(Allegato VIII)
 
 
                                                        Allegato VIII 
 
                                (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) 
 
                     MODULO A: CONTROLLO INTERNO 
                          DELLA PRODUZIONE 
 
    1. Il controllo interno  della  produzione  e'  la  procedura  di
valutazione della conformita' con cui il fabbricante  ottempera  agli
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e  dichiara,  sotto
la  sua  esclusiva  responsabilita',  che  i   prodotti   interessati
soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. 
    2. Documentazione tecnica 
    Il fabbricante  deve  compilare  la  documentazione  tecnica.  La
documentazione  deve  permettere  di  valutare  la  conformita'   del
prodotto ai requisiti pertinenti e deve comprendere un'analisi e  una
valutazione dei rischi adeguate. 
    La documentazione tecnica deve precisare i requisiti  applicabili
e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la
fabbricazione e il  funzionamento  del  prodotto.  La  documentazione
tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti: 
      a) una descrizione generale del prodotto; 
      b) i disegni  di  progettazione  e  fabbricazione  nonche'  gli
schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; 
      c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione
di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; 
      d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o
in parte, i cui riferimenti siano  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea e, qualora non  siano  state  applicate
tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni  adottate  per
soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente  decreto,
compreso  un  elenco  delle  altre  pertinenti  specifiche   tecniche
applicate. In caso di applicazione parziale delle  norme  armonizzate
la  documentazione  tecnica  specifica  le  parti  che   sono   state
applicate; 
      e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami  effettuati
ecc.; 
e 
      f) le relazioni sulle prove effettuate. 
    3. Produzione 
    Il fabbricante deve  prendere  tutti  i  provvedimenti  necessari
affinche' il  processo  di  fabbricazione  e  il  relativo  controllo
garantiscano la conformita' dei prodotti alla documentazione  tecnica
di cui al punto 2  e  ai  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
applicabili. 
    4. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e  attestato  di
conformita' 
    4.1. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a  ogni  singolo
prodotto,  diverso  da  un  componente,  che  soddisfa  i   requisiti
applicabili del presente decreto. 
    4.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione  scritta  di
conformita' UE per un modello del prodotto diverso da  un  componente
che, insieme alla documentazione tecnica, deve tenere a  disposizione
delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data  in
cui il prodotto  diverso  da  un  componente  e'  stato  immesso  sul
mercato. La dichiarazione di conformita' UE  deve  identificare  tale
modello di prodotto per cui e' stata compilata. 
    Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare
ogni prodotto diverso da un componente. 
    4.3. Il fabbricante deve compilare un  attestato  di  conformita'
per ogni modello  di  componente  che,  insieme  alla  documentazione
tecnica, deve tenere a disposizione delle autorita' nazionali per  un
periodo di dieci anni dalla  data  in  cui  il  componente  e'  stato
immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare  il
componente per cui e' stato compilato. Una  copia  dell'attestato  di
conformita' deve accompagnare ogni componente. 
    5. Rappresentante autorizzato 
    Gli obblighi del fabbricante di cui al  punto  4  possono  essere
adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del  fabbricante
e  sotto  la  sua  responsabilita',  purche'  siano  specificati  nel
mandato.