ritirarlo  da  tale
mercato o per richiamarlo. La misura e'  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti  la  presunta  non
conformita'. 
  9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  8,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dello strumento di misura non  conforme,  la  sua
origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi
connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  indica  se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti: 
    a) non conformita' dello strumento di  misura  alle  prescrizioni
relative agli aspetti di protezione del pubblico interesse  stabiliti
nel presente decreto; oppure 
    b) carenze nelle norme armonizzate di cui  all'articolo  12,  che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 42 della direttiva 2014/32/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' dello strumento di  misura  interessato  e,  in  caso  di
disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  11.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in  relazione   allo   strumento   in
questione, come il suo ritiro dal mercato. 
  13. Gli oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  dello  strumento
interessato ovvero ad  altra  prescrizione  o  limitazione  o  misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico  del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento. »; 
    bb) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 16-bis (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  Il
Ministero dello sviluppo economico cura la  partecipazione  nazionale
alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in  esito
alla procedura di cui all'articolo 16,  vengono  sollevate  obiezioni
contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso  in  cui  la
Commissione ritiene  che  una  misura  nazionale  e'  contraria  alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 
  2. Se la misura nazionale relativa ad  uno  strumento  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento  non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e la  non  conformita'  di  uno
strumento  di  misura  e'  attribuita  a  una  carenza  delle   norme
armonizzate di cui all'articolo 16, comma 9, lettera b), del presente
decreto. 
  Art.  16-ter  (Strumenti  di  misura  conformi  che  presentano  un
rischio). - 1. Se il Ministero dello sviluppo  economico,  dopo  aver
effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 16, commi  1  e  2,
ritiene che  uno  strumento  di  misura,  pur  conforme  al  presente
decreto, presenta un rischio per  la  salute  o  la  sicurezza  delle
persone o per altri aspetti della protezione del pubblico  interesse,
chiede all'operatore economico interessato  di  provvedere  affinche'
tale strumento di misura, all'atto della sua immissione sul  mercato,
non presenti piu' tale rischio o che lo strumento di  misura  sia,  a
seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un  periodo
di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione  sull'intero
mercato dell'Unione. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione dello strumento di  misura  interessato,  la  sua
origine e la catena di  fornitura  dello  strumento,  la  natura  dei
rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  44,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/32/UE.»; 
    cc) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17(Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo  16,
se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle  seguenti
conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine
allo stato di non conformita' in questione: 
    a) la marcatura CE o la marcatura  metrologica  supplementare  e'
stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE)  n.
765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto; 
    b) la marcatura CE o la marcatura metrologica  supplementare  non
e' stata apposta; 
    c)  il  numero  di  identificazione  dell'organismo   notificato,
qualora tale organismo  intervenga  nella  fase  di  controllo  della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 13 o non  e'
stato apposto; 
    d) la dichiarazione di conformita' UE non accompagna lo strumento
di misura; 
    e) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    g)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  6,  o
all'articolo 4-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    h) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 4-bis o all'articolo 4-quater. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
proibire la messa a disposizione sul mercato dello  strumento  o  per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»; 
    dd) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  18  (Obbligo  di  informazione  a  carico  degli   organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono gli stessi strumenti di misura, informazioni pertinenti sulle
questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi
delle valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale o transettoriale o dei relativi gruppi  di
organismi notificati.»; 
    ee) all'articolo 19, comma 1, le  parole:  «sentito  il  Comitato
centrale metrico» sono sostituite  dalle  seguenti:  «acquisito,  ove
occorra, il parere facoltativo  di  uno  degli  istituti  metrologici
primari o di istituti universitari ai sensi dell'articolo  27,  comma
37, della legge 23 luglio 2009, n. 99»; 
    ff) all'articolo 20: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  Salvo  che  il
fatto costituisca reato, chiunque immette  sul  mercato  o  mette  in
servizio strumenti di  misura  utilizzati  per  le  funzioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati specifici da III a XII,
non conformi ai requisiti essenziali  per  essi  prescritti  e  privi
della idonea marcatura CE e' punito con l'applicazione della sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro  500  a
euro  1500  per  ciascuno  strumento  commercializzato  e  messo   in
servizio, nel limite  complessivo  del  50  per  cento  del  relativo
fatturato.». 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  per   le   non
conformita' formali di cui all'articolo  17  e  in  generale  per  le
violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni
del presente decreto e dei  connessi  regolamenti  di  attuazione  si
applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  nel
minimo a 500 euro e  non  superiore  nel  massimo  a  euro  1500  per
ciascuna violazione, entro il limite complessivo del 10 per cento del
fatturato  dichiarato  nell'annualita'  in   cui   si   verifica   la
violazione.»; 
      3) al comma 3, le  parole:  «di  cui  ai  commi  1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»; 
    gg) all'articolo 22, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato  prima  del  20
aprile 2016 conformemente alla direttiva 2004/22/CE ed alle  relative
disposizioni  nazionali  di  attuazione  possono   essere   messi   a
disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I
certificati rilasciati conformemente  alla  direttiva  2004/22/CE  ed
alle relative disposizioni nazionali  di  attuazione  sono  validi  a
norma della presente decreto fino alla loro scadenza.»; 
    hh)   all'articolo   22-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  2,
paragrafo  2,  della  direttiva  2004/22/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 3 della direttiva 2014/32/UE»; 
      2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo
14, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14,
comma 2»; 
      3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di agevolare la distribuzione  dell'acqua  potabile
non preconfezionata,  in  piccole  quantita'  predeterminate,  tenuto
conto del modico valore della transazione, i distributori  automatici
per  la  vendita  di  tale  prodotto   sono   esonerati,   ai   sensi
dell'articolo 3,  della  direttiva  2014/32/UE,  dalle  procedure  di
valutazione della conformita', dall'apposizione  delle  marcature  di
cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti  dall'articolo  14,
fatto  salvo  il  rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di
commercializzazione  dell'acqua  e   di   sicurezza   sanitaria.   Ai
distributori in servizio alla data di entrata in vigore del  presente
comma si  applica  il  secondo  periodo  del  comma  1  del  presente
articolo.» ; 
      4) nell'alinea del comma 2 le parole: «di cui al comma 1»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
      5) alla lettera a) del comma  2  le  parole:  «di  latte»  sono
soppresse; 
      6) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio dopo  il
30 ottobre 2016 anche nel caso in cui si renda necessario  aggiungere
o sostituire dispositivi o sistemi self-service ad essi associati,  i
distributori  di  carburanti  che  soddisfano  le  norme  applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006 e sono stati o sono commercializzati
e messi in servizio fino al 30 ottobre 2016  ai  sensi  dell'articolo
22, comma  1,  possono  essere  associati  a  dispositivi  o  sistemi
self-service  immessi  sul  mercato   in   conformita'   alle   norme
applicabili dal 30 ottobre 2006. Tale associazione e' consentita  nel
rispetto dei requisiti di  cui  al  punto  8.1  dell'allegato  I,  da
documentare  mediante  certificato  di  valutazione  dei  dispositivi
rilasciato da organismo notificato e da controllare in  occasione  di
verifiche periodiche e, eventualmente, di controlli casuali. Analoghe
cautele sono osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi
o  sistemi  self-service  che   soddisfano   le   norme   applicabili
anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si renda necessario
aggiungere o sostituire distributori di carburanti ad essi associati,
approvati secondo le medesime norme,  con  distributori  immessi  sul
mercato in conformita' alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.»; 
    ii) all'allegato I sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) sotto l'intestazione «ALLEGATO I» e' riportato  il  seguente
riferimento: «(Art. 4, comma 1)»; 
      2) nell'allegato I, nella prima parte e  nel  punto  1.3.1,  le
parole: «riportati negli allegati da MI-001 a MI-010» sono sostituite
dalle seguenti: «riportati negli allegati da III a XII»; 
      3)   nell'allegato   I,   nella   prima   parte,   la   parola:
«riscaldamento» e' sostituita dalle seguenti: «energia termica»; 
      4) nell'allegato I, al punto 9.1, le parole: «dell'attestato di
esame CE del tipo o dell'attestato» sono sostituite  dalle  seguenti:
«del certificato di esame CE del tipo o del certificato»; 
      5) nell'allegato I, al punto 12,  le  parole:  «della  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»; 
    ll) gli allegati II, A, A1, B, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, H e
H1 sono sostituiti dall'allegato II di cui all'allegato A al presente
decreto; 
    mm)  gli  allegati  specifici  MI-001,  MI-002,  MI-003,  MI-004,
MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010 sono  rispettivamente
rinumerati come allegati III, IV, V, IV, VII, VII, IX, X,  XI  e  XII
con le seguenti integrazioni: 
      1) sotto l'intestazione degli allegati, III, IV,  V,  IV,  VII,
VII, IX, X, XI e XII e' riportato il riferimento seguente: «(Art.  1,
comma 1)»; 
      2) al titolo degli allegati II, III, IV, V, IV, VII,  VII,  IX,
X, XI e XII sono aggiunte, dopo la denominazione della  tipologia  di
strumento di misura cui l'allegato si riferisce, rispettivamente,  le
indicazioni:  «(MI-001),  (MI-002),  (MI-003),  (MI-004),   (MI-005),
(MI-006), (MI-007), (MI-008), (MI-009) e (MI-010)»; 
      3) nell'allegato MI-001,  ora  allegato  III,  il  punto  1  e'
sostituito dal seguente 
  «1. Il campo di portata dell'acqua 
    I valori del campo  di  portata  devono  soddisfare  le  seguenti
condizioni: 
      Q3/Q1 ≥ 40 
      Q2/Q1 = 1,6 
      Q4/Q3 = 1,25» 
      4) nell'allegato MI-002, ora allegato IV, parte I,  punto  2.2,
le  parole:  «dispositivo  di  conversione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «un contatore del gas con un dispositivo di conversione»; 
      5) nell'allegato  MI-003,  ora  allegato  V,  nella  nota  alla
tabella 1, le  parole:  «I  min  della  classe  B  si  applica»  sono
sostituite dalle seguenti: «della classe B si applica I min»; 
      6) nell'allegato  MI-003,  ora  allegato  V,  nella  nota  alla
tabella  2,  le  parole:  «l'intervallo  gamma  di   corrente»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'intervallo di corrente»; 
      7) nell'allegato MI-003, ora allegato V,  al  punto  4.3.1,  le
parole:  «Volts»  e  «Amps»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
seguenti: «volt» e «ampere»; 
      8) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, nel titolo, nel primo
paragrafo delle definizioni, nella prima riga della prima tabella, al
punto 2 e al  punto  7,  la  parola:  «calore»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «energia termica»; 
      9) nell'allegato MI-004, ora allegato VI, al punto 3, al  punto
4.3, al punto 6 e al punto 7.4, la parola:  «termico»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di energia termica»; 
    nn) dopo l'allegato  XII  e'  aggiunto  l'allegato  XIII  di  cui
all'allegato B al presente decreto. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
            NOTE ALLE PREMESSE 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/32/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di strumenti di misura (rifusione) (Testo rilevante
          ai fini del SEE) e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  29  marzo
          2014, n. L 96. 
            La direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione  che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2014/32/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda  il
          campo di portata dei contatori dell'acqua (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  7  gennaio
          2015, n. L 3. 
            Il testo degli articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31  Procedure  per   l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di  delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso   un   trattamento   sfavorevole   dei    cittadini
             italiani.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 (Attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          misura) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17  marzo
          2007, n. 64, S.O. 
            Il  decreto  legislativo   28   gennaio   2008,   n.   28
          (Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,  recante  attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          misura) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio
          2008, n. 43. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
            NOTE ALL'ARTICOLO 1 
            Il  testo  dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "1. Oggetto e campo di applicazione. 
            1. Il presente decreto si applica  ai  dispositivi  e  ai
          sistemi con  funzioni  di  misura  definiti  agli  allegati
          specifici da III a XII, di seguito "gli allegati  specifici
          degli  strumenti"  concernenti   i   contatori   dell'acqua
          (MI-001),  i  contatori  del  gas  e   i   dispositivi   di
          conversione del volume (MI-002),  i  contatori  di  energia
          elettrica attiva (MI-003), i contatori di  energia  termica
          (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e
          dinamica  di  quantita'  di  liquidi   diversi   dall'acqua
          (MI-005),  gli  strumenti  per   pesare   a   funzionamento
          automatico  (MI-006),  i  tassametri  (MI-007),  le  misure
          materializzate (MI-008),  gli  strumenti  di  misura  della
          dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas  di  scarico
          (MI-010). 
            2. Il presente decreto legislativo definisce i  requisiti
          cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al
          comma 1 ai fini della loro messa a disposizione sul mercato
          o messa in servizio per le funzioni di misura  giustificate
          da  motivi  di  interesse   pubblico,   sanita'   pubblica,
          sicurezza    pubblica,    ordine    pubblico,    protezione
          dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse
          e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali. 
            2-bis. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
          norma specifica relativamente ai  requisiti  sull'immunita'
          elettromagnetica   ai    fini    dell'applicazione    delle
          disposizioni  nazionali  di  attuazione  dell'articolo   2,
          paragrafo 3,  della  direttiva  2014/30/UE  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio.  Le  disposizioni  nazionali  di
          attuazione  della  direttiva   2014/30/UE   continuano   ad
          applicarsi anche  agli  strumenti  di  misura  riguardo  ai
          requisiti di emissione.". 
            Il  testo  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "3. Applicabilita' alle sottounita'. 
            1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  con
          gli opportuni adattamenti alle sottounita' per le quali gli
          allegati specifici degli strumenti stabiliscono i  relativi
          requisiti essenziali. 
            2. Le sottounita'  e  gli  strumenti  di  misura  possono
          essere sottoposti a valutazioni indipendenti e separate  ai
          fini dell'accertamento della conformita'.". 
            Il  testo  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22,  citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "5. Marcatura di conformita'. 
            1. La conformita' di uno strumento di misura a  tutte  le
          disposizioni  del  presente  decreto  e'  attestata   dalla
          presenza,  sul  medesimo,  della  marcatura  CE   e   della
          marcatura   metrologica   supplementare   secondo    quanto
          specificato all'articolo 13. 
            2.- 4. (abrogati).". 
            Il  testo  dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "8. Documentazione tecnica. 
            1. La documentazione  tecnica  deve  descrivere  in  modo
          intelligibile  la  progettazione,  la  fabbricazione  e  il
          funzionamento dello strumento di misura e  deve  consentire
          di  valutare  la  conformita'  dello  stesso  ai  requisiti
          fissati dal presente decreto. 
            2. La documentazione tecnica deve essere sufficientemente
          dettagliata per assicurare: 
          a) la definizione delle caratteristiche metrologiche; 
          b) la riproducibilita' dei  risultati  delle  misure  degli
             strumenti  prodotti  quando  essi   sono   correttamente
             regolati avvalendosi degli opportuni mezzi previsti; 
          c) l'integrita' dello strumento. 
            3. Ai fini della valutazione e dell' identificazione  del
          tipo o dello strumento di misura, la documentazione tecnica
          deve includere quanto segue: 
          a) una descrizione generale dello strumento; 
          b) i disegni di progettazione e di fabbricazione, nonche' i
             piani relativi a componenti,  sottounita',  circuiti  ed
             altre simili parti; 
          c) le  procedure  di  fabbricazione   per   garantire   una
             produzione omogenea; 
          d) se del caso, una descrizione dei dispositivi elettronici
             con   schemi,    diagrammi,    diagrammi    di    flusso
             dell'informazione del software logico e generale che  ne
             illustrino le caratteristiche e il funzionamento; 
          e) le  descrizioni  e   le   spiegazioni   necessarie   per
             comprendere  le  lettere  b),  c)  e  d),  compreso   il
             funzionamento dello strumento; 
          f) un  elenco  delle  norme  armonizzate  o  dei  documenti
             normativi previsti all'articolo 12, applicati in tutto o
             in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati  nella
             Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
          g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i
             requisiti essenziali qualora non siano  state  applicate
             le norme armonizzate o i  documenti  normativi  previsti
             all'articolo  12,  compreso  un   elenco   delle   altre
             pertinenti specifiche tecniche applicate; 
          h) i risultati dei calcoli di progetto, di esami; 
          i) i risultati delle prove pertinenti, ove necessario,  per
             dimostrare che il tipo o lo strumento e' conforme a: 
            1)  i  requisiti  del  presente  decreto  in  base   alle
          condizioni  di  funzionamento  nominali  dichiarate  e   ai
          disturbi ambientali specifici; 
            2)  le  specifiche  di  durata  dei  contatori  del  gas,
          dell'acqua, di energia termica  nonche'  dei  contatori  di
          liquidi diversi dall'acqua; 
          l) certificati di esame CE del tipo  o  i  certificati  del
             progetto  per  quanto   concerne   gli   strumenti   che
             contengono parti identiche a quelle del progetto. 
            4. Il fabbricante specifica la posizione  dei  sigilli  e
          delle marcature. 
            5. Il fabbricante indica, se del  caso,  i  requisiti  di
          compatibilita' con interfacce e sottounita'.". 
            Il testo  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "15. Norma di rinvio. 
            1. Alle  procedure  relative  all'attivita'  di  notifica
          degli organismi di  cui  all'articolo  9  ed  a  quelle  di
          vigilanza  sugli   organismi   stessi   si   applicano   le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio  1996,
          n. 52, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - legge comunitaria 1994. 
            2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          individuate le tariffe  per  le  attivita'  di  valutazione
          della conformita', di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  ad
          esclusione  di  quelle  relative  alle   attivita'   svolte
          dall'organismo unico  nazionale  di  accreditamento,  e  le
          relative modalita' di versamento  delle  medesime  tariffe.
          Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.". 
            Il testo  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "19. Aggiornamento e controlli successivi. 
            1. All'aggiornamento e alla modifica  delle  disposizioni
          degli allegati si provvede con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  acquisito,  ove  occorre,  il  parere
          facoltativo di uno degli istituti metrologici primari o  di
          istituti universitari ai sensi dell'articolo 27, comma  37,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
            2. Il Ministro dello sviluppo economico  stabilisce,  con
          uno  o  piu'  decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione   dei
          controlli metrologici successivi sugli strumenti di  misura
          disciplinati dal presente decreto dopo la  loro  immissione
          in servizio.". 
            Il testo  dell'articolo  20  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "20. Sanzioni. 
            1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette
          sul  mercato  o  mette  in  servizio  strumenti  di  misura
          utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma  2,
          di cui agli allegati specifici da III a XII,  non  conformi
          ai requisiti essenziali per essi prescritti e  privi  della
          idonea marcatura CE  e'  punito  con  l'applicazione  della
          sanzione amministrativa consistente nel  pagamento  di  una
          somma da euro  500  a  euro  1500  per  ciascuno  strumento
          commercializzato  e   messo   in   servizio,   nel   limite
          complessivo del 50 per cento del relativo fatturato. 
            2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  gli  organismi
          notificati che consentono l'applicazione delle marcature di
          cui all'articolo 13 a strumenti di misura non conformi alle
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          sottoposti alla medesima sanzione di cui al comma 1. 
            2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per  le  non
          conformita' formali di cui all'articolo 17  e  in  generale
          per le violazioni diverse da quella di cui ai commi 1 e  2,
          alle disposizioni  del  presente  decreto  e  dei  connessi
          regolamenti  di   attuazione   si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore nel  minimo  a  500
          euro e non superiore nel massimo a euro 1500  per  ciascuna
          violazione, entro il limite complessivo del  10  per  cento
          del fatturato dichiarato nell'annualita' in cui si verifica
          la violazione. 
            3. I rapporti sulle violazioni di cui ai  commi  1,  2  e
          2-bis sono presentati, ai sensi e  per  gli  effetti  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
          al  Segretario  generale   della   camera   di   commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   competente   per
          territorio.". 
            Il testo  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "22. Disposizioni transitorie. 
            1. La commercializzazione e la messa  in  servizio  degli
          strumenti di misura  sottoposti  ai  controlli  metrologici
          legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al
          30 ottobre 2006 sono consentite fino  alla  scadenza  della
          validita' dell'omologazione di tali strumenti. In  caso  di
          omologazione     di      validita'      indefinita,      la
          commercializzazione e la messa in servizio degli  strumenti
          di misura sottoposti a  controlli  metrologici  legali  che
          soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
          2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016. 
            2. Per gli strumenti di misura  per  i  quali  sia  stata
          presentata la domanda di ammissione alla verifica ai  sensi
          della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
          30  ottobre  2006,  il  provvedimento   di   ammissione   a
          verificazione   metrica   e   alla   legalizzazione   sara'
          rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
          validita' fino al 30 ottobre 2016. 
            3.  I  dispositivi  ed  i  sistemi  di  misura   di   cui
          all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le  funzioni  di
          misura previste al comma 2 del medesimo articolo  e  per  i
          quali la normativa in vigore fino al 30  ottobre  2006  non
          prevede i controlli metrologici legali, qualora gia'  messi
          in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, potranno continuare  ad  essere  utilizzati  anche
          senza essere sottoposti  a  detti  controlli,  purche'  non
          rimossi dal luogo di utilizzazione. 
            3-bis. Gli strumenti di misura immessi sul mercato  prima
          del 20 aprile 2016 conformemente alla direttiva  2004/22/CE
          ed  alle  relative  disposizioni  nazionali  di  attuazione
          possono essere messi a disposizione del mercato o messi  in
          servizio anche successivamente.  I  certificati  rilasciati
          conformemente alla direttiva 2004/22/CE  ed  alle  relative
          disposizioni nazionali di attuazione sono  validi  a  norma
          della presente decreto fino alla loro scadenza.". 
            Il testo dell'articolo 22-bis del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "22-bis. Esclusioni dal campo di applicazione. 
            1. Al fine di favorire la possibilita' per i  consumatori
          di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in  piccole
          quantita' predeterminate, fino  ad  un  massimo  di  cinque
          litri per ciascuna erogazione,  i  distributori  automatici
          per la vendita di tale prodotto al  consumatore,  il  quale
          deve essere munito di adeguato recipiente, sono  esonerati,
          ai sensi dell'articolo 3 della direttiva  2014/32/UE  dalle
          procedure di valutazione di  conformita',  dall'apposizione
          delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli
          previsti dall'articolo 14, fatto salvo  il  rispetto  delle
          disposizioni in materia di commercializzazione del latte  e
          di sicurezza alimentare. I distributori  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  articolo  possono
          essere utilizzati  senza  essere  sottoposti  ai  controlli
          metrologici legali previsti dalla normativa vigente,  fermi
          restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e
          le attivita' di vigilanza sul rispetto  delle  prescrizioni
          di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti  di  cui
          all'articolo 14, comma 2. 
            1-bis. Al fine di agevolare la  distribuzione  dell'acqua
          potabile  non   preconfezionata,   in   piccole   quantita'
          predeterminate,  tenuto  conto  del  modico  valore   della
          transazione, i distributori automatici per  la  vendita  di
          tale prodotto sono esonerati,  ai  sensi  dell'articolo  3,
          della direttiva 2014/32/UE, dalle procedure di  valutazione
          della conformita', dall'apposizione delle marcature di  cui
          agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo
          14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni  in  materia
          di commercializzazione dell'acqua e di sicurezza sanitaria.
          Ai distributori in servizio alla data di entrata in  vigore
          del presente comma si applica il secondo periodo del  comma
          1 del presente articolo. 
            2. I distributori di cui ai commi 1  e  1-bis  devono  in
          ogni caso soddisfare le seguenti condizioni: 
          a) l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare  che
             la quantita' offerta e' da considerarsi  come  quantita'
             minima garantita; 
          b) deve essere indicata la ragione sociale  dell'esercente,
             la sua sede piu' vicina ed i relativi  recapiti  e,  con
             indicazione separata, le istruzioni d'uso; 
          c) l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento  e
             la verificazione a cadenza biennale del  dispositivo  di
             dosaggio  le  cui  risultanze  devono  essere  messe   a
             disposizione degli organi di vigilanza. 
            2-bis. Al fine di consentirne il mantenimento in servizio
          dopo il 30 ottobre 2016 anche nel  caso  in  cui  si  renda
          necessario aggiungere o sostituire  dispositivi  o  sistemi
          self-service  ad  essi   associati,   i   distributori   di
          carburanti   che   soddisfano    le    norme    applicabili
          anteriormente al 30  ottobre  2006  e  sono  stati  o  sono
          commercializzati e messi in servizio  fino  al  30  ottobre
          2016 ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  possono  essere
          associati a dispositivi o sistemi self-service immessi  sul
          mercato  in  conformita'  alle  norme  applicabili  dal  30
          ottobre 2006. Tale associazione e' consentita nel  rispetto
          dei requisiti di cui  al  punto  8.1  dell'allegato  I,  da
          documentare  mediante  certificato   di   valutazione   dei
          dispositivi  rilasciato  da  organismo  notificato   e   da
          controllare  in  occasione  di  verifiche   periodiche   e,
          eventualmente, di controlli casuali. Analoghe cautele  sono
          osservate per il mantenimento in servizio di dispositivi  o
          sistemi self-service che soddisfano  le  norme  applicabili
          anteriormente al 30 ottobre 2006, nel caso in cui si  renda
          necessario  aggiungere   o   sostituire   distributori   di
          carburanti ad essi associati, approvati secondo le medesime
          norme, con distributori immessi sul mercato in  conformita'
          alle norme applicabili dal 30 ottobre 2006.". 
            Il  testo  dell'allegato  I  del  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Allegato I 
            (Art. 4, comma 1) 
            Requisiti essenziali 
            Lo strumento di misura deve garantire un elevato  livello
          di tutela metrologica affinche' le parti  possano  reputare
          affidabile il risultato della misurazione; la progettazione
          e la fabbricazione dello strumento di misura debbono essere
          di elevata qualita' per quanto riguarda  le  tecnologie  di
          misurazione e la sicurezza dei dati da misurare. 
            Nel presente allegato sono definiti i requisiti  cui  gli
          strumenti di misura debbono conformarsi per conseguire tali
          obiettivi, completati, se del caso, dai requisiti specifici
          dello strumento riportati negli allegati da III a  XII,  in
          cui si illustrano in modo piu' dettagliato  alcuni  aspetti
          dei requisiti generali. 
            Le soluzioni adottate al fine di rispondere ai  requisiti
          tengono conto dell'impiego cui lo strumento  e'  destinato,
          nonche' di prevedibili impieghi scorretti  dello  strumento
          medesimo. 
 
            DEFINIZIONI 
            Misurando 
            Con «misurando» si intende  la  quantita'  effettivamente
          sottoposta a misurazione. 
            Grandezza d'influenza 
            Con «grandezza d'influenza» si intende una quantita'  che
          non e' il misurando ma che  influenza  il  risultato  della
          misurazione. 
            Condizioni di funzionamento nominali 
            Con «condizioni di funzionamento nominali» si intendono i
          valori relativi al misurando e alle  grandezze  d'influenza
          che costituiscono le condizioni di funzionamento normali di
          uno strumento. 
            Disturbo 
            Una grandezza d'influenza il cui valore e' entro i limiti
          specificati nel requisito pertinente ma al di  fuori  delle
          specifiche  condizioni  di  funzionamento  nominali   dello
          strumento di misura. Una grandezza d'influenza  costituisce
          un disturbo se  le  relative  condizioni  di  funzionamento
          nominali non sono specificate. 
            Valore di variazione critico 
            Con «valore di variazione critico» si intende  il  valore
          in corrispondenza del quale  la  variazione  del  risultato
          della misurazione e' reputata indesiderabile. 
            Misura materializzata 
            Con «misura materializzata»  si  intende  un  dispositivo
          inteso a riprodurre o a fornire  in  modo  permanente,  nel
          corso del suo impiego, uno o piu' valori noti di  una  data
          quantita'. 
            Transazione commerciale di vendita diretta 
            Con  «transazione  commerciale  di  vendita  diretta»  si
          intende una transazione in cui 
            - il risultato della misurazione e' la  base  su  cui  e'
          determinato il prezzo da pagare; 
            - almeno una delle parti  interessate  dalla  transazione
          relativa alla misurazione e'  un  consumatore  o  qualsiasi
          altra parte che richieda un livello analogo di  protezione;
          e 
            - tutte le parti della transazione accettano il risultato
          della misurazione sul posto e sul momento. 
            Ambienti climatici 
            Gli ambienti climatici sono le condizioni in cui  possono
          essere impiegati gli strumenti di misura. Per  tener  conto
          delle differenze climatiche tra gli Stati membri  e'  stata
          definita una serie di limiti di temperatura. 
            Servizio di pubblica utilita' 
            E'  considerato  servizio  di  pubblica  utilita'  quello
          svolto da un ente erogatore di elettricita',  gas,  energia
          termica o acqua. 
 
            REQUISITI 
            1. Errori tollerati 
            1.1. In condizioni di funzionamento nominali e in assenza
          di disturbi, l'errore di misurazione non deve  superare  il
          valore  dell'errore   massimo   tollerato   riportato   nei
          requisiti specifici relativi allo strumento in questione. 
            Salvo  indicazione  contraria  contenuta  negli  Allegati
          specifici di uno strumento, l'errore massimo  tollerato  e'
          espresso come valore bilaterale dello  scarto  rispetto  al
          valore di misurazione effettivo. 
            1.2.  In  condizioni  di  funzionamento  nominali  e   in
          presenza di un disturbo, i requisiti di prestazione di  uno
          strumento  devono  corrispondere  a  quanto  riportato  nei
          requisiti specifici relativi allo strumento in questione. 
            Nel caso in cui lo  strumento  sia  destinato  ad  essere
          impiegato in un determinato campo elettromagnetico continuo
          permanente, la prestazione consentita nel corso della prova
          «campo  elettromagnetico  irradiato  -  a  modulazione   di
          ampiezza» non deve superare l'errore massimo tollerato. 
            1.3.  Il  fabbricante  deve  specificare   gli   ambienti
          climatici,  meccanici  ed  elettromagnetici   in   cui   lo
          strumento e' destinato ad essere impiegato, l'alimentazione
          elettrica e le altre grandezze d'influenza suscettibili  di
          pregiudicarne l'accuratezza, tenendo  conto  dei  requisiti
          riportati negli Allegati specifici relativi allo  strumento
          in questione. 
            1.3.1. Ambienti climatici 
            Salvo disposizioni diverse contenute  negli  allegati  da
          III a XII, il fabbricante deve  specificare  il  limite  di
          temperatura superiore e il limite di temperatura  inferiore
          di ciascuno dei valori indicati nella tabella  1,  indicare
          se lo strumento e' progettato per l'umidita'  condensata  o
          per l'umidita'  non  condensata  e  precisare  l'ubicazione
          prevista dello strumento, ossia in luogo aperto o chiuso. 
 
                                                            TABELLA 1 
    

                                   Limiti di temperatura
Limite superiore di temperatura 30 °C  40 °C  55 °C  70 °C
Limite inferiore di temperatura  5 °C -10 °C -25 °C -40 °C

    
            1.3.2. a) Gli ambienti  meccanici  sono  suddivisi  nelle
          classi da M1 a M3 descritte in appresso. 
            M1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
          in luoghi sottoposti a  vibrazioni  e  ad  urti  di  scarsa
          importanza: ad esempio, a strumenti fissati a strutture  di
          supporto leggere soggette a vibrazioni e ad urti di  scarsa
          entita'  derivanti  da   operazioni   di   abbattimento   o
          percussione locali, da porte che sbattono, ecc. 
            M2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
          in luoghi caratterizzati da livelli importanti o elevati di
          vibrazioni e di urti (trasmessi, ad esempio, da macchine  e
          dal passaggio di veicoli  nelle  vicinanze)  come  pure  in
          luoghi   adiacenti   a   macchine   pesanti,    a    nastri
          trasportatori, ecc. 
            M3 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
          in luoghi caratterizzati da livelli elevati ed elevatissimi
          di vibrazioni e di urti, come nel caso di strumenti montati
          direttamente su macchine, nastri trasportatori, ecc. 
          b) In relazione con gli ambienti meccanici  si  deve  tener
             conto delle seguenti grandezze d'influenza: 
            - Vibrazione, 
            - Urto meccanico. 
            1.3.3. a) Gli ambienti  elettromagnetici  sono  suddivisi
          nelle classi E1, E2  o  E3  descritte  in  appresso,  salvo
          disposizioni  diverse  contenute  nei  pertinenti  Allegati
          specifici. 
            E1 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
          in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono
          a  quelli   che   si   possono   riscontrare   in   edifici
          residenziali, commerciali e dell'industria leggera. 
            E2 La presente classe si applica agli strumenti impiegati
          in luoghi in cui i disturbi elettromagnetici  corrispondono
          a quelli  che  si  possono  riscontrare  in  altri  edifici
          industriali. 
            E3  La  presente  classe  si   applica   agli   strumenti
          alimentati dalla batteria di  un  veicolo.  Tali  strumenti
          devono soddisfare i requisiti della classe E2 e i  seguenti
          requisiti aggiuntivi: 
            -  riduzioni  della  tensione  di  alimentazione  causate
          dall'alimentazione di circuiti  di  starter  dei  motori  a
          combustione interna, 
            - sovraccarichi transitori dovuti allo  scollegamento  di
          una batteria scarica mentre il motore e' in funzione. 
          b) In relazione con gli ambienti elettromagnetici  si  deve
             tener conto delle seguenti grandezze d'influenza: 
            - interruzioni di tensione, 
            - brevi riduzioni di tensione, 
            - transitori di tensione su linee  di  alimentazione  e/o
          linee di segnali, 
            - scariche elettrostatiche, 
            - campi elettromagnetici a radiofrequenze, 
            - campi elettromagnetici  a  radiofrequenze  condotte  su
          linee di alimentazione e/o linee di segnali, 
            - sovratensioni su linee di alimentazione  e/o  linee  di
          segnali. 
            1.3.4. Altre grandezze d'influenza di cui  occorre  tener
          conto, se del caso, sono le seguenti: 
            - variazioni di tensione, 
            - variazioni di frequenza di rete, 
            - campi magnetici a frequenza industriale, 
            - qualsiasi altra  grandezza  che  possa  influenzare  in
          maniera significativa l'accuratezza dello strumento. 
            1.4.  Durante  l'esecuzione  delle  prove  previste   nel
          presente decreto, si applicano i punti seguenti: 
            1.4.1. Regole di base per le prove e per l'individuazione
          degli errori 
            I requisiti essenziali specificati ai  punti  1.1  e  1.2
          formano  oggetto  di  verifica   per   ciascuna   grandezza
          d'influenza   pertinente.   Salvo   disposizioni    diverse
          contenute nell'allegato specifico di  uno  strumento,  tali
          requisiti essenziali si applicano quando ciascuna grandezza
          d'influenza sia applicata separatamente e  il  suo  effetto
          sia  valutato  separatamente,  mantenendo  tutte  le  altre
          grandezze d'influenza relativamente costanti, al valore  di
          riferimento. 
            Le prove metrologiche debbono essere effettuate durante o
          successivamente    all'applicazione     della     grandezza
          d'influenza,   indipendentemente   dalla   condizione   che
          corrisponde alla situazione normale di funzionamento  dello
          strumento nel momento in cui e' probabile che si  manifesti
          la grandezza d'influenza. 
            1.4.2. Umidita' ambiente 
            - A seconda dell'ambiente climatico di  funzionamento  in
          cui lo strumento e' destinato ad essere impiegato,  possono
          essere appropriate sia la prova di calore umido stabile (in
          assenza di condensazione) sia  la  prova  di  calore  umido
          ciclico (con condensazione). 
            - La prova di calore umido  ciclico  e'  appropriata  nei
          casi in cui vi sia un'elevata condensazione  o  in  cui  la
          penetrazione di vapore acqueo sia  accelerata  per  effetto
          della  respirazione.  Qualora  l'umidita'  non   condensata
          costituisca un fattore, e' appropriata la prova  di  calore
          umido stabile. 
            2. Riproducibilita' 
            Qualora un medesimo misurando sia applicato in  un  luogo
          differente o da parte  di  un  utilizzatore  differente,  a
          parita' di tutte le altre condizioni, si deve ottenere  una
          successione  di  risultati  di   misurazione   strettamente
          analoghi. La differenza tra i risultati  della  misurazione
          deve  essere  di  scarsa  entita'  in  rapporto  all'errore
          massimo tollerato. 
            3. Ripetibilita' 
            Qualora  il  medesimo  misurando  sia   applicato   nelle
          medesime condizioni di misurazione, si  deve  ottenere  una
          successione  di  risultati  di   misurazione   strettamente
          analoghi. La differenza tra i risultati  della  misurazione
          deve  essere  minima   in   rapporto   all'errore   massimo
          tollerato. 
            4. Discriminazione e sensibilita' 
            Lo  strumento  di  misura  deve  essere  sufficientemente
          sensibile e la sua soglia di  discriminazione  deve  essere
          sufficientemente  bassa  in   relazione   ai   compiti   di
          misurazione cui esso e' destinato. 
            5. Durabilita' 
            Lo strumento di misura deve essere progettato in modo  da
          mantenere    un'adeguata    stabilita'    delle     proprie
          caratteristiche  metrologiche  in  un  periodo   di   tempo
          stabilito   dal   fabbricante,   a   patto   che   la   sua
          installazione, manutenzione e impiego siano  effettuati  in
          modo   corretto   conformemente   alle    istruzioni    del
          fabbricante, nelle condizioni ambientali cui  lo  strumento
          stesso e' destinato. 
            6. Affidabilita' 
            Uno strumento di misura deve essere progettato in modo da
          ridurre, per quanto possibile, gli effetti  di  un  difetto
          che potrebbe indurre ad un'accuratezza del risultato  della
          misurazione, a meno che la presenza  di  tale  difetto  sia
          ovvia. 
            7. Idoneita' 
            7.1.  Lo  strumento  di  misura   non   deve   presentare
          caratteristiche atte ad agevolarne  l'impiego  fraudolento;
          allo stesso tempo, debbono  essere  ridotte  al  minimo  le
          possibilita'  di  impiegarlo  involontariamente   in   modo
          scorretto. 
            7.2. Lo strumento deve essere  atto  all'impiego  cui  e'
          destinato,  tenendo  conto  delle  condizioni  pratiche  di
          lavoro e deve consentire di  ottenere  dallo  strumento  un
          risultato di misurazione corretto  senza  dover  richiedere
          all'utilizzatore requisiti irragionevoli. 
            7.3. Gli errori di uno strumento di misura di un servizio
          fornito da imprese di  pubblica  utilita'  in  punti  della
          portata  o  della  corrente  al  di  fuori  dell'intervallo
          controllato non devono essere indebitamente influenzati. 
            7.4. Qualora lo strumento di misura sia progettato per la
          misurazione di valori del misurando che siano costanti  nel
          tempo, esso  deve  essere  insensibile  a  fluttuazioni  di
          piccola entita'  del  valore  del  misurando,  oppure  deve
          reagire in modo appropriato. 
            7.5. Lo strumento di misura deve essere  resistente  e  i
          materiali con cui e' costruito debbono essere  adatti  alle
          condizioni in cui esso e' destinato ad essere impiegato. 
            7.6. Uno strumento di misura  deve  essere  concepito  in
          modo  da  consentire  il  controllo  delle   sue   funzioni
          successivamente  alla  sua  commercializzazione  e  al  suo
          impiego. Se necessario dovranno essere previsti come  parte
          dello strumento un'attrezzatura speciale o un  software  ai
          fini di tale controllo. La procedura di prova va  descritta
          nel manuale d'istruzioni. 
            Se a uno strumento di misura e'  collegato  un  software,
          che  svolge  altre  funzioni  oltre  alla  misurazione,  il
          software che risulti critico ai fini delle  caratteristiche
          metrologiche deve essere identificabile e non  puo'  essere
          influenzato in modo inammissibile dal software collegato. 
            8. Protezione dall'alterazione 
            8.1. Le caratteristiche metrologiche dello  strumento  di
          misura non debbono essere influenzate in modo inammissibile
          dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo, da
          alcuna caratteristica del dispositivo collegato o da  alcun
          dispositivo  remoto  che  comunichi  con  lo  strumento  di
          misura. 
            8.2. Ogni componente hardware che risulti critico ai fini
          delle caratteristiche metrologiche deve  essere  progettato
          in modo da fornire garanzie  di  sicurezza.  Le  misure  di
          sicurezza  previste  debbono   consentire   di   dimostrare
          eventuali interventi effettuati. 
            8.3. Ogni software che  risulti  critico  ai  fini  delle
          caratteristiche metrologiche deve essere identificato  come
          tale e mantenuto in condizioni di sicurezza. 
            Esso deve essere agevolmente identificato dallo strumento
          di misura. 
            Le  prove  di  un  eventuale  intervento  debbono  essere
          disponibili per un ragionevole periodo di tempo. 
            8.4. I dati di misurazione, il software  che  e'  critico
          per le caratteristiche  della  misurazione  e  i  parametri
          importanti sul piano metrologico  memorizzati  o  trasmessi
          debbono  essere  adeguatamente  protetti   da   alterazioni
          accidentali o intenzionali. 
            8.5. Per gli strumenti di misura di  servizi  forniti  da
          imprese  di  pubblica  utilita'  il  visualizzatore   della
          quantita' totale fornita  o  i  visualizzatori  da  cui  la
          quantita' totale fornita puo' essere  fatta  derivare,  che
          servono di riferimento totale o parziale per il calcolo del
          prezzo da corrispondere, non debbono essere riazzerabili in
          corso d'uso. 
            9.  Informazioni  che  debbono   essere   apposte   sullo
          strumento e informazioni di cui esso deve essere corredato 
            9.1. Sullo strumento di misura debbono essere apposte  le
          seguenti iscrizioni: 
            - marca o nome del fabbricante, 
            - informazioni relative all'accuratezza dello strumento, 
            come pure, se del caso: 
            - dati pertinenti alle condizioni di impiego, 
            - la capacita' di misurazione, 
            - l'intervallo di misura, 
            - marcatura di identificazione, 
            - numero del certificato di  esame  CE  del  tipo  o  del
          certificato di esame CE del progetto, 
            -   informazioni   che   precisino   se   i   dispositivi
          supplementari da cui  si  ottengono  risultati  metrologici
          soddisfano o meno le disposizioni del presente decreto  sui
          controlli metrologici legali. 
            9.2.  Qualora  lo  strumento  sia  di  dimensioni  troppo
          ridotte o di  configurazione  troppo  sensibile  per  poter
          recare le  informazioni  pertinenti,  queste  ultime  siano
          adeguatamente apposte  sull'eventuale  imballaggio  e,  sui
          documenti di accompagnamento richiesti  dalle  disposizioni
          del presente decreto. 
            9.3. Lo strumento deve essere corredato  di  informazioni
          sul suo funzionamento, a meno che lo strumento  stesso  sia
          tanto  semplice  da  renderlo  superfluo.  Le  informazioni
          devono essere di facile comprensione e  includere,  se  del
          caso: 
            - condizioni di funzionamento nominali; 
            - classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico; 
            -  limiti   di   temperatura   superiore   e   inferiore,
          possibilita'  di  condensazione,  utilizzazione  in   luogo
          chiuso o aperto; 
            -    istruzioni    relative    all'installazione,    alla
          manutenzione,  alle  riparazioni,  alle   messe   a   punto
          consentite; 
            - istruzioni per il corretto funzionamento  ed  eventuali
          condizioni speciali di utilizzo; 
            - requisiti di compatibilita' con interfacce, sottounita'
          o strumenti di misura. 
            9.4. Nel caso di gruppi di strumenti di  misura  identici
          utilizzati  nello  stesso  posto  o   utilizzati   per   la
          misurazione  di  servizi  di  pubblica  utilita',  non   e'
          necessario un manuale di istruzioni per ciascuno strumento. 
            9.5. Salvo indicazione contraria riportata in un allegato
          specifico dello strumento, il valore di una divisione di un
          valore misurato deve essere di 1 x 10n, 2 x 10n oppure 5  x
          10n, laddove n indica un  numero  intero  (zero  compreso).
          Unitamente al valore numerico  deve  figurare  l'unita'  di
          misura o il simbolo ad essa relativo. 
            9.6.   Le   misure    materializzate    debbono    essere
          contrassegnate da  un  valore  nominale  o  da  una  scala,
          accompagnati dall'unita' di misura. 
            9.7. Le unita' di misura impiegate e i rispettivi simboli
          debbono essere  conformi  alle  disposizioni  giuridiche  a
          livello comunitario  relative  alle  unita'  di  misure  ai
          rispettivi simboli. 
            9.8.  Tutte  le  marcature  e  le   iscrizioni   previste
          conformemente   ai   requisiti   debbono   essere   chiare,
          indelebili, inequivocabili e non trasferibili. 
            10. Indicazione del risultato 
            10.1. L'indicazione del risultato deve avvenire  mediante
          visualizzatore o copia stampata. 
            10.2. L'indicazione  del  risultato  deve  essere  chiara
          inequivocabile,   e   accompagnata   dalle   marcature   ed
          iscrizioni  necessarie  ad  informare  l'utilizzatore   del
          significato del risultato in questione. In condizioni d'uso
          normali  deve  essere  possibile  un'agevole  lettura   del
          risultato  fornito.  E'  consentito   fornire   indicazioni
          supplementari, a patto che non ingenerino confusione con le
          indicazioni metrologicamente controllate. 
            10.3.  Nel  caso  di  copia  stampata,  la  stampa  o  la
          registrazione  debbono   essere   anch'esse   leggibili   e
          indelebili. 
            10.4.  Gli   strumenti   di   misura   utilizzati   nelle
          transazioni commerciali di vendita diretta  debbono  essere
          progettati in modo tale da indicare ad  entrambe  le  parti
          della transazione il risultato della misurazione, una volta
          installati a tale scopo. Qualora  cio'  rivesta  importanza
          determinante  in  caso  di   vendite   dirette,   qualsiasi
          scontrino fornito al consumatore  mediante  un  dispositivo
          accessorio non conforme alle  pertinenti  disposizioni  del
          presente  decreto   deve   recare   adeguate   informazioni
          restrittive. 
            10.5. A prescindere dal fatto che sia  possibile  o  meno
          leggere a distanza uno strumento di misura  destinato  alla
          misurazione di  servizi  forniti  da  imprese  di  pubblica
          utilita',  esso  deve  comunque   essere   dotato   di   un
          visualizzatore  metrologicamente   controllato   facilmente
          accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La  lettura
          di tale visualizzatore e' il  risultato  della  misurazione
          che costituisce la base su cui e' calcolato  il  prezzo  da
          corrispondere. 
            11. Ulteriore elaborazione dei  dati  per  concludere  la
          transazione commerciale 
            11.1.  Gli  strumenti  di  misura   diversi   da   quelli
          utilizzati per la misurazione di servizi forniti da imprese
          di pubblica utilita'  debbono  registrare  su  un  supporto
          durevole il risultato della misurazione, accompagnato dalle
          informazioni  atte   ad   identificare   quella   specifica
          transazione, nei casi in cui 
            - la misurazione non sia ripetibile, e 
            - lo strumento di misura  sia  normalmente  destinato  ad
          essere impiegato  in  assenza  di  una  delle  parti  della
          transazione. 
            11.2. Inoltre, al momento di  concludere  la  transazione
          deve essere disponibile una prova  durevole  del  risultato
          della misurazione e delle informazioni atte a  identificare
          la transazione. 
            12. Valutazioni della conformita' 
            Gli strumenti di misura debbono essere progettati in modo
          tale da consentire un'agevole accertamento  di  conformita'
          degli  stessi  ai   pertinenti   requisiti   del   presente
          decreto.". 
            Il testo dell'allegato MI-001 del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Allegati Specifici - Allegato III 
            (Art.1, comma1) 
            CONTATORI DELL'ACQUA 
            Ai contatori dell'acqua  destinati  alla  misurazione  di
          volumi  d'acqua  pulita,  fredda  o  riscaldata,   ad   uso
          residenziale,  commerciale  e  di  industria  leggera,   si
          applicano  i  requisiti  pertinenti  dell'Allegata   I,   i
          requisiti specifici del presente allegato e le procedure di
          accertamento di conformita' elencate nel presente allegato. 
            DEFINIZIONI 
            Contatore  dell'acqua  Strumento   inteso   a   misurare,
          memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio,  il
          volume d'acqua  che  passa  attraverso  il  trasduttore  di
          misurazione. 
            Portata minima (Q1) La portata d'acqua minima in presenza
          della quale il contatore  dell'acqua  fornisce  indicazioni
          che soddisfano i requisiti in  materia  di  errore  massimo
          tollerato. 
            Portata di transizione (Q2) La portata di transizione  e'
          il valore  della  portata  che  si  situa  tra  la  portata
          permanente e la portata minima, e in presenza del quale  il
          campo di portata e' diviso in due zone, la «zona superiore»
          e la «zona  inferiore».  A  ciascuna  zona  corrisponde  un
          errore massimo tollerato specifico. 
            Portata  permanente  (Q3)  La  portata  piu'  elevata  in
          presenza della quale il contatore dell'acqua e' in grado di
          funzionare  in  modo  soddisfacente  in  condizioni   d'uso
          normali, vale a dire in presenza di  un  flusso  stabile  o
          intermittente. 
            Portata di sovraccarico (Q4) La portata  di  sovraccarico
          e' la portata piu'  elevata  in  presenza  della  quale  il
          contatore puo' funzionare  in  modo  soddisfacente  per  un
          breve periodo di tempo senza deteriorarsi. 
            REQUISITI SPECIFICI 
            Condizioni di funzionamento nominali 
            Il  fabbricante  deve  specificare   le   condizioni   di
          funzionamento nominali dello strumento,  e  in  particolare
          quanto qui di seguito elencato. 
            1. Il campo di portata dell'acqua 
            I valori  del  campo  di  portata  devono  soddisfare  le
          seguenti condizioni: 
            Q3/Q1 = 40 
            Q2/Q1 = 1,6 
            Q4/Q3 = 1,25 
            2. L'intervallo di temperature dell'acqua da misurare 
            I   valori   dell'intervallo   di   temperature   debbono
          soddisfare le seguenti condizioni: 
            variare da 0,1 °C ad almeno 30 °C, oppure 
            variare da 30 °C ad  una  temperatura  elevata,  pari  ad
          almeno 90 °C. 
            Il contatore puo'  essere  progettato  in  modo  tale  da
          funzionare in entrambi gli intervalli. 
            3. L'intervallo di  pressione  relativa  dell'acqua,  che
          deve variare da 0,3 bar fino ad almeno 10 bar a Q3. 
            4. Per  quanto  concerne  l'alimentazione  elettrica:  il
          valore nominale della tensione di alimentazione in corrente
          alternata  e/o  i  limiti  dell'alimentazione  in  corrente
          continua. 
            Errore massimo tollerato 
            5. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i
          volumi  compresi  tra  la  portata  di   transizione   (Q2)
          (compresa)  e  la  portata  di  sovraccarico  (Q4)  e'   il
          seguente: 
            2% con una temperatura dell'acqua = = 30 °C, 
            3% con una temperatura dell'acqua > 30 °C. 
            6. L'errore massimo tollerato, positivo o negativo, per i
          volumi compresi tra la portata minima (Q1) e la portata  di
          transizione (Q2) (esclusa)  pari  al  5%  indipendentemente
          dalla temperatura dell'acqua. 
            6-bis. Il contatore non deve sfruttare  l'errore  massimo
          tollerato o favorire sistematicamente una delle parti. 
            Effetto tollerato dei disturbi 
            7.1. Immunita' elettromagnetica 
            7.1.1. L'effetto di un'interferenza  elettromagnetica  in
          un contatore dell'acqua deve essere tale che: 
            - la  variazione  del  risultato  della  misurazione  non
          superi il valore di variazione critico, qual e' definito al
          punto 8.1.4, oppure 
            - l'indicazione del risultato della misurazione sia  tale
          da non poter essere  interpretata  come  risultato  valido,
          quale  una  variazione  momentanea  che  non  puo'   essere
          interpretata, memorizzata o  trasmessa  come  un  risultato
          della misurazione. 
            7.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,
          il contatore dell'acqua deve: 
            - riprendere  il  funzionamento  entro  l'errore  massimo
          tollerato, e 
            -  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di
          misurazione, e 
            - consentire di recuperare tutti i  dati  di  misurazione
          presenti immediatamente prima del disturbo. 
            7.1.3. Il valore di variazione critico e' il  minore  dei
          due seguenti valori: 
            -  il  volume  corrispondente  a  meta'  della  magnitudo
          dell'errore massimo  tollerato  nella  zona  superiore  del
          volume misurato; 
            - il volume corrispondente all'errore massimo sul  volume
          corrispondente alla portata permanente Q3 per un minuto. 
            7.2. Durabilita' 
            Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga
          conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono
          essere soddisfatti i seguenti criteri: 
            7.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
          la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della
          misurazione iniziale, non deve superare: 
            - il 3% del volume misurato tra Q1 incluso e Q2 escluso, 
            - l'1,5% del volume misurato tra Q2 incluso e Q4 incluso. 
            7.2.2. L'errore di indicazione del volume  misurato  dopo
          la prova di durabilita' non deve superare: 
            - =  6%  del  volume  misurato  tra  Q1  (incluso)  e  Q2
          (escluso), 
            - ± 2,5% del  volume  misurato  tra  Q2  (incluso)  e  Q4
          (incluso) per i contatori dell'acqua destinati  a  misurare
          acqua con una temperatura variante da 0,1 °C a 30 °C, 
            - ± 3,5% del  volume  misurato  tra  Q2  (incluso)  e  Q4
          (incluso) per i contatori dell'acqua destinati  a  misurare
          acqua con una temperatura variante da 30 C a 90 C. 
            Idoneita' 
            8.1. Il contatore deve poter essere installato in modo da
          funzionare in qualsiasi posizione, salvo che su di esso non
          sia apposta chiaramente diversa segnalazione. 
            8.2. Il fabbricante deve specificare se il  contatore  e'
          progettato per misurare il flusso inverso. In tal caso,  il
          volume del flusso inverso deve essere sottratto dal  volume
          accumulato,  oppure  registrato  separatamente.  Al  flusso
          normale e al flusso inverso si applica il  medesimo  errore
          massimo tollerato. 
            I  contatori  dell'acqua  che  non  sono  progettati  per
          misurare  il  flusso  inverso  devono  impedire  un  flusso
          inverso o sopportare un flusso  inverso  accidentale  senza
          subire  deterioramenti  o  alterazioni   delle   rispettive
          proprieta' metrologiche. 
            Unita' di misura 
            9. Il volume misurato e' indicato in metri cubi. 
            Messa in servizio 
            10. Lo Stato membro assicura che i requisiti  di  cui  ai
          punti 1, 2 e 3 siano determinati dal distributore  o  dalla
          persona  legalmente  designata  per   l'installazione   del
          contatore, di modo che il contatore sia idoneo alla  misura
          accurata del consumo previsto o prevedibile. 
            ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
            Le procedure di  valutazione  della  conformita'  di  cui
          all'articolo 7 tra cui il fabbricante puo'  scegliere  sono
          le seguenti: 
            B + F o B + D o H1.". 
            Il testo dell'allegato MI-002 del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Allegati Specifici - Allegato IV 
            (Art 1, comma1) 
            CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME 
            Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione  del
          volume  descritti  qui  di  seguito,  destinati  ad  essere
          impiegati ad uso residenziale, commerciale e  di  industria
          leggera, si applicano i requisiti pertinenti  dell'allegato
          I,  i  requisiti  specifici  del  presente  allegato  e  le
          procedure  di  accertamento  di  conformita'  elencate  nel
          presente allegato. 
            DEFINIZIONI 
            Contatore  del   gas   Strumento   inteso   a   misurare,
          memorizzare e visualizzare la quantita' di gas combustibile
          (volume o massa) che vi passa attraverso. 
            Dispositivo di conversione Dispositivo installato  su  un
          contatore  del  gas,  che   converte   automaticamente   la
          quantita'  misurata  in  condizioni  di  conteggio  in  una
          quantita' in condizioni di base. 
            Portata  minima  (Qmin)  La  portata  minima  in  cui  il
          contatore del gas fornisce  indicazioni  che  soddisfano  i
          requisiti in materia di errore massimo tollerato. 
            Portata massima (Qmax)  La  portata  massima  in  cui  il
          contatore del gas fornisce  indicazioni  che  soddisfano  i
          requisiti in materia di errore massimo tollerato. 
            Portata di transizione (Qt) La portata di transizione  e'
          il valore della portata che si situa tra la portata massima
          e la portata minima, e in cui il campo di portata e' diviso
          in due zone, la «zona superiore» e la «zona  inferiore».  A
          ciascuna  zona  corrisponde  un  errore  massimo  tollerato
          caratteristico. 
            Portata di sovraccarico (Qr) La portata  di  sovraccarico
          e' la portata piu'  elevata  in  presenza  della  quale  il
          contatore puo' funzionare per un  breve  periodo  di  tempo
          senza deteriorarsi. 
            Condizioni di base Le condizioni  specifiche  in  cui  si
          converte la quantita' di fluido misurata. 
            PARTE I - REQUISITI SPECIFICI DEI CONTATORI DEL GAS 
            1. Condizioni di funzionamento nominali 
            Il  fabbricante  deve  specificare   le   condizioni   di
          funzionamento nominali dello strumento, tenendo  conto  dei
          seguenti elementi: 
            1.1. Il campo di portata del gas deve  almeno  soddisfare
          le seguenti condizioni: 
    

               Classe      Qmax/Qmin       Qmax/Qt      Qr/Qmax
                1,5           150            ≥ 10         1,2
                               20            ≥ 5          1,2

    
            1.2.  L'intervallo  di  temperatura  del  gas,   con   un
          intervallo minimo di 40 °C. 
            1.3. Le condizioni relative al gas combustibile 
            Lo strumento deve essere progettato per la gamma di gas e
          per l'intervallo di pressioni di erogazione  nel  paese  di
          destinazione. In particolare, il fabbricante deve indicare: 
            - la famiglia o gruppo cui appartiene il gas; 
            - la pressione massima di funzionamento. 
            1.4. Un intervallo termico minimo di  50  °C  per  quanto
          concerne l'ambiente climatico. 
            1.5. Il valore nominale della tensione  di  alimentazione
          in corrente alternativa e/o i limiti dell'alimentazione  in
          corrente continua. 
            2. Errore massimo tollerato 
            2.1. Contatore del gas indicante il volume in  condizioni
          di conteggio o massa. 
            TABELLA 1 
    

              Classe                       1,5      1,0
              Qmin = Q < Qt             3%       2%
              Qt = Q = Qmax                1,5%     1%

    
            Il  contatore  non  deve  sfruttare  gli  errori  massimi
          tollerati o favorire sistematicamente una parte. 
            2.2. Per un contatore  del  gas  con  un  dispositivo  di
          conversione di temperatura che indica unicamente il  volume
          convertito, l'errore massimo  tollerato  del  contatore  e'
          aumentato dello 0,5% in un  intervallo  di  30  °C  che  si
          estende  in  forma  simmetrica  attorno  alla   temperatura
          specificata dal fabbricante, che si situera' tra i 15 °C  e
          i 25 °C. Al di fuori di questo intervallo, e' consentito un
          aumento addizionale dello 0,5% per ogni divisione di 10 °C. 
            3. Effetto tollerato dei disturbi 
            3.1. Immunita' elettromagnetica 
            3.1.1. L'effetto di un'interferenza  elettromagnetica  in
          un contatore del gas deve essere tale che: 
            - la variazioni della misurazione non superi il valore di
          variazione critico, qual e' definito al punto 3.1.3, oppure 
            - l'indicazione del risultato della misurazione sia  tale
          da non poter essere  interpretato  come  risultato  valido,
          quale  una  variazione  momentanea  che  non  puo'   essere
          interpretata, memorizzata o  trasmessa  come  un  risultato
          della misurazione. 
            3.1.2. Dopo aver subito un'interferenza elettromagnetica,
          il contatore del gas deve: 
            - riprendere  il  funzionamento  entro  l'errore  massimo
          tollerato, 
            -  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di
          misurazione, 
            - consentire di recuperare tutti i  dati  di  misurazione
          presenti immediatamente prima del disturbo. 
            3.1.3. Il valore di variazione critico e' il  minore  dei
          due seguenti valori: 
            - la quantita' corrispondente alla meta' della  grandezza
          dell'errore massimo  tollerato  nella  zona  superiore  del
          volume misurato, 
            -  la   quantita'   corrispondente   all'errore   massimo
          tollerato sulla quantita' corrispondente ad un minuto  alla
          portata massima. 
            3.2. Effetto dei flussi di disturbi a monte e a valle 
            Nel quadro delle condizioni di installazione  specificate
          dal fabbricante, l'effetto  del  flusso  dei  disturbi  non
          dovra' superare un terzo dell'errore massimo tollerato. 
            4. Durabilita' 
            Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga
          conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono
          essere soddisfatti i seguenti criteri: 
            4.1. Contatori della classe 1,5 
            4.1.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
          la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della
          misurazione  iniziale  per  le   portate   nei   tempi   di
          funzionamento da Qt a Qmax non deve superare di piu' del 2%
          il risultato della misurazione. 
            4.1.2.  L'errore  di  indicazione  dopo   la   prova   di
          durabilita' non deve superare il doppio dell'errore massimo
          tollerabile di cui alla sezione 2. 
            4.2. Contatori della classe 1,0 
            4.2.1. La variazione del risultato della misurazione dopo
          la  prova  di  durabilita'  rispetto  al  risultato   della
          misurazione iniziale non deve superare un terzo dell'errore
          massimo tollerabile di cui alla sezione 2. 
            4.2.2.  L'errore  di  indicazione  dopo   la   prova   di
          durabilita' non deve superare l'errore massimo  tollerabile
          di cui alla sezione 2. 
            5. Idoneita' 
            5.1. Gli strumenti alimentati tramite la  rete  elettrica
          (corrente alternata o continua) debbono essere provvisti di
          un dispositivo di alimentazione elettrica di emergenza o di
          altro mezzo atto  a  garantire  l'integrita'  di  tutte  le
          funzioni di misura in caso di interruzione della  fonte  di
          energia elettrica principale. 
            5.2. La fonte di energia dedicata dovra' avere una durata
          utile di almeno cinque anni. Una volta trascorso il 90%  di
          tale periodo, dovra' comparire un'avvertenza appropriata. 
            5.3. Il dispositivo indicatore deve disporre di un numero
          di cifre sufficiente a garantire che la quantita' circolata
          nel corso di 8000 ore a Qmax non faccia ritornare le  cifre
          ai valori iniziali. 
            5.4. Il contatore deve poter essere installato in modo da
          funzionare in qualsiasi posizione indicata dal  fabbricante
          nelle sue istruzioni di installazione. 
            5.5. Il contatore deve essere munito  di  un  dispositivo
          che permetta di effettuare prove in un tempo ragionevole. 
            5.6.  Il  contatore  deve  rispettare  l'errore   massimo
          tollerato  in  ogni  direzione  di  flusso  o  solo   nella
          direzione di flusso chiaramente indicata. 
            6. Unita' 
            La quantita' misurata dev'essere  visualizzata  in  metri
          cubi (simbolo = m3) o in chilogrammi (simbolo kg). 
            PARTE  II  -  REQUISITI  SPECIFICI   -   DISPOSITIVI   DI
          CONVERSIONE DEL VOLUME 
            Un dispositivo di conversione del volume costituisce  una
          sottounita' a titolo del secondo trattino dell'articolo  2,
          lettera b). 
            Per  un  dispositivo  di  conversione   del   volume   si
          richiedono gli stessi requisiti essenziali previsti  per  i
          contatori   del   gas,   se   applicabili.   Sono   inoltre
          d'applicazione i seguenti requisiti: 
            7. Condizioni di base dei valori convertiti 
            Il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei
          valori convertiti. 
            8. Errore massimo tollerato 
            - 0,5% a temperatura ambiente 20  °C  ±  3  °C,  umidita'
          ambiente 60%  ±  15%,  valori  nominali  di  erogazione  di
          energia elettrica 
            -  0,7%  per  dispositivi  di   conversione   termica   a
          condizioni di funzionamento nominali 
            - 1% per altri dispositivi di conversione  in  condizioni
          di funzionamento nominali. 
            Nota: 
            non si tiene conto dell'errore del contatore. 
            Il  dispositivo  di  conversione  del  volume  non   deve
          sfruttare  gli  errori   massimi   tollerati   o   favorire
          sistematicamente una parte. 
            9. Idoneita' 
            9.1.  Un  dispositivo  di  conversione  elettronico  deve
          essere in grado di individuare i parametri  pertinenti  per
          l'accuratezza della  misurazione  allorquando  si  trova  a
          funzionare al di fuori dei campi di funzionamento  indicati
          dal  fabbricante.  In  siffatti  casi,  il  dispositivo  di
          conversione   deve   interrompere   l'integrazione    della
          quantita' convertita  e  puo'  calcolare  separatamente  il
          totale della quantita' convertita per il tempo in cui si e'
          trovato al di fuori delle condizioni di funzionamento. 
            9.2.  Un  dispositivo  di  conversione  elettronico  deve
          essere in grado di indicare tutti i dati pertinenti per  la
          misurazione senza attrezzatura supplementare. 
            PARTE  III  -  MESSA  IN  SERVIZIO  E   ACCERTAMENTO   DI
          CONFORMITA' 
            Messa in servizio 
            10. a) Qualora  uno  Stato  membro  prescriva  la  misura
          dell'uso residenziale, esso consente che  tale  misura  sia
          effettuata per mezzo di qualsiasi  contatore  della  classe
          1,5 e da contatori della  classe  1,0  aventi  un  rapporto
          Qmax/Qmin pari o superiore a 150. 
          b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso
             commerciale e/o industriale leggero, esso  consente  che
             tale  misura  sia  effettuata  per  mezzo  di  qualsiasi
             contatore della Classe 1,5. 
          c) Per quanto riguarda i requisiti di cui  sopra  ai  punti
             1.2 e 1.3, gli Stati membri assicurano che le proprieta'
             siano  determinate  dal  distributore  o  dalla  persona
             legalmente designata per l'installazione del  contatore,
             di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata
             del consumo previsto o prevedibile. 
            ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
            Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui
          all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere
          sono le seguenti: 
            B + F, B + D o H1.". 
            Il testo dell'allegato MI-003 del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Allegati Specifici - Allegato V 
            (Art.1, comma1) 
            CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA 
            Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso
          residenziale,  commerciale,  e   industriale   leggero   si
          applicano  i  requisiti  pertinenti  dell'allegato   I,   i
          requisiti specifici del presente allegato e le procedure di
          accertamento di conformita' elencate nel presente allegato. 
            Nota: 
            I contatori di energia elettrica possono essere usati  in
          combinazione con trasformatori  esterni,  a  seconda  della
          tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato
          contempla  soltanto  i  contatori   elettrici   e   non   i
          trasformatori. 
            DEFINIZIONI 
            Un  contatore  di  energia   elettrica   attiva   e'   un
          dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata
          in un circuito 
            I = intensita' della corrente elettrica che  circola  nel
          contatore; 
            In = corrente di riferimento specificata per cui e' stato
          progettato il trasformatore in funzione; 
            Ist = valore minimo dichiarato di I in corrispondenza del
          quale il contatore  registra  energia  elettrica  attiva  a
          fattore di potenza unitario (contatori  polifase  a  carico
          equilibrato); 
            Imin = valore di I al di  sopra  del  quale  l'errore  si
          mantiene entro  i  limiti  massimi  tollerabili  (contatori
          polifase a carico equilibrato); 
            Itr = valore di I al  di  sopra  del  quale  l'errore  si
          mantiene entro i limiti minori  tollerabili  corrispondenti
          all'indice della classe del contatore; 
            Imax = valore massimo di I per cui l'errore rimane  entro
          i limiti massimi tollerabili; 
            U = tensione dell'energia elettrica fornita al contatore; 
            Un  =  tensione  dell'energia  elettrica  di  riferimento
          specificata; 
            f  =  frequenza  della  tensione  elettrica  fornita   al
          contatore; 
            fn = frequenza di riferimento specificata; 
            PF= fattore di potenza = cos? = coseno dello sfasamento ?
          tra I e U. 
            REQUISITI SPECIFICI 
            1. Accuratezza 
            Il  fabbricante  specifica   l'indice   di   classe   dei
          contatori. Gli indici di classe sono cosi' definiti: 
            classe A, classe B e classe C. 
            2. Condizioni di funzionamento nominali 
            Il fabbricante specifica le condizioni  di  funzionamento
          nominali del contatore; in particolare: 
            I valori di fn, Un, In, Ist, Imin, Itr e Imax applicabili
          al contatore. Per i valori  prescelti,  il  contatore  deve
          soddisfare le condizioni della tabella 1. 
            TABELLA 1 
 
                         
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
            [1] Per i contatori elettromeccanici della  classe  B  si
          applica I min 0,4.I tr. 
            La tensione elettrica, la frequenza e gli  intervalli  di
          fattore di potenza entro i quali il  contatore  soddisfa  i
          requisiti in materia di errore  massimo  tollerato  di  cui
          alla tabella 2 del presente allegato. Questi tengono  conto
          delle  caratteristiche  tipiche  della  corrente  elettrica
          erogata dai sistemi pubblici  di  distribuzione,  cioe'  la
          tensione e la frequenza. 
            I valori di tensione  elettrica  e  di  frequenza  devono
          essere pari almeno a: 
            0,9 Un ≤ U ≤1,1 Un 
            0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 fn 
            L'intervallo del fattore di potenza deve essere almeno da
          cos? = 0,5 induttivo a cos? = 0,8 capacitivo. 
            3. Errori massimi tollerati 
            Gli  effetti  dei  vari  misurandi  e   delle   grandezze
          d'influenza (a, b,  c  ...)  sono  valutati  separatamente,
          mentre tutti gli altri misurandi  e  grandezze  d'influenza
          devono essere  mantenuti  relativamente  costanti  ai  loro
          valori di riferimento. L'errore  di  misurazione,  che  non
          deve superare il limite massimo  tollerabile  di  cui  alla
          tabella 2, e' calcolato come segue: 
            Errore di misurazione = v a2+b2+c2 
            Allorche' il contatore  funziona  a  corrente  di  carico
          variabile gli errori in percentuale non devono  superare  i
          limiti indicati nella tabella 2. 
            TABELLA 2 
            Errori massimi tollerati in percentuale a  condizioni  di
          funzionamento  nominali,  livelli  di  corrente  di  carico
          definito e temperatura di funzionamento 
            Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento
          Temperature di funzionamento Temperature di funzionamento 
 
                         
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
            Se un contatore  funziona  a  intervalli  di  temperatura
          diversi, si applica l'errore massimo tollerato relativo. 
            Il  contatore  non  deve  sfruttare  gli  errori  massimi
          tollerati o favorire sistematicamente una parte. 
            4. Effetto tollerato dei disturbi 
            4.1. Generalita' 
            Poiche' i contatori elettrici sono direttamente collegati
          al cavo principale di  erogazione  che  e'  anche  uno  dei
          misurando,  per  i  contatori  elettrici  si  utilizza   un
          ambiente elettromagnetico speciale. 
            Il   contatore   deve   essere   uniforme    all'ambiente
          elettromagnetico E2 e ai requisiti complementari di cui  ai
          punti 4.2 e 4.3 piu' avanti. 
            L'ambiente  elettromagnetico  e  gli  effetti   tollerati
          rispecchiano una situazione in cui si  registrano  disturbi
          di lunga durata che non influenzano l'accuratezza  oltre  i
          valori  critici  di  variazione,  e  in  cui   i   disturbi
          passeggeri, che potrebbero causare un degrado temporaneo  o
          una perdita di funzionalita' o di rendimento ma da  cui  il
          contatore si  riprendera',  non  influenzano  l'accuratezza
          oltre i valori critici di variazione. 
            Qualora vi sia un alto rischio di fulmini o prevalgano le
          reti aeree di fornitura dell'elettricita', si provvede alla
          protezione   delle   caratteristiche    metrologiche    del
          contatore. 
            4.2. Effetti dei disturbi di lunga durata 
            TABELLA 3 
            Valori critici di variazione per disturbi di lunga durata 
            Disturbo Valori critici di variazione in % per  contatori
          delle classi: 
            A B C 
            Sequenza di fase invertita 1.5 1.5 0.3 
            Squilibrio di tensione (solo per contatori polifase) 4  2
          1 
            Contenuti armonici nei circuiti elettrici [*] 1 0.8 0.5 
            Corrente continua e armoniche nel circuito elettrico  [*]
          6 3 1.5 
            Raffiche (burst) 6 4 2 
            Campi magnetici; Campo elettromagnetico ad alta frequenza
          (radiofrequenza irradiata); Disturbi indotti  da  campi  di
          radiofrequenze e immunita' da onde oscillanti 3 2 1 
            [*]   Nel   caso    di    contatori    di    elettricita'
          elettromeccanici non vengono definiti valori di  variazioni
          critici per contenuti armonici nei circuiti elettrici e per
          la corrente continua e armoniche nel circuito elettrico 
            4.3.  Effetti  tollerati  di  fenomeni   elettromagnetici
          passeggeri 
            4.3.1. Gli effetti di un disturbo elettromagnetico su  un
          contatore di energia elettrica  dovranno  essere  tali  che
          durante o subito dopo il disturbo: 
            - ogni  uscita  destinata  a  testare  l'accuratezza  del
          contatore non produca segnali o  impulsi  corrispondenti  a
          un'energia oltre il valore di variazione critico 
            e in un lasso di tempo ragionevole 
            - recuperare la capacita' di funzionamento entro i limiti
          dell'errore massimo tollerato, e 
            -  conservare  l'integrita'  di  tutte  le  funzioni   di
          misurazione, e 
            - consentire il recupero di tutti i dati  di  misurazione
          presenti immediatamente prima del verificarsi del disturbo,
          e 
            - non  indichi  nell'energia  registrata  una  variazione
          superiore ai valori critici. 
            Il valore critico di variazione in kWh e'  pari  a  m  Un
          Imax 10-6 
            (m = numero degli elementi di misura del contatore, Un in
          volt e Imax in ampere. 
            4.3.2.  Per  la  sovracorrente  il  valore   critico   di
          variazione e' 1,5%. 
            5. Idoneita' 
            5.1. Al di sotto del voltaggio di funzionamento nominale,
          l'errore positivo del contatore non supera + 10%. 
            5.2. Il visualizzatore dell'energia totale ha  un  numero
          di cifre sufficienti  a  garantire  che  l'indicazione  non
          ritorni  al  valore  iniziale  quando  il  contatore  abbia
          funzionato per 4000 ore a pieno carico (I = Imax, U = Un  e
          PF =  1),  ne'  il  visualizzatore  possa  essere  azzerato
          durante l'uso. 
            5.3. Nel  caso  di  mancanza  di  energia  elettrica  nel
          circuito,  le  quantita'  di  energia  elettrica   misurate
          debbono restare disponibili alla  lettura  per  un  periodo
          pari ad almeno 4 mesi. 
            5.4. Funzionamento senza carico 
            Quando la tensione e' applicata senza  che  nel  circuito
          elettrico circoli la corrente (il circuito elettrico e'  un
          circuito  aperto)  il  contatore  non  registra  energia  a
          tensioni fra 0,8 Un e 1,1 Un. 
            5.5. Avvio 
            Il contatore inizia e continua a registrare a Un, PF =  1
          (contatore  polifase  a  carichi  equilibrati)  e  ad   una
          corrente pari a Ist. 
            6. Unita' 
            L'energia elettrica misurata deve essere visualizzata  in
          chilowattora o in megawattora. 
            7. Messa in servizio 
          a) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso
             residenziale,  esso  consente  che   tale   misura   sia
             effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe
             A. Per scopi specifici lo Stato membro e' autorizzato  a
             prescrivere qualsiasi contatore della classe B. 
          b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso
             commerciale e/o industriale leggero, esso  consente  che
             tale  misura  sia  effettuata  per  mezzo  di  qualsiasi
             contatore della classe B e/o della classe C.  Per  scopi
             specifici lo Stato membro e' autorizzato  a  prescrivere
             qualsiasi contatore della classe C. 
          c) Lo Stato membro assicura che  l'intervallo  di  corrente
             sia  determinato  dal  distributore  o   dalla   persona
             legalmente designata per l'installazione del  contatore,
             di modo che il contatore sia idoneo alla misura accurata
             del consumo previsto o prevedibile. 
            ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
            Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui
          all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere
          sono le seguenti: 
            B + F, B + D o H1.". 
            Il testo dell'allegato MI-004 del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, citato nelle note alle premesse, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Allegati Specifici - Allegato VI 
            (Art.1, comma1) 
            CONTATORI DI ENERGIA TERMICA 
            I  requisiti  pertinenti  dell'allegato  I,  i  requisiti
          specifici e le procedure  di  accertamento  di  conformita'
          elencati in questo allegato si applicano  ai  contatori  di
          calore  di   seguito   descritti   e   destinati   ad   uso
          residenziale, commerciale e per l'industria leggera. 
            DEFINIZIONI 
            Un  contatore  di  energia  termica  e'   uno   strumento
          destinato a misurare l'energia termica che, in un  circuito
          di scambio termico, e' assorbito o rilasciato da un liquido
          denominato liquido di trasmissione di energia termica. 
            Un contatore e' o  uno  strumento  completo,  oppure  uno
          strumento composto dalle sottounita' «sensore  di  flusso»,
          «coppia  di  sensori  di  temperatura»   e   «calcolatore»,
          conformemente alle definizioni dell'articolo 2, lettera b),
          o ad una combinazione delle medesime. 
            ? = la temperatura del liquido di trasmissione di energia
          termica; 
            ?in = valore di ? all'ingresso del  circuito  di  scambio
          termico; 
            ?out = valore di ? all'uscita  del  circuito  di  scambio
          termico; 
            ?? = la differenza di temperatura ?in - ?out; con ?? = 0 
            ?max = il limite superiore di  ?  ai  fini  del  corretto
          funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo
          tollerato; 
            ?min = il limite inferiore di  ?  ai  fini  del  corretto
          funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo
          tollerato; 
            ??max = limite superiore  di  ??  ai  fini  del  corretto
          funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo
          tollerato; 
            ??min = limite inferiore  di  ??  ai  fini  del  corretto
          funzionamento  del   contatore   entro   l'errore   massimo
          tollerato; 
            q = portata del liquido di trasmissione di calore; 
            qs = valore massimo di q consentito per brevi periodi  ai
          fini del corretto funzionamento del contatore; 
            qp = valore massimo di q consentito in permanenza ai fini
          del corretto funzionamento del contatore; 
            qi = valore minimo di q consentito ai fini  del  corretto
          funzionamento del contatore; 
            P = potenza termica dello scambio termico; 
            Ps =  limite  superiore  di  P  consentito  ai  fini  del
          corretto funzionamento del contatore. 
            REQUISITI SPECIFICI 
            1. Condizioni di funzionamento nominali 
            Il fabbricante deve specificare i valori  nominali  delle
          condizioni di funzionamento, vale a dire: 
            1.1. Per la temperatura del liquido: ?max, ?min, 
            - per le differenze di temperatura: ??max, ??min, 
            soggetti  alle  seguenti  restrizioni:  ??max/??min  =10;
          ??min = 3 K o 5 K o 10 K. 
            1.2. Per la pressione del liquido: la  massima  pressione
          interna positiva che il contatore di calore puo'  tollerare
          in regime permanente al limite superiore dell'intervallo di
          temperature. 
            1.3. Per le portate del  liquido:  qs,  qp,  qi,  dove  i
          valori di qp e qi sono soggetti alla seguente  restrizione:
          qp/qi = 10; 
            1.4. Per la potenza termica: Ps. 
            2. Classi di accuratezza 
            Per i contatori di  energia  termica  si  definiscono  le
          seguenti classi di accuratezza: classe 2, classe 3. 
            3. Errori massimi tollerati  applicabili  agli  strumenti
          completi 
            Gli errori massimi tollerati relativi applicabili  ad  un
          contatore  di  energia  termica   completo,   espressi   in
          percentuale  del  valore  reale  per  ciascuna  classe   di
          accuratezza, sono i seguenti: 
            - per la classe 1: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec
          corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3; 
            - per la classe 2: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec
          corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3; 
            - per la classe 3: E = Ef + Et +  Ec,  dove  Ef,  Et,  Ec
          corrispondono ai valori di cui ai punti da 7.1 a 7.3. 
            Il contatore termico  completo  non  deve  sfruttare  gli
          errori massimi tollerati o  favorire  sistematicamente  una
          parte. 
            4. Influenze tollerate di disturbi elettromagnetici 
            4.1. Lo strumento non deve essere  influenzato  da  campi
          magnetici statici e da campi elettromagnetici  a  frequenza
          di rete. 
            4.2.  L'influenza  di  un'interferenza   elettromagnetica
          dev'essere tale  che  la  variazione  del  risultato  della
          misurazione non  sia  superiore  al  valore  di  variazione
          critico definito al  requisito  4.3,  oppure  il  risultato
          della misurazione sia indicato in modo tale  da  non  poter
          essere interpretato come valido. 
            4.3. Il valore di variazione critico per un contatore  di
          energia  termica  completo  e'  pari  al  valore   assoluto
          dell'errore massimo tollerato applicabile a un contatore di
          energia termica (vedi punto 3). 
            5. Durabilita' 
            Dopo l'esecuzione di una  prova  appropriata,  che  tenga
          conto del periodo di tempo stimato dal fabbricante,  devono
          essere soddisfatti i seguenti criteri: 
            5.1. Sensori di flusso: la variazione del risultato della
          misurazione  dopo  la  prova  di  durabilita'  rispetto  al
          risultato della misurazione iniziale non deve  superare  il
          valore di variazione critico. 
            5.2. Sensori di temperatura: la variazione del  risultato
          della misurazione dopo la prova di durabilita' rispetto  al
          risultato della misurazione iniziale non deve superare  0,1
          °C. 
            6. Indicazioni su un contatore di energia termica 
            - Classe di accuratezza 
            - Limiti di portata 
            - Limiti di temperatura 
            - Limiti di differenza di temperatura 
            - Posizione del sensore di flusso - portata o ritorno 
            - Indicazione della direzione del flusso. 
            7. Sottounita' 
            Le  disposizioni  per  le  sottounita'   possono   essere
          applicate a sottounita' prodotte dallo stesso fabbricante o
          da diversi fabbricanti. Qualora  un  contatore  di  energia
          termica  sia  costituito   da   sottounita'   i   requisiti
          essenziali per il contatore di energia termica si applicano
          ugualmente,  nei  casi  pertinenti,  alle  sottounita'.  Si
          applicano inoltre i requisiti seguenti: 
            7.1. L'errore massimo tollerato del  sensore  di  flusso,
          espresso in % per le classi di accuratezza: 
            - Classe 1: Ef = (1 - 0,01 qp/q), ma non superiore a 5%, 
            - Classe 2: Ef = (2 - 0,02 qp/q), ma non superiore a 5%, 
            - Classe 3: Ef = (3 - 0,05 qp/q), ma non superiore a 5%, 
            dove l'errore Ef si riferisce  al  valore  indicato  come
          valore reale della relazione tra il segnale di  uscita  del
          sensore di flusso e la massa o volume. 
            7.2. L'errore massimo tollerato per la coppia di  sensori
          di temperatura, espresso in %: 
            - Et = (0,5 +3 ??min/??), 
            dove l'errore Et si riferisce  al  valore  indicato  come
          valore reale della relazione tra segnale  di  uscita  della
          coppia  di  sensori  di  temperatura  e  differenza   delle
          temperature. 
            7.3.  L'errore  massimo   tollerato   relativo   per   il
          calcolatore, espresso in %: 
            - Ec = (0,5 + ??min/??), 
            dove l'errore Ec si riferisce  al  valore  indicato  come
          valore reale del calore. 
            7.4. Il valore di variazione critico per  la  sottounita'
          di un contatore di energia termica e'  pari  al  rispettivo
          valore assoluto dell'errore massimo  tollerato  applicabile
          alla sottounita' (vedi punti 6.1, 6.2 o 6.3). 
            7.5. 
            Indicazioni sulle sottounita' 
            Sensore di flusso: Classe di accuratezza 
            Limiti di portata 
            Limiti di temperatura 
            Fattore nominale del contatore (ad es.: litri/impulso)  o
          segnale d'uscita corrispondente 
            Indicazione della direzione del flusso 
            Coppia di sensori di Identificazione del tipo  (per  es.:
          Pt 100) 
            temperatura: Limite di temperatura 
            Limite di differenza di temperatura 
            Calcolatore: Tipo di sensori di temperatura 
            - Limiti di temperatura 
            - Limiti di differenza di temperatura 
            -   Fattore   di   misura   nominale    richiesto    (es.
          litri/impulso)  o   segnale   di   entrata   corrispondente
          proveniente dal sensore di flusso 
            - Posizione del sensore di flusso - flusso o ritorno 
            MESSA IN SERVIZIO 
            8. a)  Qualora  uno  Stato  membro  prescriva  la  misura
          dell'uso residenziale, esso consente che  tale  misura  sia
          effettuata per mezzo di qualsiasi contatore della classe 3. 
          b) Qualora uno Stato membro prescriva  la  misura  dell'uso
             commerciale   e/o   industriale   leggero,   esso   puo'
             prescrivere qualsiasi contatore della classe 2. 
          c) Circa i requisiti di cui ai punti  da  1.1  a  1.4,  gli
             Stati membri assicurano  che  le  caratteristiche  siano
             determinate dal distributore o dalla persona  legalmente
             designata per l'installazione del contatore, di modo che
             il contatore sia idoneo alla misura accurata del consumo
             previsto o prevedibile. 
            ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' 
            Le  procedure  di  accertamento  di  conformita'  di  cui
          all'articolo 7 tra le quali il fabbricante  puo'  scegliere
          sono le seguenti: 
            B + F, B + D o H1.".