Allegato VI (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) MODULO C1: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE. 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale, e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4, e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 2. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' dei prodotti fabbricati al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 3. Controlli sul prodotto Per ogni singolo prodotto fabbricato, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, una o piu' prove su uno o piu' aspetti specifici del prodotto stesso per verificarne la conformita' al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti del presente decreto. Tali prove sono eseguite sotto la responsabilita' di un organismo notificato scelto dal fabbricante. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e attestato di conformita' 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo prodotto diverso da un componente, conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondente ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformita' UE per un modello del prodotto diverso da un componente e deve tenerla a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. 4.3. Il fabbricante deve compilare un attestato di conformita' per ciascun modello di componente e deve tenerlo a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare il modello di componente per cui e' stato compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve accompagnare ogni componente. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.