(Allegato III)
 
 
                                                         Allegato III 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
 
                     MODULO B: ESAME UE DEL TIPO 
 
    1.  L'esame  UE  del  tipo  e'  la  parte  di  una  procedura  di
valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina
il progetto tecnico di un prodotto, nonche' verifica e certifica  che
esso rispetti i requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 
    2.  L'esame  UE  del  tipo  va  effettuato   con   un   campione,
rappresentativo della produzione considerata, del  prodotto  completo
(tipo di prodotto). 
    3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del  tipo  a
un unico organismo notificato di sua scelta. 
    La domanda deve contenere: 
      a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la  domanda
sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche  il  nome  e
l'indirizzo di quest'ultimo; 
      b) una dichiarazione scritta in cui si precisi  che  la  stessa
domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; 
      c) la documentazione tecnica. La  documentazione  tecnica  deve
permette  di  valutare  la  conformita'  del  prodotto  ai  requisiti
applicabili del presente decreto e deve comprendere un'analisi e  una
valutazione adeguate  dei  rischi.  La  documentazione  tecnica  deve
precisare i requisiti applicabili e includere, se necessario ai  fini
della valutazione, il progetto, la fabbricazione e  il  funzionamento
del prodotto. La documentazione tecnica  deve  contenere  almeno  gli
elementi seguenti: 
        i) una descrizione generale del prodotto; 
        ii) i disegni relativi alla progettazione di massima  e  alla
fabbricazione e gli schemi  dei  componenti,  dei  sottoinsiemi,  dei
circuiti ecc.; 
        iii)  le  descrizioni  e  le  spiegazioni   necessarie   alla
comprensione di  tali  disegni  e  schemi  e  del  funzionamento  del
prodotto; 
        iv)   un   elenco   delle   norme   armonizzate,    applicate
completamente o in parte, i cui riferimenti  siano  stati  pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  e,  qualora  non  siano
state  applicate  tali  norme  armonizzate,  le   descrizioni   delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza
del presente decreto,  compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti
specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle
norme armonizzate la documentazione tecnica specifica  le  parti  che
sono state applicate; 
        v)  i  risultati  dei  calcoli  di  progetto,   degli   esami
effettuati ecc.; 
e 
        vi) le relazioni sulle prove effettuate; 
      d)  i  campioni  rappresentativi  della  produzione   prevista.
L'organismo notificato puo' chiedere altri campioni dello stesso tipo
se necessari a eseguire il programma di prove. 
    4. L'organismo notificato: 
      4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che i campioni
siano stati fabbricati in conformita' alla documentazione tecnica,  e
individua  gli  elementi  progettati  conformemente   alle   relative
disposizioni delle norme armonizzate nonche' gli elementi  progettati
conformemente alle altre pertinenti specifiche; 
      4.2. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare
se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di  cui
alle pertinenti  norme  armonizzate,  queste  siano  state  applicate
correttamente; 
      4.3.  esegue  o  fa  eseguire  opportuni  esami  e  prove   per
controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui
alle  pertinenti  norme  armonizzate,  le  soluzioni   adottate   dal
fabbricante,  applicando  altre   pertinenti   specifiche   tecniche,
soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di  sicurezza  e  di
salute del presente decreto; 
      4.4. concorda con il fabbricante il luogo in  cui  si  dovranno
effettuare gli esami e le prove. 
    5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che
elenca le iniziative  intraprese  in  conformita'  al  punto  4  e  i
relativi risultati. Senza pregiudicare i propri  obblighi  di  fronte
alle autorita' di notifica,  l'organismo  notificato  rende  pubblico
l'intero contenuto  della  relazione,  o  parte  di  esso,  solo  con
l'accordo del fabbricante. 
    6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente  decreto  che  si
applicano al prodotto interessato, l'organismo notificato rilascia al
fabbricante un certificato di esame UE  del  tipo.  Tale  certificato
riporta  il  nome  e  l'indirizzo  del  fabbricante,  le  conclusioni
dell'esame, le eventuali condizioni di validita' e i  dati  necessari
per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame  UE
del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. 
    Il certificato di esame UE del tipo  e  i  suoi  allegati  devono
contenere  ogni  utile  informazione  che  permetta  di  valutare  la
conformita' dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il
controllo del prodotto in funzione. 
    Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad  esso
applicabili,  l'organismo  notificato  rifiuta   di   rilasciare   un
certificato di esame UE del tipo  e  informa  di  tale  decisione  il
richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 
    7.  L'organismo  notificato  segue  l'evoluzione  del   progresso
tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il  tipo  approvato
non e' piu'  conforme  alle  prescrizioni  applicabili  del  presente
decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini  e
in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. 
    Il fabbricante deve informare l'organismo  notificato,  detentore
della documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE  del
tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato  che  possano  influire
sulla conformita' del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e
di salute o sulle condizioni di validita' di tale  certificato.  Tali
modifiche  comportano  una  nuova  approvazione  sotto  forma  di  un
supplemento al certificato di esame UE del tipo. 
    8. Ogni organismo notificato  informa  la  propria  autorita'  di
notifica in merito ai certificati di  esame  UE  del  tipo  e/o  agli
eventuali  supplementi  che  esso  ha  rilasciato   o   revocato   e,
periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorita' di
notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi
respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. 
    Ogni organismo notificato informa gli altri organismi  notificati
dei certificati di esame UE del tipo  e/o  dei  supplementi  da  esso
respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e,
su richiesta,  di  tali  certificati  e/o  dei  supplementi  da  esso
rilasciati. 
    La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati
possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del
tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati  membri
possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica  e
dei  risultati  degli  esami  effettuati  dall'organismo  notificato.
L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE
del tipo, degli allegati e  dei  supplementi,  nonche'  il  fascicolo
tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino
alla scadenza della validita' di tale certificato. 
    9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita'  nazionali
una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e  dei
supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni  dalla
data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 
    10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare
la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi  di  cui  ai
punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato.