(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
                                       (Art. 1, comma 1, lettera ll)) 
 
                                                         «ALLEGATO II 
 
                                                    (Art. 7, comma 1) 
MODULO A: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO 
    1. Il controllo interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e  dichiara,  sotto
la propria esclusiva responsabilita', che  gli  strumenti  di  misura
interessati soddisfano i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
nell'articolo  18.  La  documentazione  consente  di   accertare   la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    3. Fabbricazione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di
cui al punto 2 e alle  prescrizioni  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    4.1. Il  fabbricante  appone  la  marcatura  CE  e  la  marcatura
metrologica supplementare stabilita dal presente decreto  a  ciascuno
strumento di misura individuale che soddisfi i requisiti  applicabili
del presente decreto. 
    4.2. Per un  modello  di  strumento  il  fabbricante  redige  una
dichiarazione di  conformita'  UE  scritta  che  tiene  insieme  alla
documentazione tecnica a disposizione delle autorita'  nazionali  per
un periodo di dieci anni  a  decorrere  dall'immissione  sul  mercato
dello strumento di misura. Nella dichiarazione di conformita'  UE  si
identifica lo strumento per cui essa e' stata redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia di tale dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto  4  possono
essere  adempiuti,  a  nome  del   fabbricante   e   sotto   la   sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO  A2:  CONTROLLO  DI  PRODUZIONE   INTERNO   E   CONTROLLI   DI
  SORVEGLIANZA SUGLI STRUMENTI A INTERVELLI CASUALI 
    1. Il controllo  interno  della  produzione,  unito  a  controlli
ufficiali sugli strumenti a intervalli casuali, e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 e garantisce e  dichiara,  sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',  che  gli  strumenti  di  misura
interessati soddisfano le prescrizioni del presente decreto  ad  essi
applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
nell'articolo  18.  La  documentazione  consente  di   accertare   la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    3. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo  di  fabbricazione  e  il  suo  controllo  garantiscano   la
conformita' degli strumenti fabbricati alla documentazione tecnica di
cui al punto 2 e alle  prescrizioni  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    4. Controlli sugli strumenti 
    A  scelta  del  produttore,  un  organismo  accreditato   interno
all'organizzazione  del  produttore  o   un   organismo   notificato,
prescelto dal fabbricante, effettua, o fa effettuare,  controlli  sul
prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine  di
verificare la qualita' dei controlli interni degli strumenti, tenendo
conto tra l'altro della complessita' tecnologica  degli  strumenti  e
del quantitativo prodotto. Si  esamina  un  campione  adeguato  degli
strumenti di misura finali, prelevato in  loco  dall'organismo  prima
dell'immissione sul mercato, e si  effettuano  le  prove  appropriate
individuate nelle parti pertinenti delle norme armonizzate,  e/o  dei
documenti  normativi  e/o  prove  equivalenti   previste   da   altre
pertinenti specifiche tecniche per verificare  la  conformita'  degli
strumenti ai requisiti pertinenti del presente decreto. In assenza di
norme armonizzate o di documenti  normativi  pertinenti,  l'organismo
accreditato interno o l'organismo notificato decide quali  prove  sia
opportuno eseguire. 
    Nei casi in cui un elevato numero di strumenti del  campione  non
risulti conforme a un livello  qualitativo  accettabile,  l'organismo
accreditato  interno   o   l'organismo   notificato   adotta   misure
appropriate. 
    Se le prove sono effettuate da un organismo  notificato,  durante
il  processo  di  fabbricazione  il  fabbricante  appone,  sotto   la
responsabilita' di tale organismo,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento  che  soddisfi  i
requisiti applicabili del presente  decreto  la  marcatura  CE  e  la
marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  strumento  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica lo strumento per cui e' stata compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia di tale dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto  5  possono
essere  adempiuti,  a  nome  del   fabbricante   e   sotto   la   sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO B: ESAME UE DEL TIPO 
    1. L'esame UE del tipo e' la parte della procedura di valutazione
della conformita' nella quale  un  organismo  notificato  esamina  il
progetto tecnico di uno strumento, e  verifica  e  attesta  che  tale
progetto  tecnico  dello  strumento  soddisfa  le  disposizioni   del
presente decreto ad esso applicabili. 
    2. L'esame UE del tipo puo' essere effettuato con uno dei  metodi
seguenti. 
      a) Esame di un esemplare dello strumento di misura completo che
sia   rappresentativo   della   produzione   considerata   (tipo   di
produzione). 
      b) Accertamento dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dello
strumento,  tramite  esame  della  documentazione  tecnica  e   della
documentazione supplementare  di  cui  al  punto  3,  piu'  esame  di
esemplari di una o piu' parti essenziali dello  strumento  che  siano
rappresentative della produzione considerate (combinazione  tra  tipo
di produzione e tipo di progetto). 
      c) Accertamento dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  dello
strumento,  tramite  esame  della  documentazione  tecnica  e   della
documentazione supplementare di cui al punto 3,  senza  esame  di  un
esemplare (tipo di progetto). 
    L'organismo notificato decide il metodo piu'  appropriato  e  gli
esemplari necessari. 
    3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del  tipo  a
un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) la documentazione  tecnica  descritta  all'articolo  18.  La
documentazione tecnica consente di  accertare  la  conformita'  dello
strumento ai requisiti pertinenti del presente  decreto  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    La  richiesta  contiene,  laddove   applicabile,   gli   elementi
seguenti: 
      d) gli esemplari, rappresentativi  della  produzione  prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere ulteriori campioni se  necessari
per eseguire il programma di prove; 
      e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza  delle
soluzioni del progetto tecnico. Tali documenti  supplementari  devono
citare tutti i documenti che sono stati utilizzati, in particolare se
le norme armonizzate pertinenti e/o i documenti normativi  non  siano
stati applicati integralmente. Gli elementi di prova comprendono,  se
necessario, i risultati di prove effettuate in conformita' con  altre
specifiche  tecniche   pertinenti   dall'apposito   laboratorio   del
fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome  e  sotto
la sua responsabilita'. 
    4. L'organismo notificato: 
Per quanto concerne lo strumento: 
    4.1.  esamina  la  documentazione  tecnica  e  la  documentazione
supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto  tecnico  dello
strumento. 
Per i campioni: 
    4.2.  verifica  che  gli  esemplari  siano  stati  fabbricati  in
conformita' con la documentazione tecnica e  individua  gli  elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili
delle norme armonizzate pertinenti, e/o dei documenti normativi, come
pure gli elementi che sono stati progettati conformemente alle  altre
pertinenti specifiche tecniche; 
    4.3. effettua o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di  cui
alle pertinenti norme armonizzate e ai  documenti  normativi,  questi
siano stati applicati correttamente; 
    4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare
se, laddove le soluzioni indicate nelle  norme  armonizzate  e/o  nei
documenti normativi non siano state applicate, le soluzioni  adottate
dal  fabbricante  applicando  altre  pertinenti  specifiche  tecniche
soddisfino  i  corrispondenti  requisiti  essenziali   del   presente
decreto; 
    4.5.  concorda  con  il  fabbricante  il  luogo  in  cui  saranno
effettuati gli esami e le prove. 
Per le altre parti dello strumento di misura: 
    4.6.  esamina  la  documentazione  tecnica  e  la  documentazione
supplementare per valutare l'adeguatezza del progetto  tecnico  delle
altre parti dello strumento di misura. 
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi nei  confronti  delle
autorita'  notificanti,  l'organismo  notificato  rende  pubblico  il
contenuto di tale  relazione,  in  tutto  o  in  parte,  solo  previo
consenso del fabbricante. 
    6. Qualora il tipo soddisfi le disposizioni del presente decreto,
l'organismo notificato rilascia  al  fabbricante  un  certificato  di
esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita'  e  i  dati  necessari  per  l'identificazione   del   tipo
approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o
piu' allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati  contengono
tutte le informazioni pertinenti al fine di consentire la valutazione
della conformita' degli strumenti di misura  fabbricati  rispetto  al
progetto esaminato e di  consentire  il  controllo  in  servizio,  in
particolare al fine  di  garantire  la  conformita'  degli  strumenti
fabbricati  con  il   tipo   esaminato   per   quanto   concerne   la
riproducibilita' dei risultati  e  delle  misure,  quando  essi  sono
correttamente  tarati  tramite  gli  opportuni  mezzi  previsti;  nel
certificato figurano: 
      - le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento, 
      -  le  misure  richieste  per  garantire   l'integrita'   dello
strumento (sigillo, identificazione del software ecc.), 
      -   informazioni    su    altri    elementi    necessari    per
l'identificazione dello strumento e per  verificarne  la  conformita'
visiva al tipo, 
      - se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria  per
verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati, 
      - nel caso di una sottounita', tutte le informazioni necessarie
per garantire la compatibilita'  con  altre  sottounita'  o  con  gli
strumenti di misura. 
    Il certificato di esame UE del tipo e' valido per  dieci  anni  a
decorrere dalla data  del  rilascio,  e  puo'  essere  rinnovato  per
periodi successivi di dieci anni. 
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto  a  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    8. Il fabbricante informa l'organismo notificato che  detiene  la
documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del  tipo
di tutte le modifiche al tipo  approvato,  qualora  possano  influire
sulla conformita' dello strumento di misura ai  requisiti  essenziali
del  presente  decreto  o  sulle  condizioni  di  validita'  di  tale
certificato. Tali modifiche comportano una nuova  approvazione  sotto
forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
    9. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 
    L'organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di
esame UE del tipo, degli  allegati  e  dei  supplementi,  nonche'  il
fascicolo  tecnico  contenente  la  documentazione   presentata   dal
fabbricante, fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 
    10. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui lo strumento di misura e' stato immesso sul mercato. 
    11. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la richiesta di cui al punto 3 e adempiere gli  obblighi  di  cui  ai
punti 8 e 10, purche' siano specificati nel mandato. 
MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO  BASATA  SUL  CONTROLLO  DI  PRODUZIONE
  INTERNO 
    1. La conformita' al tipo  basata  sul  controllo  di  produzione
interno e' la parte della procedura di valutazione della  conformita'
mediante la quale il fabbricante adempie  gli  obblighi  definiti  ai
punti 2 e 3, e garantisce e dichiara che gli strumenti di  misura  in
questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE
del tipo e soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il relativo controllo  possano  garantire
la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato
descritto nel certificato di esame UE del tipo  e  ai  requisiti  del
presente decreto ad essi applicabili. 
    3. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    3.1. Il fabbricante  appone  a  ciascuno  strumento  che  risulti
conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che
soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto,  la  marcatura
CE e la  marcatura  metrologica  supplementare  di  cui  al  presente
decreto. 
    3.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato dello strumento. Nella  dichiarazione  di
conformita' UE si identifica il modello di strumento per cui essa  e'
stata redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    4. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto  3  possono
essere  adempiuti,  a  nome  del   fabbricante   e   sotto   la   sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO C2: CONFORMITA' AL TIPO BASATA  SUL  CONTROLLO  DI  PRODUZIONE
  INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI 
    1. La conformita' al tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione, unito a prove  del  prodotto  sotto  controllo  ufficiale
effettuate a  intervalli  casuali,  fa  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' in cui il  fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara,  sotto  la
sua  esclusiva  responsabilita',  che  gli  strumenti  di  misura  in
questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di  esame  UE
del tipo e soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante prende tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il relativo controllo  possano  garantire
la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo descritto
nel certificato di esame UE del tipo  e  ai  requisiti  del  presente
decreto ad essi applicabili. 
    3. Controlli sugli strumenti 
    A  scelta  del  produttore,  un  organismo  accreditato   interno
all'organizzazione  del  produttore  o   un   organismo   notificato,
prescelto dal fabbricante, effettua, o  fa  eseguire,  controlli  sul
prodotto a intervalli casuali, determinati dall'organismo al fine  di
verificare la qualita' dei controlli interni degli strumenti, tenendo
conto tra l'altro della complessita' tecnologica degli  strumenti  di
misura e del quantitativo prodotto. Si esamina un  campione  adeguato
dei prodotti finali, prelevato  in  loco  dall'organismo  accreditato
interno  o  dall'organismo  notificato  prima   dell'immissione   sul
mercato,  si  effettuano  prove  appropriate,  come  stabilito  dalle
relative parti delle norme armonizzate e/o  dei  documenti  normativi
e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre  pertinenti   specifiche
tecniche, per verificare la conformita' dello strumento di misura  al
tipo  descritto  nel  certificato  di  esame  UE  del  tipo  e   alle
prescrizioni applicabili del presente decreto. 
    Nei casi in cui un campione non risulti  conforme  a  un  livello
qualitativo   accettabile,   l'organismo   accreditato   interno    o
l'organismo notificato adotta misure appropriate. 
    La procedura di campionamento per accettazione da applicare  mira
a stabilire se il processo di fabbricazione dello strumento  funziona
entro limiti accettabili, al fine di garantire la  conformita'  dello
strumento. 
    Se le prove sono effettuate da un organismo  notificato,  durante
il  processo  di  fabbricazione  il  fabbricante  appone,  sotto   la
responsabilita' di tale organismo,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    4. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    4.1.  Il  fabbricante  appone  a  ciascuno  strumento  di  misura
individuale che risulti conforme al tipo descritto nel certificato di
esame UE del tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente
decreto la marcatura CE  e  la  marcatura  metrologica  supplementare
stabilita dal presente decreto. 
    4.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato  dello  strumento.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato. 
MODULO D: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA  GARANZIA  DELLA  QUALITA'
  DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
nel  processo  di  produzione  e'  la  parte  di  una  procedura   di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la  sua
esclusiva responsabilita', che gli strumenti  di  misura  interessati
sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del  tipo
e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualita' per  la
produzione,  l'ispezione  del  prodotto  finale  e  la  prova   degli
strumenti di misura in questione, come specificato al punto 3, ed  e'
soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti prevista; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    3.2. Il sistema di  qualita'  garantisce  che  gli  strumenti  di
misura siano conformi al tipo descritto nel certificato di  esame  UE
del tipo  e  ai  requisiti  del  presente  decreto  che  ad  essi  si
applicano. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      d) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      e) dei mezzi di  sorveglianza  che  consentono  di  controllare
l'ottenimento del livello  di  qualita'  richiesto  da  parte  d  del
prodotto e il funzionamento efficace del sistema di qualita'. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema di qualita' che soddisfano le specifiche corrispondenti della
norma nazionale pertinente. 
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei  locali
del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto ed effettua gli esami necessari a  garantire  la  conformita'
dello strumento a tali prescrizioni. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha
approvato il sistema di qualita' di qualsiasi modifica  prevista  del
sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le eventuali modifiche  proposte  e
decide se il sistema di qualita' modificato continui a  soddisfare  i
requisiti di cui al  punto  3.2,  o  se  sia  necessario  un  secondo
accertamento. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse. 
    5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante appone a ciascuno  strumento  di  misura  che
risulti conforme al tipo descritto nel certificato di  esame  UE  del
tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto,  la
marcatura CE, la marcatura metrologica  supplementare  stabilita  dal
presente  decreto  e,   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato di cui  al  punto  3.1,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  strumento  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    6. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento, tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
    7. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto  la  sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO D1: GARANZIA DI QUALITA' DEL PROCESSO DI PRODUZIONE 
    1. La garanzia di qualita'  del  processo  di  produzione  e'  la
procedura di valutazione  della  conformita'  mediante  la  quale  il
fabbricante adempie agli obblighi descritti ai  punti  2,  4  e  7  e
garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilita' che  gli
strumenti di misura in questione soddisfano i requisiti del  presente
decreto ad essi applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
nell'articolo  18.  La  documentazione  consente  di   accertare   la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato dello strumento. 
    4. Fabbricazione 
    Il  fabbricante  applica  un  sistema  riconosciuto  di  qualita'
relativo alla produzione, all'ispezione e alle prove  effettuate  sul
prodotto finale, per  lo  strumento  di  misura  in  questione,  come
specificato  al  punto  5,  ed  e'  soggetto  a   sorveglianza   come
specificato al punto 6. 
    5. Sistema di qualita' 
    5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti prevista; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
    5.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti di  misura  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
      b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      c) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      d) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      e) dei mezzi che consentono il  controllo  della  qualita'  del
prodotto richiesta e dell'efficacia del sistema di qualita'. 
    5.3. L'organismo notificato valuta il  sistema  di  qualita'  per
determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  corrispondenti  della
pertinente norma armonizzata. 
    Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della  qualita',  il
gruppo incaricato dell'accertamento dispone di almeno un  membro  con
esperienza di valutazione riguardante lo strumento in questione e  la
relativa tecnologia e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto. Il controllo comprende una  visita  di  valutazione
dei locali del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la  documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di  verificare  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di eseguire esami atti a  garantire  la  conformita'  dello
strumento a tali norme. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    5.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    5.5 Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che  ha
approvato il sistema qualita' di qualsiasi modifica prevista di  tale
sistema. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 5.2, o se sia necessario una seconda valutazione. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    6.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    6.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
      c) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    6.3.L'organismo  notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e deve fornire al fabbricante una relazione sui controlli
stessi. 
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' eseguire  visite  senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse. 
    7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento  che  soddisfi  i
requisiti applicabili  del  presente  decreto  la  marcatura  CE,  la
marcatura metrologica supplementare di cui  al  presente  decreto  e,
sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui  al  punto
5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato  dello  strumento.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    8. Per un periodo di dieci anni a decorrere  dall'immissione  sul
mercato dello strumento, il fabbricante deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 5.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  5.5
e la relativa approvazione; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 
    9. Ciascun organismo  notificato  informa  la  propria  autorita'
notificanti circa le approvazioni dei sistemi qualita'  rilasciate  o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    10. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui  ai  punti  3,  5.1,
5.5,  7  e  8  possono  essere  adempiuti  dal   suo   rappresentante
autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la  sua  responsabilita',
purche' siano specificati nel mandato. 
MODULO E: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITA' DEGLI
  STRUMENTI 
    1. La conformita' al tipo basata sulla  garanzia  della  qualita'
del prodotto e' la  parte  di  una  procedura  di  valutazione  della
conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui  ai
punti 2  e  5  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua  esclusiva
responsabilita',  che  gli  strumenti  di  misura  interessati   sono
conformi al tipo descritto nel certificato di esame  UE  del  tipo  e
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il  fabbricante  applica  un  sistema  riconosciuto  di  qualita'
approvato,  relativo  all'ispezione  e  alle  prove  effettuate   sul
prodotto finale, per gli  strumenti  di  misura  in  questione,  come
specificato  al  punto  3,  ed  e'  soggetto  a   sorveglianza   come
specificato al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti prevista; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato  e  una
copia del certificato di esame UE del tipo. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti di misura al tipo descritto nel certificato di esame UE del
tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa  documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  consente
un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e  rapporti
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' dei prodotti; 
      b) degli esami e delle prove che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
      c) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      d) dei mezzi per controllare l'efficacia di  funzionamento  del
sistema di qualita'. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  corrispondenti  della
pertinente norma armonizzata. 
    Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualita',
il gruppo incaricato  delle  ispezioni  deve  comprendere  almeno  un
membro  con  esperienza  nella  valutazione  del  settore   e   della
tecnologia del prodotto e che conosce le  prescrizioni  del  presente
decreto. L'accertamento  comprende  una  visita  di  valutazione  dei
locali del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera e), verifica  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto ed effettua gli esami necessari a  garantire  la  conformita'
dello strumento a tali prescrizioni. 
    La decisione e' notificata al fabbricante. La  notifica  contiene
le  conclusioni  delle   verifiche   ispettive   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse. 
    5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante  appone  a  ciascuno  strumento  che  risulti
conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che
soddisfi i requisiti applicabili del presente  decreto  la  marcatura
CE, la marcatura metrologica  supplementare  stabilita  dal  presente
decreto e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui
al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  strumento  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    6. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento, tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 3.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
    7. Ciascun organismo  notificato  informa  la  propria  autorita'
notificante circa le approvazioni dei sistemi qualita'  rilasciate  o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto  la  sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO E1:  GARANZIA  DI  QUALITA'  DELLE  ISPEZIONI  E  DELLE  PROVE
  EFFETTUATE SULLO STRUMENTO FINALE 
    1.  La  garanzia  di  qualita'  delle  ispezioni  e  delle  prove
effettuate sullo strumento finale  e'  la  procedura  di  valutazione
della conformita'  mediante  la  quale  il  fabbricante  adempie  gli
obblighi definiti ai punti 2, 4 e 7 e garantisce e dichiara sotto  la
sua  esclusiva  responsabilita'  che  gli  strumenti  di  misura   in
questione  soddisfano  i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
nell'articolo  18.  La  documentazione  consente  di   accertare   la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi;  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a  disposizione
delle autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci  anni  a
decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. 
    4. Fabbricazione 
    Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato, relativo
all'ispezione e alle prove effettuate sul prodotto  finale,  per  gli
strumenti di misura in questione secondo quanto previsto al punto  5,
ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 6. 
    5. Sistema di qualita' 
    5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' all' organismo notificato di sua scelta  per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla   categoria   di
strumenti prevista; 
      d) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      e) la documentazione tecnica di cui al punto 2. 
    5.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti di  misura  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di qualita' del prodotto; 
      b) degli esami e delle prove che  saranno  effettuati  dopo  la
fabbricazione; 
      c) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove, sulle tarature,  le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      d) dei mezzi per controllare l'efficacia di  funzionamento  del
sistema di qualita'. 
    5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  corrispondenti  della
pertinente norma armonizzata. 
    Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della  qualita',  il
gruppo incaricato dell'accertamento dispone di almeno un  membro  con
esperienza di valutazione riguardante lo strumento in questione e  la
relativa tecnologia e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto. Il controllo comprende una  visita  di  valutazione
dei locali del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la  documentazione
tecnica di cui al punto 2, al fine di  verificare  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto e di eseguire esami atti a  garantire  la  conformita'  dello
strumento a tali norme. 
    La decisione e'  notificata  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    5.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema di qualita' modificato continui a soddisfare  i  requisiti
di cui al punto 5.2, o se sia necessario una seconda valutazione. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    6.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    6.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    6.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo notificato di  accedere  ai  locali  di  fabbricazione,
ispezione, prova e  deposito  e  gli  fornisce  tutte  le  necessarie
informazioni, in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) la documentazione tecnica di cui al punto 2; 
      c) i  registri  riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato. 
    6.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    6.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare  il  corretto  funzionamento  del  sistema  di   qualita'.
L'organismo notificato deve  fornire  al  fabbricante  una  relazione
sulla visita e, se sono  state  svolte  prove,  una  relazione  sulle
stesse. 
    7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1. Il fabbricante appone a ciascuno  strumento  di  misura  che
soddisfi i requisiti applicabili del presente  decreto  la  marcatura
CE, la marcatura metrologica supplementare di cui al presente decreto
e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto
5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato  dello  strumento.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    8. Per un periodo di dieci anni a decorrere  dall'immissione  sul
mercato dello strumento, il fabbricante deve  tenere  a  disposizione
delle autorita' nazionali: 
      a) la documentazione di cui al punto 5.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  5,5
e la relativa approvazione; 
      c)  le  decisioni  e  le  relazioni  trasmesse   dall'organismo
notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4. 
    9. Ciascun organismo  notificato  informa  la  propria  autorita'
notificante circa le approvazioni dei sistemi qualita'  rilasciate  o
ritirate, e, periodicamente o su richiesta, mette a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni del sistema di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    10. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui  ai  punti  3,  5.1,
5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante  e  sotto
la sua responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'
siano specificati nel mandato. 
MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATO SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 
    1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del  prodotto  e'
la parte della procedura di valutazione della conformita' mediante la
quale il fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 5.1  e
6, e garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',
che  gli  strumenti  di  misura  in   questione   assoggettati   alle
disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al  tipo  descritto  nel
certificato di esame  UE  del  tipo  e  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il relativo controllo  possano  garantire
la conformita' degli strumenti di misura fabbricati al tipo approvato
descritto nel certificato di esame UE del tipo  e  ai  requisiti  del
presente decreto ad essi applicabili. 
    3. Verifica 
    L'organismo notificato prescelto  dal  fabbricante  esegue  o  fa
effettuare  gli  esami  e  le  prove  del  caso,  per  verificare  la
conformita' degli strumenti al  tipo  descritto  nel  certificato  di
esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti de presente decreto. 
    Gli esami e le prove intese a  verificare  la  conformita'  degli
strumenti di misura ai requisiti pertinenti sono realizzati, a scelta
del fabbricante, o mediante esame e prova di ogni  singolo  strumento
secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante esame e  prova  degli
strumenti di misura su base statistica, secondo quanto  stabilito  al
punto 5. 
    4. Verifica della conformita' mediante  esame  e  prova  di  ogni
singolo strumento 
    4.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e
su di essi sono effettuate opportune  prove  conformemente  a  quanto
indicato nelle norme armonizzate  e/o  nei  documenti  normativi  e/o
prove equivalenti previste da altre  pertinenti  specifiche  tecniche
per verificarne  la  conformita'  al  tipo  approvato  descritto  nel
certificato di esame UE  del  tipo  e  ai  requisiti  pertinenti  del
presente decreto. 
    In  assenza  di  documenti   normativi   o   norme   armonizzate,
l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 
    4.2.  L'organismo   notificato   rilascia   un   certificato   di
conformita' per quanto concerne gli esami e le  prove  effettuate,  e
appone - o fa apporre sotto la propria responsabilita' -  il  proprio
numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 
    5. Verifica statistica della conformita' 
    5.1. Il fabbricante adotta tutte le misure  necessarie  affinche'
il processo di fabbricazione e  il  relativo  controllo  garantiscano
l'omogeneita'  di  ciascun  lotto  prodotto,  e  presenta  i   propri
strumenti di misura alla verifica sotto forma di lotti omogenei. 
    5.2.  Da  ciascun  lotto  e'  prelevato  un  campione   a   caso,
conformemente ai requisiti di cui al punto 5.3. Tutti  gli  strumenti
di misura che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente
e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a  quanto
indicato nelle norme armonizzate  e/o  nei  documenti  normativi  e/o
prove equivalenti stabilite in altre specifiche  tecniche  pertinenti
per verificarne la conformita' al tipo descritto nel  certificato  di
esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente decreto, ai
fini di determinare se si debba accettare o rifiutare  il  lotto.  In
assenza di tali documenti normativi o norme armonizzate,  l'organismo
notificato decide quali prove sia opportuno eseguire. 
    5.3.  Il  procedimento  statistico  deve  soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
    Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema  di
campionamento deve garantire: 
      a) un livello di qualita' che corrisponda ad  una  probabilita'
di accettazione del 95%,  con  una  percentuale  di  non  conformita'
inferiore all'1%; 
      b) percentuale di non conformita' inferiore al 7%. 
    5.4. Se un lotto e' accettato, tutti gli strumenti di misura  del
lotto sono considerati approvati, ad eccezione  degli  strumenti  del
campione che siano stati riscontrati non conformi. 
    L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per
quanto concerne gli esami e le  prove  effettuate,  e  appone,  o  fa
apporre sotto  la  propria  responsabilita',  il  proprio  numero  di
identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 
    5.5. Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato  adotta  le
misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora  il
rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato puo'  decidere
di sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 
    6. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    6.1. Il fabbricante  appone  a  ciascuno  strumento  che  risulti
conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE  del
tipo e che soddisfi i requisiti applicabili del presente  decreto  la
marcatura CE e la  marcatura  metrologica  supplementare  di  cui  al
presente  decreto  e,   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato  di  cui  al  punto  3,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    6.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato  dello  strumento.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    Qualora l'organismo notificato di cui al punto 3 esprima  il  suo
consenso, il fabbricante puo'  inoltre  apporre  sugli  strumenti  di
misura il numero  di  identificazione  dell'organismo  in  questione,
sotto la responsabilita' di quest'ultimo. 
    7. l'organismo notificato esprima il  suo  consenso  e  sotto  la
responsabilita' del medesimo, il fabbricante puo' apporre  il  numero
di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo
di fabbricazione. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a
nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  dal  suo
rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante di cui ai punti 2 e 5.1. 
MODULO F1: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 
    1. La conformita'  basata  sulla  verifica  del  prodotto  e'  la
procedura di valutazione  della  conformita'  mediante  la  quale  il
fabbricante adempie gli obblighi definiti ai punti 2, 3, 6.1 e  7,  e
garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che
gli strumenti di misura  in  questione  che  sono  assoggettati  alle
disposizioni di cui al punto 4 soddisfano i  requisiti  del  presente
decreto ad essi applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
nell'articolo  18.  La  documentazione  consente  di   accertare   la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    Il fabbricante tiene la  documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali competenti per un periodo di dieci  anni  a
decorrere dall'immissione sul mercato dello strumento. 
    3. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il  relativo  controllo  garantiscano  la
conformita'  degli  strumenti  di  misura  fabbricati  ai   requisiti
applicabili del presente decreto. 
    4. Verifica 
    L'organismo notificato prescelto  dal  fabbricante  esegue  o  fa
eseguire gli esami e le prove del caso, per verificare la conformita'
degli strumenti di  misura  ai  requisiti  applicabili  del  presente
decreto. 
    Gli esami e le  prove  intesi  a  verificare  la  conformita'  ai
requisiti sono realizzati, a scelta del fabbricante, o mediante esame
e prova di ogni singolo strumento secondo quanto stabilito  al  punto
5, o mediante esame  e  prova  degli  strumenti  di  misura  su  base
statistica, secondo quanto stabilito al punto 6. 
    5. Verifica della conformita' mediante  esame  e  prova  di  ogni
singolo strumento 
    5.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e
su di essi sono effettuate opportune  prove  conformemente  a  quanto
indicato  nelle  norme  armonizzate  e/o  nei   documenti   normativi
pertinenti  e/o  prove  equivalenti  previste  da  altre   specifiche
tecniche pertinenti per verificarne la conformita'  ai  requisiti  ad
essi applicabili. In assenza di tali norme  armonizzate  o  documenti
normativi, l'organismo notificato decide quali  prove  sia  opportuno
eseguire. 
    5.2.  L'organismo   notificato   rilascia   un   certificato   di
conformita' per quanto concerne gli esami e le  prove  effettuate,  e
appone, o fa apporre sotto la  propria  responsabilita',  il  proprio
numero di identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 
    6. Verifica statistica della conformita' 
    6.1. Il fabbricante adotta tutte le misure  necessarie  affinche'
il processo di  fabbricazione  garantisca  l'omogeneita'  di  ciascun
lotto prodotto, e presenta i propri strumenti di misura alla verifica
sotto forma di lotti omogenei. 
    6.2.  Da  ciascun  lotto  e'  prelevato  un  campione   a   caso,
conformemente ai requisiti di cui al punto 6.4. 
    6.3. Tutti gli strumenti di misura che fanno parte  del  campione
sono esaminati singolarmente e su di essi sono  effettuate  opportune
prove, conformemente a quanto indicato nelle  norme  armonizzate  e/o
nei documenti normativi  e/o  prove  equivalenti  previste  in  altre
specifiche tecniche pertinenti  per  verificarne  la  conformita'  ai
requisiti del presente decreto loro applicabili e per determinare  se
si debba accettare o rifiutare il lotto. In  assenza  di  tali  norme
armonizzate o  documenti  normativi,  l'organismo  notificato  decide
quali prove sia opportuno eseguire. 
    6.4.  Il  procedimento  statistico  deve  soddisfare  i  seguenti
requisiti: 
    Il controllo statistico deve basarsi su attributi. Il sistema  di
campionamento deve garantire: 
      a) un livello di qualita' che corrisponda ad  una  probabilita'
di accettazione del 95%,  con  una  percentuale  di  non  conformita'
inferiore all'1%; 
      b) una qualita' limite che corrisponda ad una  probabilita'  di
accettazione del 5%, con una percentuale di non conformita' inferiore
al 7%. 
    6.5. Se un lotto e' accettato, tutti gli strumenti di misura  del
lotto sono considerati approvati, ad eccezione  degli  strumenti  del
campione che siano stati riscontrati non conformi. 
    L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' per
quanto concerne gli esami e le  prove  effettuate,  e  appone,  o  fa
apporre sotto  la  propria  responsabilita',  il  proprio  numero  di
identificazione ad ogni singolo strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 
    Se un lotto e' rifiutato, l'organismo notificato adotta le misure
appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto
di lotti sia  frequente,  l'organismo  notificato  puo'  decidere  di
sospendere la verifica statistica e prendere misure appropriate. 
    7. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    7.1.  Il  fabbricante  appone  a  ciascuno  strumento  di  misura
individuale che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto
la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare  di  cui  al
presente  decreto  e,   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato  di  cui  al  punto  4,  il  numero  d'identificazione  di
quest'ultimo. 
    7.2. Per ciascun modello di strumento il fabbricante  redige  una
dichiarazione di conformita' UE  scritta  che  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci  anni  a  decorrere
dall'immissione sul mercato  dello  strumento.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
redatta. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti di misura individuali e' fornito a un
unico utente. 
    Qualora l'organismo notificato di cui al punto 5 esprima  il  suo
consenso e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo'  inoltre
apporre sugli  strumenti  di  misura  il  numero  di  identificazione
dell'organismo in questione. 
    8. L'organismo notificato esprima il  suo  consenso  e  sotto  la
responsabilita' del medesimo, il fabbricante puo' apporre  il  numero
di identificazione dell'organismo in questione nel corso del processo
di fabbricazione. 
    9. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti, a
nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua  responsabilita',  dal  suo
rappresentante autorizzato purche' siano specificati nel mandato.  Un
rappresentante autorizzato non puo' adempiere gli obblighi  spettanti
al fabbricante previsti al punto 2, primo comma,  al  punto  3  e  al
punto 6.1. 
MODULO G: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' 
    1.  La  conformita'  basata  sulla  verifica  dell'unita'  e'  la
procedura di valutazione della conformita'  con  cui  il  fabbricante
ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3  e  5  e  si  accerta  e
dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che lo strumento di
misura interessato, al quale sono state applicate le disposizioni  di
cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso
applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il  fabbricante  elabora  la  documentazione  tecnica   descritta
all'articolo 18 e la mette a disposizione  dell'organismo  notificato
di cui al  punto  4.  La  documentazione  consente  di  accertare  la
conformita' dello  strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende
un'adeguata analisi  e  valutazione  dei  rischi.  Essa  specifica  i
requisiti applicabili e comprende, nella  misura  necessaria  a  tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione e il  funzionamento  dello
strumento. 
    Il fabbricante tiene la  documentazione  tecnica  a  disposizione
delle autorita' nazionali competenti per un  periodo  di  dieci  anni
dall'immissione sul mercato dello strumento. 
    3. Fabbricazione 
    Il fabbricante adotta tutte le  misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione e il  relativo  controllo  garantiscano  la
conformita' degli strumenti fabbricati ai requisiti  applicabili  del
presente decreto. 
    4. Verifica 
    L'organismo notificato prescelto dal  fabbricante  esegue,  o  fa
eseguire, gli esami e le prove  appropriate  conformemente  a  quanto
indicato  nelle  norme  armonizzate  e/o  nei   documenti   normativi
pertinenti o prove equivalenti previste da altre specifiche  tecniche
pertinenti per verificarne la conformita'  ai  requisiti  applicabili
del  presente  decreto.  In  assenza  di  tali  norme  armonizzate  o
documenti normativi, l'organismo notificato decide  quali  prove  sia
opportuno eseguire. 
    L'organismo notificato rilascia  un  certificato  di  conformita'
relativo agli esami e alle prove effettuate e appone,  o  fa  apporre
sotto   la   propria   responsabilita',   il   proprio   numero    di
identificazione sullo strumento approvato. 
    Il fabbricante tiene i certificati di conformita' a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo che si conclude  dieci  anni
dopo l'immissione sul mercato dello strumento. 
    5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento  che  soddisfi  i
requisiti applicabili  del  presente  decreto  la  marcatura  CE,  la
marcatura metrologica supplementare di cui  al  presente  decreto  e,
sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4,
il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  strumento  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica lo strumento per cui e' stata compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente allo strumento di misura. 
    6. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui  ai  punti  2  e  5,
possono essere adempiuti, a nome  del  fabbricante  e  sotto  la  sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO H: CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITA' 
    1. La conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale e'  la
procedura di valutazione  della  conformita'  mediante  la  quale  il
fabbricante  adempie  gli  obblighi  definiti  ai  punti  2  e  5,  e
garantisce e dichiara, sotto la sua  esclusiva  responsabilita',  che
gli strumenti di misura  in  questione  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Fabbricazione 
    Il fabbricante applica un sistema di qualita' approvato, relativo
all'ispezione della progettazione, della fabbricazione e del prodotto
finale  e  alle  prove  effettuate,  sugli  strumenti  di  misura  in
questione secondo quanto previsto al punto 3, ed e' assoggettato alla
sorveglianza prevista al punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. l fabbricante presenta una domanda di  valutazione  del  suo
sistema di qualita' all'organismo notificato di sua  scelta  per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
domanda sia presentata dal  rappresentante  autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) la documentazione tecnica di  cui  all'articolo  18  per  un
modello di ciascuna categoria di strumenti di misura che  si  intende
fabbricare. La documentazione consente di  accertare  la  conformita'
dello strumento  ai  requisiti  pertinenti  e  comprende  un'adeguata
analisi e valutazione dei rischi. La documentazione tecnica specifica
i  requisiti  applicabili  e  comprende,  nella   misura   necessaria
all'accertamento, il progetto, la fabbricazione  e  il  funzionamento
dello strumento; 
      c) la documentazione relativa al sistema di qualita' e 
      d) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti di  misura  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma  di  misure,  procedure  e  istruzioni  scritte.
Questa  documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  consente
un'interpretazione coerente di programmi, schemi, manuali e  rapporti
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita', della struttura  organizzativa,
delle  responsabilita'  di  gestione  in  materia  di   qualita'   di
progettazione e di qualita' dei prodotti; 
      b) delle specifiche tecniche di progetto,  comprese  le  norme,
che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente le
norme armonizzate e/o i documenti normativi, dei mezzi  che  verranno
impiegati per garantire  che  i  requisiti  essenziali  del  presente
decreto applicabili allo  strumento  di  misura  saranno  soddisfatti
applicando altre specifiche tecniche pertinenti; 
      c) delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici
di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella
progettazione degli strumenti di misura appartenenti  alla  categoria
in questione; 
      d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      e) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      f) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e  del
prodotto e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 
    Esso presume la conformita' a tali requisiti degli  elementi  del
sistema di qualita' conformi  alle  specifiche  corrispondenti  della
pertinente norma armonizzata. 
    Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della  qualita',  il
gruppo incaricato dell'accertamento deve disporre di almeno un membro
esperto nella  valutazione  dello  strumento  in  questione  e  della
relativa tecnologia e deve  conoscere  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto. Il controllo comprende una  visita  di  valutazione
dei locali del fabbricante. 
    Il gruppo incaricato dell'accertamento esamina la  documentazione
tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica  la  capacita'  del
fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili  del  presente
decreto ed effettua gli esami necessari a  garantire  la  conformita'
dello strumento a tali prescrizioni. 
    La  decisione  viene  notificata  al   fabbricante   o   al   suo
rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni
del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo  notificato
che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la  decisione  al  fabbricante.  La  notifica  deve
contenere   le   conclusioni   del   controllo   e   la   motivazione
circostanziata della decisione. 
    4.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    4.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    4.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal  sistema  di
qualita' in materia di progettazione, come i  risultati  di  analisi,
calcoli, prove; 
      c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato. 
    4.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
    5. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    5.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento  che  soddisfi  i
requisiti applicabili  del  presente  decreto  la  marcatura  CE,  la
marcatura metrologica supplementare di cui  al  presente  decreto  e,
sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui  al  punto
3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    5.2.  Il  fabbricante  compila  una  dichiarazione   scritta   di
conformita'  UE  per  ogni  modello  di  strumento  e  la   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla  data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  di
conformita' UE identifica il modello di strumento per  cui  e'  stata
compilata. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    6. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento, tiene  a  disposizione  delle
autorita' nazionali: 
      a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; 
      b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui  al
punto 3.1; 
      c) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione; 
      d) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 
    7. Ciascun organismo notificato informa la propria  autorita'  di
notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate  o
ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette  a  disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5
e 6 possono essere adempiuti, a nome del fabbricante e sotto  la  sua
responsabilita', dal suo  rappresentante  autorizzato  purche'  siano
specificati nel mandato. 
MODULO H1: CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA  DI  QUALITA'  TOTALE  E
  SULL'ESAME DEL PROGETTO 
    1. La conformita' basata sulla  garanzia  di  qualita'  totale  e
sull'esame  del  progetto  e'  la  procedura  di  valutazione   della
conformita' mediante la quale il  fabbricante  adempie  gli  obblighi
definiti ai punti 2 e 6,  e  garantisce  e  dichiara,  sotto  la  sua
esclusiva responsabilita', che gli strumenti di misura  in  questione
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Produzione 
    Il fabbricante applica un sistema  approvato  di  qualita'  della
progettazione, della produzione, dell'ispezione finale del prodotto e
delle prove degli strumenti di misura in  questione,  secondo  quanto
specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza  di  cui
al punto 5. 
    L'adeguatezza del progetto tecnico dello strumento di  misura  e'
stata oggetto di esame a norma del punto 4. 
    3. Sistema di qualita' 
    3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione  del  suo
sistema di qualita' ad un organismo notificato di sua scelta per  gli
strumenti di misura in questione. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui  la
richiesta sia presentata dal rappresentante autorizzato,  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
        b)  tutte  le  informazioni  pertinenti  sulla  categoria  di
strumenti prevista; 
        c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
        d) una dichiarazione scritta che la  stessa  domanda  non  e'
stata presentata a nessun altro organismo notificato. 
    3.2. Il sistema  di  qualita'  garantisce  la  conformita'  degli
strumenti  di  misura  ai  requisiti  del  presente  decreto  a  essi
applicabili. 
    Tutti i criteri, i  requisiti  e  le  disposizioni  adottati  dal
fabbricante  devono  costituire  una  documentazione  sistematica   e
ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.  Tale
documentazione  relativa  al  sistema  di  qualita'  deve  consentire
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e  registri
riguardanti la qualita'. 
    Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 
      a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa,
delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia
di progettazione e qualita' dei prodotti; 
      b) delle specifiche  tecniche  di  progettazione,  comprese  le
norme che saranno applicate e, qualora le relative norme  armonizzate
e/o i relativi documenti normativi non siano applicati integralmente,
dei mezzi per garantire  che  i  requisiti  essenziali  del  presente
decreto applicabili agli  strumenti  di  misura  saranno  soddisfatti
applicando altre pertinenti specifiche tecniche; 
      c) delle tecniche, dei processi e degli interventi  sistematici
di controllo e di verifica di progetto che si intende applicare nella
progettazione degli strumenti di misura appartenenti  alla  categoria
in questione; 
      d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche
di controllo e di garanzia  della  qualita',  dei  processi  e  degli
interventi sistematici che saranno applicati; 
      e) degli esami e delle  prove  che  saranno  effettuati  prima,
durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza  con
cui s'intende effettuarli; 
      f) dei registri riguardanti  la  qualita',  come  le  relazioni
ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le  relazioni  sulle
qualifiche del personale interessato; 
      g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare  che
sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione  e  di
qualita'  dei  prodotti  e  se  il  sistema  di   qualita'   funziona
efficacemente. 
    3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di  qualita'
per determinare se soddisfa i requisiti di cui  al  punto  3.2.  Esso
presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di
qualita' conformi alle  specifiche  pertinenti  delle  corrispondenti
norme armonizzate. 
    Oltre all'esperienza sui sistemi di gestione della  qualita',  il
gruppo incaricato dell'accertamento deve disporre di almeno un membro
con esperienza quale valutatore nel campo specifico dello strumento e
della relativa tecnologia e deve conoscere  i  requisiti  applicabili
del  presente  decreto.  Il  controllo  comprende   una   visita   di
valutazione dei locali del fabbricante. 
    La  decisione  viene  notificata  al   fabbricante   o   al   suo
rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni
del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 
    3.4. Il fabbricante deve impegnarsi  a  soddisfare  gli  obblighi
derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace. 
    3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha
approvato il  sistema  di  qualita'  di  ogni  modifica  che  intende
apportare al sistema di qualita'. 
    L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e  decide  se
il sistema modificato continui a soddisfare i  requisiti  di  cui  al
punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. 
    Esso notifica la decisione al fabbricante o al suo rappresentante
autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del  controllo
e la motivazione circostanziata della decisione. 
    3.6. Ciascun organismo notificato informa  la  propria  autorita'
notificante circa le approvazioni dei sistemi di qualita'  rilasciate
o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione  di
tale autorita' l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' da
esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate. 
    4. Esame del progetto 
    4.1. Il  fabbricante  presenta  una  domanda  di  esame  del  suo
progetto all'organismo notificato di cui al punto 3.1. 
    4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il  processo
di fabbricazione e  il  funzionamento  dello  strumento,  nonche'  di
accertare la conformita' ai requisiti del  presente  decreto  a  esso
applicabili. 
    La domanda contiene: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; 
      b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non e' stata
presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) la documentazione  tecnica  descritta  all'articolo  18.  La
documentazione consente di accertare la conformita'  dello  strumento
ai requisiti pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione
dei rischi; essa comprende  il  progetto  e  il  funzionamento  dello
strumento, nella misura in cui cio' risulti pertinente ai fini  della
valutazione; 
      d) la documentazione che  attesti  l'adeguatezza  del  progetto
tecnico. Tale documentazione cita tutti i  documenti  utilizzati,  in
particolare qualora non siano stati applicati integralmente le  norme
armonizzate e/o i documenti normativi  pertinenti,  e  comprende,  se
necessario, i risultati delle  prove  effettuate  conformemente  alle
altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del  fabbricante
oppure  da  un  altro  laboratorio  di  prova,  a  nome  e  sotto  la
responsabilita' del fabbricante. 
    4.3. L'organismo notificato  esamina  la  domanda  e  qualora  il
progetto soddisfi i requisiti del presente decreto  applicabili  allo
strumento, rilascia al fabbricante un certificato  di  esame  UE  del
progetto.  Tale  certificato  contiene  il  nome  e  l'indirizzo  del
fabbricante, le conclusioni dell'esame, le  eventuali  condizioni  di
validita' e i dati necessari per identificare lo strumento approvato.
Tale certificato puo' comprendere uno o piu' allegati. 
    Tale certificato e gli allegati contengono tutte le  informazioni
pertinenti  al  fine  della  valutazione  della   conformita'   degli
strumenti di misura fabbricati rispetto al progetto esaminato  e  del
controllo in  servizio,  in  particolare  al  fine  di  garantire  la
conformita' degli strumenti fabbricati con  il  progetto  per  quanto
concerne la riproducibilita' dei risultati  e  delle  misure,  quando
essi sono correttamente tarati tramite gli opportuni mezzi  previsti.
Tra le informazioni figurano: 
      a) le caratteristiche metrologiche del tipo di strumento; 
      b) i provvedimenti richiesti per garantire  l'integrita'  dello
strumento (sigillo, identificazione del software ecc.; 
      c)   informazioni   su    altri    elementi    necessari    per
l'identificazione dello strumento e per  verificarne  la  conformita'
visiva al progetto; 
      d) se del caso, qualsiasi informazione specifica necessaria per
verificare le caratteristiche degli strumenti fabbricati; 
      e)  nel  caso  di  una  sottounita',  tutte   le   informazioni
necessarie per garantire la compatibilita' con  altre  sottounita'  o
con gli strumenti di misura. 
    L'organismo notificato redige a tale riguardo  una  relazione  di
valutazione che tiene a disposizione dello Stato  membro  che  lo  ha
designato. Fatte salve le disposizioni  dell'articolo  27,  paragrafo
10, detto organismo rende pubblico il contenuto di tale relazione, in
tutto o in parte, solo previo consenso del fabbricante. 
    Il certificato e' valido per dieci anni a  decorrere  dalla  data
del rilascio, e puo' essere rinnovato per periodi successivi di dieci
anni. 
    Qualora il progetto non  soddisfi  i  requisiti  applicabili  del
presente decreto, l'organismo notificato rifiuta il  rilascio  di  un
certificato di esame UE del progetto  e  ne  informa  il  fabbricante
fornendo una motivazione circostanziata di tale rifiuto. 
    4.4. L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del  progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    Il fabbricante tiene  informato  l'organismo  notificato  che  ha
rilasciato il certificato di  esame  UE  del  progetto  di  qualsiasi
modifica del progetto approvato che possa influire sulla  conformita'
ai requisiti essenziali del presente decreto o  sulle  condizioni  di
validita' del certificato. Tali modifiche necessitano di un'ulteriore
approvazione, da parte dell'organismo notificato  che  ha  rilasciato
l'attestato di esame UE del progetto, sotto forma di  un  supplemento
all'originario certificato di esame UE del progetto. 
    4.5. Ciascun organismo notificato informa  la  propria  autorita'
notificante circa i certificati  di  esame  UE  del  progetto  e/o  i
supplementi rilasciati o ritirati, e, periodicamente o su  richiesta,
mette a disposizione di tale autorita' l'elenco dei  certificati  e/o
degli eventuali supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
progetto e/o dei relativi supplementi. La  Commissione  e  gli  Stati
membri possono ottenere, su  richiesta,  copia  della  documentazione
tecnica  e  dei  risultati  degli  esami  effettuati   dall'organismo
notificato. 
    L'organismo notificato conserva  una  copia  del  certificato  di
esame  UE  del  progetto,  dei  relativi  allegati   e   supplementi,
unitamente al fascicolo tecnico con la documentazione presentata  dal
fabbricante, fino alla scadenza della validita' del certificato. 
    4.6. Il fabbricante conserva una copia del certificato  di  esame
UE  del  progetto  nonche'  dei  relativi  allegati   e   supplementi
unitamente alla documentazione tecnica a disposizione delle autorita'
nazionali per un periodo di dieci anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione sul mercato dello strumento. 
    5.   Sorveglianza   sotto   la   responsabilita'   dell'organismo
notificato 
    5.1. Scopo della sorveglianza e'  garantire  che  il  fabbricante
soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita'
approvato. 
    5.2.  Ai  fini  della   valutazione   il   fabbricante   consente
all'organismo  notificato  l'accesso  ai   siti   di   fabbricazione,
ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni  utile  informazione,
in particolare: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; 
      b) i documenti relativi alla qualita' indicati nella parte  del
sistema di qualita' relativa alla progettazione, quali  risultati  di
analisi, calcoli, prove ecc.; 
      c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal  sistema  di
qualita' in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i
dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche  del
personale interessato ecc. 
    5.3. L'organismo notificato  deve  svolgere  controlli  periodici
intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema
di qualita' e fornisce al fabbricante  una  relazione  sui  controlli
stessi. 
    5.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza
preavviso presso  il  fabbricante.  In  tale  occasione,  l'organismo
notificato puo' eseguire, o far eseguire, prove sullo  strumento  per
verificare il corretto funzionamento del sistema  di  qualita'.  Esso
deve fornire al fabbricante una relazione sulla  visita  e,  se  sono
state svolte prove, una relazione sulle stesse. 
    6. Marcatura e dichiarazione di conformita' UE 
    6.1. Il fabbricante appone a ciascuno strumento  che  soddisfi  i
requisiti applicabili  del  presente  decreto  la  marcatura  CE,  la
marcatura metrologica supplementare di cui  al  presente  decreto  e,
sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di  cui  al  punto
3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 
    6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di  conformita'  UE
scritta per ciascun modello di strumento e la  tiene  a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data  in
cui lo strumento e' stato immesso sul mercato.  La  dichiarazione  in
questione identifica il modello di strumento per cui e' stata redatta
e menziona il numero del certificato di esame UE del progetto. 
    Una copia della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  messa  a
disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 
    Una copia  della  dichiarazione  di  conformita'  UE  e'  fornita
unitamente a ciascuno strumento  di  misura  che  viene  immesso  sul
mercato. Tuttavia questo requisito puo' essere inteso in  riferimento
a un lotto o a una partita anziche' a singoli strumenti nei  casi  in
cui un gran numero di strumenti e' fornito a un unico utente. 
    7. Il fabbricante, per dieci  anni  a  decorrere  dalla  data  di
immissione  sul  mercato  dello  strumento   di   misura,   tiene   a
disposizione delle autorita' nazionali: 
      a) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui  al
punto 3.1; 
      b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto  3.5
e la relativa approvazione; 
      c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui
ai punti 3.5, 5,3 e 5,4. 
    8. Rappresentante autorizzato 
    Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare  la
domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere gli obblighi di cui  ai
punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7 a nome del fabbricante e sotto la sua
responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.»