IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31, 32, 33 e 35; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 20); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,  n.
126, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva 94/9/CE in materia  di  apparecchi  sistemi  di  protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Campo di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto, con i relativi allegati che ne fanno  parte
integrante, si applica ai  seguenti  prodotti,  di  seguito  indicati
unitariamente anche come «prodotti»: 
    a)  apparecchi  e  sistemi  di  protezione  destinati  ad  essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; 
    b) dispositivi  di  sicurezza,  di  controllo  e  di  regolazione
destinati  ad  essere   utilizzati   al   di   fuori   di   atmosfere
potenzialmente  esplosive,  necessari   o   utili   per   un   sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione,  rispetto
ai rischi di esplosione; 
    c) componenti destinati ad essere  inseriti  negli  apparecchi  e
sistemi di protezione di cui alla lettera a). 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente
medico; 
    b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di
esplosione  e'  dovuto  esclusivamente  alla  presenza   di   materie
esplosive o di materie chimiche instabili; 
    c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico  e
non  commerciale,  ove  un'atmosfera  potenzialmente  esplosiva  puo'
essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga  accidentale
di gas; 
    d) ai dispositivi di protezione individuale  di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475; 
    e) alle navi marittime e alle unita'  mobili  off-shore,  nonche'
alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita'; 
    f) ai mezzi di  trasporto,  quali  veicoli  e  i  loro  rimorchi,
destinati unicamente al trasporto di persone  per  via  aerea,  sulle
reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e  ai  mezzi  di
trasporto di merci per via aerea,  su  reti  stradali  o  ferroviarie
oppure per via navigabile; i veicoli destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non sono  esclusi  dall'ambito  di
applicazione del presente decreto; 
    g)  ai  prodotti  contemplati  dall'articolo  346,  paragrafo  1,
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature,  i  dispositivi
fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i  sistemi
di rilevazione e di  prevenzione  che,  da  soli  o  combinati,  sono
destinati alla  generazione,  al  trasporto,  allo  stoccaggio,  alla
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o  alla
trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali  sorgenti
di  innesco  che  sono   loro   proprie,   rischiano   di   provocare
un'esplosione; 
    b) «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi  dai  componenti
degli  apparecchi,  la  cui  funzione  e'  bloccare  sul  nascere  le
esplosioni e/o  circoscrivere  la  zona  da  esse  colpita,  messi  a
disposizione sul mercato  separatamente  come  sistemi  con  funzioni
autonome; 
    c) «componenti»: tutte le parti essenziali per  il  funzionamento
sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione,  prive  tuttavia
di funzione autonoma; 
    d)  «atmosfera  esplosiva»:  una  miscela  contenente   aria,   a
condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili  allo  stato  di  gas,
vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la  combustione
si propaga all'intera miscela non bruciata; 
    e)    «atmosfera    potenzialmente    esplosiva»:    un'atmosfera
suscettibile di  trasformarsi  in  atmosfera  esplosiva  a  causa  di
condizioni locali e operative; 
    f) «gruppo di apparecchi I»: apparecchi  destinati  a  lavori  in
sotterraneo  nelle  miniere  e  nei  loro  impianti  di   superficie,
passibili di essere esposti al rischio di  sprigionamento  di  grisu'
e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti
alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I; 
    g) «gruppo di  apparecchi  II»:  apparecchi  destinati  a  essere
utilizzati in altri siti passibili di essere  messi  in  pericolo  da
atmosfere  esplosive,  comprendenti  apparecchi   appartenenti   alle
categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I; 
    h) «categoria di apparecchi»: la classificazione  di  apparecchi,
in  ogni  gruppo  di  apparecchi,  specificata  all'allegato  I,  che
determina il livello di protezione richiesto; 
    i)  «uso  previsto»:  l'uso  di  un   prodotto   prescritto   dal
fabbricante  assegnando  l'apparecchio  a  un  particolare  gruppo  o
categoria di apparecchi o fornendo tutte  le  indicazioni  necessarie
per il funzionamento sicuro di un sistema protettivo,  dispositivo  o
componente; 
    l) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura  sul  mercato
dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo  oneroso
o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito,  consumato
o usato; 
    m) «commercializzazione»: la prima messa  a  disposizione  di  un
prodotto sul mercato dell'Unione; 
    n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
prodotto oppure lo fa progettare o  fabbricare  e  lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri; 
  o) «rappresentante autorizzato»: una  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizzi ad  agire  per  suo  conto  in  relazione  a
determinati compiti; 
    p)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto  originario
di un Paese terzo; 
    q) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che  metta  un
prodotto a disposizione sul mercato; 
    r)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    s)  «specificazione  tecnica»:  un  documento  che  prescriva   i
requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto; 
    t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui  all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    u) «accreditamento»: accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    v)  «organismo  nazionale  di  accreditamento»:  l'organismo   di
accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del
regolamento (CE) n. 765/2008; 
    z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
che le prescrizioni specifiche della presente direttiva relative a un
prodotto sono state rispettate; 
    aa) «organismo di valutazione della  conformita'»:  un  organismo
che svolge attivita' di valutazione della conformita', come tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    bb)  «richiamo»:  un  provvedimento   mirante   a   ottenere   la
restituzione di un prodotto, gia' messo  a  disposizione  dell'utente
finale; 
    cc) «ritiro»: indica un provvedimento mirante a impedire  che  un
prodotto,  presente  nella  catena  della  fornitura,  sia  messo   a
disposizione sul mercato; 
      dd)  «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  indica  una
normativa dell'Unione che mira ad  armonizzare  le  condizioni  della
commercializzazione dei prodotti; 
      ee) «marcatura CE»: indica il  marchio  mediante  il  quale  il
fabbricante  attesta  che  il  prodotto  e'  conforme  ai   requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di  armonizzazione  dell'Unione
che ne prevede l'apposizione. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
            Note alle premesse: 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri   relative   agli
          apparecchi e  sistemi  di  protezione  destinati  a  essere
          utilizzati   in    atmosfera    potenzialmente    esplosiva
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014,  n.
          L 96. 
            Il testo degli articoli 31, 32, 33 e 35  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31.  Procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani." 
            "Art.  33.  Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea 
            1. Al fine di  assicurare  la  piena  integrazione  delle
          norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte
          salve le norme penali  vigenti,  la  legge  di  delegazione
          europea delega il Governo ad adottare, entro la data  dalla
          stessa fissata,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali  o
          amministrative per le violazioni di obblighi  contenuti  in
          direttive  europee   attuate   in   via   regolamentare   o
          amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee
          vigenti, o in regolamenti  dell'Unione  europea  pubblicati
          alla data dell'entrata in  vigore  della  stessa  legge  di
          delegazione europea, per i quali  non  sono  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative. 
            2. La delega di cui al comma 1 del presente  articolo  e'
          esercitata  con  decreti  legislativi  adottati  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro per  gli  affari  europei  e  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia. I decreti legislativi si informano, oltre  che  ai
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,  comma
          1, lettera d), della presente  legge,  a  quelli  specifici
          contenuti  nella  legge  di  delegazione  europea,  qualora
          indicati. 
            3. Gli schemi di decreto legislativo di cui  al  presente
          articolo sono trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al
          Senato della Repubblica per  l'espressione  del  parere  da
          parte delle  competenti  Commissioni  parlamentari  con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  dai  commi  3   e   9
          dell'articolo 31." 
            "Art.  35.  Recepimento  di  direttive  europee  in   via
          regolamentare e amministrativa 
            1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo  comma,
          della Costituzione, gia' disciplinate  con  legge,  ma  non
          coperte  da  riserva  assoluta  di  legge,   le   direttive
          dell'Unione  europea  possono  essere   recepite   mediante
          regolamento  se  cosi'  dispone  la  legge  di  delegazione
          europea. Il Governo presenta alle Camere,  in  allegato  al
          disegno di legge di delegazione europea,  un  elenco  delle
          direttive   per   il   recepimento   delle   quali   chiede
          l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma  2,  lettera
          c), della presente legge. 
            2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente  articolo
          sono emanati ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella materia, di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive   modificazioni   delle   direttive
          europee. 
            3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo  comma,
          della Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o  da
          regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni, e  non  coperte  da  riserva  di  legge,  le
          direttive dell'Unione europea possono essere  recepite  con
          regolamento  ministeriale  o  interministeriale,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della citata legge  n.  400  del
          1988,  o,  ove  di  contenuto  non  normativo,   con   atto
          amministrativo  generale  da   parte   del   Ministro   con
          competenza prevalente nella materia, di  concerto  con  gli
          altri Ministri interessati. Con le medesime modalita'  sono
          attuate  le  successive   modificazioni   delle   direttive
          europee. 
            4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3  tengono  conto
          anche  delle  eventuali  modificazioni   della   disciplina
          europea intervenute fino al momento della loro  adozione  e
          si conformano alle seguenti norme  generali,  nel  rispetto
          dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive
          o negli altri  atti  dell'Unione  europea  da  attuare:  a)
          individuazione  della  responsabilita'  e  delle   funzioni
          attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio
          di sussidiarieta'; b)  esercizio  dei  controlli  da  parte
          degli  organismi  gia'  operanti  nel  settore  e   secondo
          modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e
          celerita';  c)  esercizio  delle  opzioni  previste   dalle
          direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche
          nazionali e locali e alla normativa di settore. 
            5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al  comma
          2, le norme generali regolatrici  della  materia:  a)  sono
          desunte dalle direttive europee da recepire, quando  queste
          non consentono scelte in ordine alle modalita'  della  loro
          attuazione; b) sono  dettate  dalla  legge  di  delegazione
          europea, quando le direttive europee da recepire consentono
          scelte in ordine alle modalita' della loro  attuazione.  6.
          La legge di delegazione europea individua in ogni caso,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme  vigenti
          da abrogare, con effetto dalla data di  entrata  in  vigore
          delle norme  regolamentari.  Con  la  medesima  legge  sono
          dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre
          sanzioni penali  o  amministrative  o  per  individuare  le
          autorita'  pubbliche  competenti  per   l'esercizio   delle
          funzioni  amministrative  inerenti  all'applicazione  della
          nuova disciplina.  La  legge  provvede  in  ogni  caso  ove
          l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione  di
          nuovi organi o strutture amministrative; b)  la  previsione
          di nuove spese o di minori entrate.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
          n. 126 (Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
          direttiva 94/9/CE in materia di  apparecchi  e  sistemi  di
          protezione destinati  ad  essere  utilizzati  in  atmosfera
          potenzialmente  esplosiva)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 maggio 1998 n. 101. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
            Note all'art. 1: 
            Il  decreto  legislativo  4   dicembre   1992,   n.   475
          (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
          dicembre  1989,  in   materia   di   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi  di
          protezione  individuale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O. n. 128. 
            Il testo dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera  b)  del
          trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  versione
          consolidata e pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre  2012  C
          326/51, cosi' recita: 
            "Art. 346. (ex articolo 296 del TCE) 
            1. Le disposizioni dei trattati  non  ostano  alle  norme
          seguenti: a) nessuno  Stato  membro  e'  tenuto  a  fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; b) ogni Stato membro  puo'  adottare  le
          misure che ritenga necessarie alla tutela  degli  interessi
          essenziali della propria sicurezza  e  che  si  riferiscano
          alla  produzione  o  al  commercio  di  armi,  munizioni  e
          materiale bellico;  tali  misure  non  devono  alterare  le
          condizioni di concorrenza nel mercato  interno  per  quanto
          riguarda  i  prodotti  che  non  siano  destinati  a   fini
          specificamente militari. 
            2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita'  su  proposta
          della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
          stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si  applicano
          le disposizioni del paragrafo 1, lettera b). ". 
            Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio  del  25  ottobre  2012  (sulla   normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
          L 316. 
            Per i riferimenti normativi regolamento (CE) n.  765/2008
          si veda nelle note alle premesse.