Allegato IX (Art. 5, comma 2, e art. 12, comma 1) MODULO G: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA' 1. La conformita' basata sulla verifica dell'unita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che il prodotto interessato, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, e' conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili. 2. Documentazione tecnica 2.1. Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4. La documentazione deve permettere di valutare la conformita' del prodotto ai requisiti pertinenti e deve comprendere un'adeguata analisi e valutazione di rischi. La documentazione tecnica deve precisare i requisiti applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica deve contenere almeno gli elementi seguenti: a) una descrizione generale del prodotto; b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche' gli schemi di componenti, sottounita', circuiti ecc.; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e) i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati ecc.; e f) le relazioni sulle prove effettuate. 2.2. Il fabbricante deve tenere la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 3. Produzione Il fabbricante deve prendere tutti i provvedimenti necessari affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformita' del prodotto fabbricato ai requisiti del presente decreto a esso applicabili. 4. Verifica L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformita' del prodotto alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di una norma armonizzata, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformita' riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilita', il proprio numero di identificazione su ogni prodotto approvato. Il fabbricante deve tenere i certificati di conformita' a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso sul mercato. 5. Marcatura CE, dichiarazione di conformita' UE e attestato di conformita' 5.1. A ogni singolo prodotto, diverso da un componente, e conforme ai requisiti del presente decreto ad esso applicabili, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo. 5.2. Il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformita' UE che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto diverso da un componente e' stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE deve identificare tale modello di prodotto per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE deve accompagnare ogni prodotto diverso da un componente. 5.3. Il fabbricante deve compilare un attestato scritto di conformita' che tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente e' stato immesso sul mercato. L'attestato di conformita' deve identificare il componente per cui e' stato compilato. Una copia dell'attestato di conformita' deve accompagnare ogni componente. 6. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2.2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.