Allegato V (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO 1. La conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati, ai quali sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 3. Verifica L'organismo notificato prescelto dal fabbricante deve effettuare esami e prove adeguati, al fine di controllare la conformita' dei prodotti al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo, e ai requisiti del presente decreto. Gli esami e le prove di controllo della conformita' dei prodotti ai requisiti pertinenti devono essere eseguiti esaminando e provando ogni prodotto come indicato al punto 4. 4. Verifica della conformita' mediante l'esame e la prova di ogni prodotto. 4.1. Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o a prove equivalenti definite nelle pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformita' al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo e nei requisiti pertinenti del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. 4.2. L'organismo notificato deve rilasciare un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e apporre, o far apporre sotto la sua responsabilita', a ogni prodotto omologato il proprio numero di identificazione. Il fabbricante deve tenere i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali, a fini d'ispezione, per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e attestato di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto diverso da un componente e conforme al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun modello di prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3, e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' inoltre apporre il numero d'identificazione di tale organismo ai prodotti diversi dai componenti. 5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformita' per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare il modello di componente per cui e' stato compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve accompagnare ogni componente. 6. Previo accordo dell'organismo notificato, e sotto la sua responsabilita', il fabbricante puo' apporre ai prodotti il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione. 7. Rappresentante autorizzato Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non puo' adempiere agli obblighi di cui al punto 2 incombenti sul fabbricante.