IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/29/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16); 
  Visto  il  decreto  legislativo  27  settembre  1991,  n.  311,  di
attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE  in  materia
di recipienti semplici a pressione, a norma  dell'articolo  56  della
legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
  Visto il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  42,  recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella  parte  che  modifica  la
direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari  esteri
e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 
 
  1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione delle direttive  87/404/CEE  e  successive  modifiche  in
materia di recipienti semplici a pressione, nonche'  della  direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative alla  messa  a  disposizione
sul mercato  di  recipienti  semplici  a  pressione  (rifusione)  che
dispone l'abrogazione  della  direttiva  2009/105/CE  in  cui  quelle
precedenti sono state codificate.»; 
    b) all'articolo 1: 
      1)  al  comma  1,  nell'alinea,  le  parole  da:  «saldati»  a:
«fiamma», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «semplici  a  pressione
fabbricati in serie»; 
      2) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti: 
    «a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere  soggetti
a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar  e  a  contenere
aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma. 
    a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza
del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di  qualita'
non legato, in alluminio non  legato  oppure  in  lega  di  alluminio
ricotto;»; 
      3) al comma 2 le parole:  «l'installazione  o  la  propulsione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'installazione  su  o  per   la
propulsione»; 
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini  del  presente  decreto  si
intende per: 
    a) «messa  a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di  un
recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato  dell'Unione  nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
    b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di  un
recipiente sul mercato dell'Unione; 
    c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica  un
recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo  commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio; 
    d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti; 
    e)  «importatore»:  una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  un   recipiente
proveniente da un Paese terzo; 
    f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore,  che  mette  a
disposizione sul mercato un recipiente; 
    g)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,  il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    h) «specifica tecnica»: un documento che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un recipiente deve soddisfare; 
    l) «norma armonizzata»:  una  norma  armonizzata  quale  definita
all'articolo  2,  punto  1,  lettera  c),  del  regolamento  (UE)  n.
1025/2012; 
    m) «accreditamento»: accreditamento quale  definito  all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    n) «organismo nazionale di accreditamento»:  organismo  nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    o) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto relativi a un recipiente; 
    p) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la  restituzione
di un recipiente gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
    s) «ritiro»:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un recipiente presente  nella  catena  di
fornitura; 
    t)  «normativa  di  armonizzazione  dell'Unione»:  la   normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
    u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante
indica  che  il  recipiente  e'  conforme  ai  requisiti  applicabili
stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  che  ne
prevede l'apposizione.»; 
    d) all'articolo 2, 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Messa   a
disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie»; 
      2) al comma 1, le parole: «l'immissione sul mercato, la  libera
circolazione e la utilizzazione» sono sostituite dalle seguenti:  «la
messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio»; 
      3) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del
20  aprile  2016  conformemente  alle  direttive  codificate  con  la
direttiva 2009/105/CE ed  alle  relative  disposizioni  nazionali  di
attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi
di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed  alle  relative
disposizioni nazionali  di  attuazione  sono  validi  a  norma  della
presente decreto fino alla loro scadenza.»; 
      4) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano  il
mantenimento in vigore o l'adozione  di  disposizioni  finalizzate  a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente  alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la  protezione
dei lavoratori nell'utilizzazione  dei  recipienti,  senza  implicare
alcuna modifica dei  recipienti  rispetto  a  quanto  prescritto  dal
presente decreto.»; 
    e) all'articolo 3, 
      1) al comma 2 le parole: «devono essere» sono sostituite  dalle
seguenti: «sono concepiti e»; 
      2) al comma 2, le parole da: «le  norme»  fino  alla  fine  del
comma,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   corretta   prassi
costruttiva in uno degli Stati membri»; 
      3) il comma 3 e' abrogato; 
    f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni
per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni). - 1. La marcatura
CE e' soggetta ai  principi  generali  esposti  all'articolo  30  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato  III,  punto
1, sono  apposte  sul  recipiente  o  sulla  sua  targhetta  in  modo
visibile, leggibile e indelebile. 
  3. La marcatura CE  e'  apposta  sul  recipiente  prima  della  sua
immissione sul mercato. 
  4. La  marcatura  CE  e'  seguita  dal  numero  di  identificazione
dell'organismo notificato che  interviene  nella  fase  di  controllo
della  produzione.  Il  numero  di   identificazione   dell'organismo
notificato e' apposto dall'organismo  stesso  o,  in  base  alle  sue
istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 
  5. La marcatura CE e il numero  di  identificazione  dell'organismo
notificato possono essere seguiti  da  qualsiasi  altro  marchio  che
indichi un rischio o un impiego particolare.»; 
    g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Presunzione di conformita' dei recipienti il cui  prodotto
PS x V e' superiore a 50 bar x l). - 1. I recipienti il cui  prodotto
PS × V e' superiore a 50 bar × l  e  che  sono  conformi  alle  norme
armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea   sono   considerati
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme  o  parti
di esse di cui all'allegato I.»; 
    h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (Procedura  a  livello  nazionale  per  i  recipienti  che
comportano rischi). -  1.  Qualora  le  autorita'  di  vigilanza  del
mercato abbiano motivi sufficienti per  ritenere  che  un  recipiente
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o
la sicurezza delle persone o degli animali domestici o dei beni, esse
effettuano una valutazione del  recipiente  interessato  che  investe
tutte le prescrizioni di cui al presente decreto.  A  tal  fine,  gli
operatori economici  interessati  cooperano  ove  necessario  con  le
autorita' di vigilanza del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico ritiene che il recipiente  non  rispetta  le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente,  con
provvedimento  motivato,  all'operatore  economico   interessato   di
adottare tutte le misure correttive del caso al fine  di  rendere  il
recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo  o
di  richiamarlo  dal  mercato  entro   un   termine   ragionevole   e
proporzionato alla  natura  del  rischio,  a  seconda  dei  casi.  Il
Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo  notificato
competente  e  le  altre  amministrazioni  che  eventualmente   hanno
segnalato tale non conformita'. L'articolo 21 del regolamento (CE) n.
765/2008 si  applica  alle  misure  di  cui  al  presente  comma.  Il
provvedimento e'  comunicato  immediatamente  agli  interessati,  con
l'indicazione dei mezzi di ricorso. 
  3. Nel caso in cui il Ministero dello  sviluppo  economico  ritiene
che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale,  informa
la  Commissione  e  gli  altri  Stati  membri  dei  risultati   della
valutazione  e  dei  provvedimenti  che  ha   chiesto   all'operatore
economico di prendere. L'operatore  economico  garantisce  che  siano
prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di  tutti  i
recipienti interessati che ha messo a  disposizione  sul  mercato  in
tutta l'Unione.»; 
    i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Organismi di valutazione della  conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma
del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale
responsabile  dell'elaborazione   ed   attuazione   delle   procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e  per  la  vigilanza  sugli  organismi
notificati, oltre che del rispetto delle  disposizioni  dell'articolo
7-ter. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni  dalla  domanda
dell'organismo corredata del relativo certificato di  accreditamento,
con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto  con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando  trattasi
di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio,  con
il Ministero dell'interno. Il decreto e' pubblicato sul sito internet
del Ministero dello sviluppo economico. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati  sono  regolati
con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli  stessi.
L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per  quanto
applicabili le prescrizioni di cui al comma  5  ed  adotta  soluzioni
idonee a coprire la  responsabilita'  civile  connessa  alle  proprie
attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal  recipiente  oggetto  di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese  o
a una federazione professionale  che  rappresenta  imprese  coinvolte
nella   progettazione,   nella   fabbricazione,   nella    fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione  di  recipienti
che esso valuta puo' essere  ritenuto  un  organismo  del  genere,  a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza  e  l'assenza  di
qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della  manutenzione  dei  recipienti
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso dei recipienti valutati  che
sono necessari per il  funzionamento  dell'organismo  di  valutazione
della conformita' o l'uso  di  tali  recipienti  per  scopi  privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo  o  nella  manutenzione  dei  recipienti   semplici   a
pressione, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali  attivita'.
Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con
la loro indipendenza di giudizio o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato  II  e
per cui e' stato notificato, indipendentemente dal  fatto  che  siano
eseguiti dall'organismo stesso  o  per  suo  conto  e  sotto  la  sua
responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura  di  valutazione
della conformita' e per ogni tipo o categoria  di  recipienti  per  i
quali  e'  stato  notificato,  l'organismo   di   valutazione   della
conformita' dispone: 
    a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente
e  appropriata  per  eseguire  i   compiti   di   valutazione   della
conformita'; 
    b) delle necessarie descrizioni delle  procedure  in  conformita'
delle quali avviene la valutazione della conformita',  garantendo  la
trasparenza e la capacita' di riproduzione  di  tali  procedure;  una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita'; 
    c) di procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del  grado  di  complessita'  della  tecnologia  del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del  processo
produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali  di  sicurezza  di  cui  all'allegato   I,   delle   norme
armonizzate  applicabili  e  delle  disposizioni   pertinenti   della
normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  europea   nonche'   delle
normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della  conformita',  salvo  che  si
tratti  di  organismi  pubblici,  sottoscrivono   un   contratto   di
assicurazione   per   la   responsabilita'   civile,    secondo    le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del  Ministro  delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I,
punto 3.2. e dell'allegato II che fanno parte integrante del presente
decreto o di qualsiasi disposizione  esecutiva  di  diritto  interno,
tranne che nei confronti delle autorita' competenti  dello  Stato  in
cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
  Art. 7-ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati).
- 1. Un organismo notificato, qualora  subappalti  compiti  specifici
connessi  alla  valutazione  della  conformita'  oppure   ricorra   a
un'affiliata,  garantisce  che  il   subappaltatore   o   l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e ne informa  di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II. 
  Art. 7-quater (Domanda e procedura di notifica). -  1.  L'organismo
di valutazione della conformita' stabilito nel  territorio  nazionale
presenta domanda di autorizzazione e di notifica al  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e  dell'articolo
o dei recipienti per  i  quali  tale  organismo  dichiara  di  essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis.»; 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e notifica tali organismi alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione. 
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e il recipiente o i recipienti interessati, nonche'
la relativa attestazione di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 7-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica,  a  seconda
dei casi, in funzione della gravita' del  mancato  rispetto  di  tali
prescrizioni o dell'inadempimento  di  tali  obblighi  e  ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.»; 
    m) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Procedure di valutazione della conformita').  -  1.  Prima
della fabbricazione,  i  recipienti  il  cui  prodotto  PS  ×  V  sia
superiore a 50 bar × l sono sottoposti all'esame UE del tipo  (modulo
B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalita': 
    a)  per  i  recipienti  fabbricati   conformemente   alle   norme
armonizzate  di  cui  all'articolo  5,  si  procede,  a  scelta   del
fabbricante, in uno dei due modi seguenti: 
      1)  accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente  (modulo
B - tipo di progetto); 
      2)  accertamento  dell'adeguatezza  del  progetto  tecnico  del
recipiente, effettuato esaminando la  documentazione  tecnica  e  gli
elementi di prova, unito a un esame di un prototipo,  rappresentativo
della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B - tipo  di
produzione); 
    b) per i recipienti  fabbricati  non  rispettando  o  rispettando
soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il
fabbricante sottopone a  esame  un  prototipo  rappresentativo  della
produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica
e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza
del progetto tecnico del recipiente (Modulo B - tipo di produzione). 
  2. Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono  sottoposti
alle seguenti procedure: 
    a) se il  prodotto  PS  ×  V  e'  superiore  a  3.000  bar  ×  l:
conformita' al tipo basata sul  controllo  interno  della  produzione
unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di
cui all'allegato II, punto 2; 
    b) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a 3.000 bar  ×  l  e
superiore a 200 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti
moduli: 
      1) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul  recipiente  sotto  controllo  ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2; 
      2) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione,  unito  a  controlli  sul  recipiente  effettuati   sotto
controllo  ufficiale  a  intervalli  casuali  (modulo  C2)   di   cui
all'allegato II, punto 3; 
    c) se il prodotto PS × V e' inferiore o pari a  200  bar  ×  l  e
superiore a 50 bar × l, a scelta del fabbricante, a uno dei  seguenti
moduli: 
      1) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione unito a prove sul  recipiente  sotto  controllo  ufficiale
(modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2; 
      2) conformita' al  tipo  basata  sul  controllo  interno  della
produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4. 
  3. I fascicoli e  la  corrispondenza  relativi  alle  procedure  di
valutazione della conformita' di cui ai paragrafi 1 e 2 sono  redatti
in lingua italiana.»; 
    n) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Obblighi operativi degli organismi  notificati  e  ricorsi
contro le loro decisioni). - 1. Gli organismi notificati eseguono  le
valutazioni  della  conformita'  conformemente  alle   procedure   di
valutazione della conformita' di cui all'allegato II. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia del recipiente  in  questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando  il
grado  di  rigore  e  il  livello  di  protezione  necessari  per  la
conformita' del recipiente al presente decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali   di   cui   all'allegato   I,   le   norme    armonizzate
corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche  tecniche
non  sono  stati  rispettati  da  un  fabbricante,  chiede   a   tale
fabbricante di  prendere  le  misure  correttive  appropriate  e  non
rilascia il certificato di conformita'. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un  certificato  riscontra  che
recipiente non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere  le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.»; 
    o) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Obblighi dei fabbricanti). - 1. All'atto  dell'immissione
sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a
50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono  stati  progettati  e
fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di  cui
all'allegato  I.  All'atto  dell'immissione  sul  mercato  dei   loro
recipienti il cui prodotto PS x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, i
fabbricanti garantiscono  che  sono  stati  progettati  e  fabbricati
conformemente alla corretta prassi costruttiva  in  uno  degli  Stati
membri. 
  2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar  x
l  i  fabbricanti  preparano  la  documentazione   tecnica   di   cui
all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente  procedura
di valutazione della  conformita'  di  cui  all'articolo  8.  Per  un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l,  qualora
la  conformita'  sia  stata  dimostrata  mediante  tale  procedura  i
fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e  appongono
la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto I. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per un periodo di  dieci  anni  dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme al presente decreto. A tal fine  tengono  debitamente  conto
delle modifiche  della  progettazione  o  delle  caratteristiche  del
prodotto, nonche' delle modifiche delle  norme  armonizzate  o  delle
altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la
conformita' di un recipiente. Ove necessario  in  considerazione  dei
rischi presentati da  un  recipiente,  i  fabbricanti  eseguono,  per
proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a  campione
sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami,
i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio. 
  5. I fabbricanti assicurano che sui recipienti  che  hanno  immesso
sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne
consenta l'identificazione. 
  6. I fabbricanti indicano sul recipiente  il  loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati.  L'indirizzo
indica un unico punto in cui il fabbricante puo'  essere  contattato.
Le informazioni relative al contatto sono  redatte  anche  in  lingua
italiana. 
  7. I fabbricanti garantiscono che il  recipiente  sia  accompagnato
dalle  istruzioni  e  dalle  informazioni  sulla  sicurezza  di   cui
all'allegato III, punto 2, in  lingua  italiana.  Tali  istruzioni  e
informazioni sulla sicurezza, al  pari  di  qualunque  etichettatura,
devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
recipiente da essi immesso sul mercato non e'  conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale recipiente,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenta un rischio,
i fabbricanti ne  informano  immediatamente  le  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i  dettagli  relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente  al  presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente  compresa  da  tale
autorita' e, per i recipienti  immessi  sul  mercato  in  Italia,  in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua  richiesta,  su
qualsiasi azione intrapresa per eliminare  i  rischi  presentati  dai
recipienti da essi immessi sul mercato.»; 
    p) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 10-bis (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il fabbricante puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere
la documentazione tecnica  di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  non
rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del  mercato  la  dichiarazione  di  conformita'  UE  e  la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui
il recipiente e' stato immesso sul mercato; 
    b) su richiesta motivata di  un'autorita'  nazionale  competente,
fornire a tale autorita' tutte le informazioni  e  la  documentazione
necessarie per dimostrare la conformita' di un recipiente; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, su qualsiasi azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati   dai   recipienti   che   rientrano   nel   mandato   del
rappresentante autorizzato. 
  Art. 10-ter (Obblighi degli  importatori).  -  1.  Gli  importatori
immettono sul mercato solo recipienti conformi. 
  2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V
e' superiore a 50 bar x l,  gli  importatori  si  assicurano  che  il
fabbricante abbia eseguito  l'appropriata  procedura  di  valutazione
della conformita' di cui  all'articolo  8.  Essi  assicurano  che  il
fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione  tecnica,  che   il
recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui  all'allegato
III, punto 1, sia accompagnato dai  documenti  prescritti  e  che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo  10,
commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un
recipiente il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l  non  sia
conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato  I,
non immette il recipiente sul mercato fino a  quando  non  sia  stato
reso conforme. Inoltre, nel caso in cui  il  recipiente  presenta  un
rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e  le  autorita'  di
vigilanza del mercato. 
  3. Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto  PS
x V e' inferiore o pari a 50 bar x l, gli importatori  si  assicurano
che  esso  sia  stato  progettato  e  fabbricato  conformemente  alla
corretta prassi costruttiva in uno degli  Stati  membri  e  rechi  le
iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che  il  fabbricante
abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6. 
  4. Gli importatori indicano sul recipiente il loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non sia  possibile,  in  un  documento  di  accompagnamento  del
recipiente. Le informazioni  relative  al  contatto  sono  in  lingua
italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che il recipiente sia  accompagnato
dalle  istruzioni  e  dalle  informazioni  sulla  sicurezza  di   cui
all'allegato III, punto 2, in lingua italiana. 
  6. Gli importatori garantiscono che, mentre un  recipiente  il  cui
prodotto PS x V  e'  superiore  a  50  bar  x  l  e'  sotto  la  loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti  essenziali  di
cui all'allegato I. 
  7.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere
la sicurezza  dei  consumatori  finali,  una  prova  a  campione  sui
recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i  reclami,  i
recipienti non conformi e i richiami degli recipienti, mantengono, se
del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale
monitoraggio. 
  8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme  al  presente
decreto prendono immediatamente le misure correttive  necessarie  per
rendere conforme tale recipiente,  per  ritirarlo  o  richiamarlo,  a
seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio,
gli importatori ne informano immediatamente  le  autorita'  nazionali
competenti degli Stati membri in cui hanno messo a  disposizione  sul
mercato il recipiente, indicando in particolare i  dettagli  relativi
alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 
  9. Per i recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a 50 bar  x
l, gli importatori conservano, per un periodo  di  dieci  anni  dalla
data in cui il recipiente e' stato immesso  sul  mercato,  una  copia
della dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle  autorita'
di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta,  la
documentazione tecnica e' resa disponibile a tali autorita'. 
  10. Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del recipiente in una lingua
facilmente compresa da tale autorita' e, per i recipienti immessi sul
mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale  autorita',
su sua richiesta, su qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i
rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato. 
  Art. 10-quater (Obblighi dei distributori). - 1. Quando mettono  un
recipiente a disposizione sul mercato, i distributori  si  comportano
con la dovuta diligenza ed applicano  le  prescrizioni  del  presente
decreto. 
  2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui
prodotto PS x V e' superiore a 50 bar x l, i distributori  verificano
che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni  di  cui  all'allegato
III punto 1,  sia  accompagnato  dai  documenti  prescritti  e  dalle
istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di  cui  all'allegato
III, punto 2, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli
utilizzatori nello Stato membro in  cui  il  recipiente  deve  essere
messo a disposizione sul mercato  e,  per  il  mercato  italiano,  in
lingua  italiana,  e  che  il  fabbricante  e  l'importatore  abbiano
rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo  10,
commi 5 e 6, e all'articolo 10-ter,  comma  3.  Il  distributore,  se
ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto  PS
x V e' superiore a 50 bar x l non e' conforme ai requisiti essenziali
di cui all'allegato I, non immette il recipiente a  disposizione  sul
mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel  caso
in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne  informa
il fabbricante o  l'importatore  e  le  autorita'  di  vigilanza  del
mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre  un  recipiente  il  cui
prodotto PS x V  e'  superiore  a  50  bar  x  l  e'  sotto  la  loro
responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto
non mettono a rischio la sua conformita' ai requisiti  essenziali  di
cui all'allegato I. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non  e'  conforme
al  presente  decreto  si  assicurano  che  siano  prese  le   misure
correttive necessarie  per  rendere  conforme  tale  recipiente,  per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui
il recipiente  presenta  un  rischio,  i  distributori  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  il  recipiente,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita'  del  recipiente.  Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa
per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi  sul
mercato. 
  Art. 10-quinquies (Casi in cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui  all'articolo  10
quando immette sul mercato  un  recipiente  con  il  proprio  nome  o
marchio commerciale o modifica un recipiente gia' immesso sul mercato
in modo tale da  poterne  condizionare  la  conformita'  al  presente
decreto. 
  Art. 10-sexies (Identificazione degli operatori  economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
fanno richiesta: 
    a)  qualsiasi  operatore  economico  che  ha  fornito   loro   un
recipiente; 
    b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in  cui  e'
stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in  cui
essi hanno fornito il recipiente.»; 
    q) l'articolo 11 e l'articolo 13 sono e' abrogati; 
    r) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12 (Dichiarazione di conformita' UE). - 1.  La  dichiarazione
di conformita' UE attesta il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di
sicurezza di cui all'allegato I. 
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato IV, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui all'allegato II ed e' continuamente aggiornata. Essa e'
tradotta in lingua italiana. 
  3.  Se  al  recipiente  si  applicano  piu'  atti  dell'Unione  che
prescrivono  una  dichiarazione  di  conformita'  UE,  e'   compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della  conformita'  del  recipiente  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»; 
    s) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  14  (Obbligo  di  informazione  a  carico  degli   organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono  gli  stessi  recipienti,   informazioni   pertinenti   sulle
questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi
delle valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo  gruppo  settoriale  o  dei  relativi  gruppi  di  organismi
notificati.»; 
    t) l'articolo 14-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-bis (Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti  che
entrano nel mercato dell'Unione). - 1. Ai  recipienti  che  rientrano
nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente  decreto  si
applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a  29  del
regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i   controlli   sulla
sicurezza  generale  dei  prodotti  e,  previa   intesa,   di   altre
amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle  frontiere
esterne  sono  svolte  dall'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli
conformemente agli articoli da  27  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  3. Gli accertamenti sui  recipienti  immessi  sul  mercato  possono
essere effettuati, anche con metodo  a  campione,  presso  tutti  gli
operatori economici interessati. A tal fine agli organi  preposti  al
controllo e' consentito l'accesso  ai  luoghi  di  fabbricazione,  di
immagazzinamento e di commercializzazione dei recipienti, la  ricerca
e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento
e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove. 
  4. Per l'effettuazione dei controlli  tecnici  il  Ministero  dello
sviluppo  economico  si  avvale   dei   competenti   organi   tecnici
dell'Istituto  nazionale  per  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL),
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di
altri organismi tecnici dello  Stato,  nonche',  ove  necessario,  di
laboratori  accreditati  secondo  la  norma  UNI   CEI   EN   ISO/IEC
17025:2005, concernente i requisiti generali per  la  competenza  dei
laboratori di  prova  e  di  taratura,  e  successive  revisioni,  da
organismi nazionali di  accreditamento  individuati  ai  sensi  e  in
conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo,  nell'espletamento  delle  loro  funzioni  ispettive  e  di
controllo, rilevano che un recipiente e' in  tutto  o  in  parte  non
rispondente  a  uno  o  piu'  requisiti  essenziali,   ne   informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico. 
  6. Ai fini di cui al  comma  4  e  per  le  analoghe  attivita'  di
collaborazione dell'INAIL in materia  di  controlli  tecnici  per  le
attrezzature a pressione  e  gli  insiemi,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti
le opportune soluzioni organizzative per svolgere  tali  funzioni  di
controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che
queste ultime funzioni siano svolte previo  accreditamento  da  parte
dell'organismo nazionale unico di accreditamento.»; 
    u) l'articolo 14-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14-ter  (Procedura  di  salvaguardia  dell'Unione).  -  1.  A
seguito della procedura di valutazione di  cui  all'articolo  6,  nel
caso in cui l'operatore economico interessato non  prende  le  misure
correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma  2,
il Ministero dello  sviluppo  economico  adotta  tutte  le  opportune
misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del
recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per
richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile.  La
misura  e'  adottata  con   provvedimento   motivato   e   comunicato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di  impugnativa  avverso
il  provvedimento  stesso  e  del  termine  entro  cui  e'  possibile
ricorrere. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al  comma
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti  di
cui al presente articolo  agli  organi  segnalanti  la  presunta  non
conformita'. 
  3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  2,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione del recipiente non conforme, la sua  origine,  la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   indica   se
l'inadempienza sia dovuta: 
    a) alla non conformita' del recipiente alle prescrizioni relative
alla salute o alla sicurezza delle  persone,  alla  protezione  degli
animali domestici o dei beni; oppure 
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  5,
che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico,  quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del recipiente interessato e, in caso di  disaccordo  con
la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  5.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto   nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  senza  indugio  le
opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione,
quale il suo ritiro dal mercato. 
  7.  Gli  oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  del  recipiente
interessato ovvero ad  altra  prescrizione  o  limitazione  o  misura
correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico  del
fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o
del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo
provvedimento. 
  8. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito  alla  procedura  di  cui  all'articolo  6  e  del  presente
articolo, vengono sollevate obiezioni contro una  misura  assunta  da
uno Stato membro o nel caso in cui la  Commissione  ritiene  che  una
misura nazionale  e'  contraria  alla  legislazione  dell'Unione.  Il
Ministero  dello   sviluppo   economico   cura   l'esecuzione   delle
conseguenti decisioni della commissione. 
  9. Se la misura nazionale relativa ad  un  recipiente  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  10. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
recipiente e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
al comma 3, lettera b).»; 
    v) dopo l'articolo 14-ter sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 14-quater (Recipienti conformi che presentano rischi).  -  1.
Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo  aver  effettuato  una
valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e  2,  ritiene  che  un
recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per
la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i
beni,  chiede  all'operatore  economico  interessato  di   provvedere
affinche' tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato,
non presenti piu' tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei
casi, ritirato dal mercato o richiamato entro  un  periodo  di  tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti  gli  recipienti
semplici  a  pressione  interessati  che  lo  stesso   ha   messo   a
disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine  e  la
catena di fornitura del recipiente, la natura  dei  rischi  connessi,
nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  37,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/29/UE. 
  Art. 14-quinquies (Non  conformita'  formale).  -  1.  Fatto  salvo
l'articolo  6  e  l'articolo  14-ter,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico chiede all'operatore economico interessato  di  porre  fine
allo stato di non conformita' in questione nel caso in cui: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo  4  del  presente
decreto; 
    b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
    c)  il  numero  di  identificazione   dell'organismo   notificato
coinvolto nella fase di controllo della produzione, e' stato  apposto
in violazione dell'articolo 4 o non e' stato apposto; 
    d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state
apposte  o  sono  state  apposte  in  violazione  dell'articolo  4  o
dell'allegato III, punto 1; 
    e) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
    f) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    h)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  10,   comma   6,   o
all'articolo 10-ter, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 10 o all'articolo 10-ter. 
  2. Qualora la non  conformita'  di  cui  al  comma  1  permane,  il
Ministero dello sviluppo economico limita  o  proibisce  la  messa  a
disposizione  sul  mercato  del  recipiente  o  garantisce  che   sia
richiamato o ritirato dal mercato.»; 
    z) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1  le  parole:  «da  lire  cinquemilioni  a  lire
trentamilioni»   sono   sostituite   dalle   seguenti:    «da    euro
duemilaseicento a euro quindicimilaseicento»; 
      2) al comma 2 dopo  le  parole:  «con  la  marcatura  CE»  sono
inserite le seguenti: «o commette le violazioni del presente  decreto
legislativo  indicate  come  non  conformita'  formali   all'articolo
14-quinquies»  e  le  parole:   «da   lire   cinquemilioni   a   lire
ventimilioni»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «da    euro
duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»; 
      3) al comma 3 le parole: «dall'articolo 3, commi 2  e  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'allegato III, punto 1,  quando  tale
non conformita'  permane  anche  dopo  il  termine  di  conformazione
indicato  dall'autorita'  competente»   e   le   parole:   «da   lire
cinquemilioni a lire ventimilioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento»; 
    aa) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Disposizioni finali). - 1. Con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono  individuate  le  tariffe  per  le  attivita'  di
valutazione della conformita' di cui  all'articolo  7,  comma  1,  ad
esclusione di quelle relative alle  attivita'  svolte  dall'organismo
unico  nazionale  di  accreditamento,  e  le  relative  modalita'  di
versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.». 
  2. Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n.  311,
sono sostituiti dagli allegati da I a IV di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto. 
  3. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
 
            NOTE ALLE PREMESSE 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/29/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di  recipienti  semplici  a  pressione  (rifusione)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. 
            Il testo degli articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31  Procedure  per   l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di  delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso   un   trattamento   sfavorevole   dei    cittadini
             italiani.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, il  cui
          titolo e' modificato dal presente  decreto,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233. 
            Il  decreto  legislativo  24   febbraio   1997,   n.   42
          (Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte  che  modifica
          la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti  semplici
          a pressione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
          1997, n. 54 - S.O n. 48. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
            NOTE ALL'ART. 1 
            Il  titolo  del  gia'  citato  decreto   legislativo   27
          settembre  1991,  n.  311,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Attuazione  delle  direttive  87/404/CEE  e   successive
          modifiche in materia di recipienti  semplici  a  pressione,
          nonche' della direttiva 2014/29/UE del  26  febbraio  2014,
          concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri relative alla messa a disposizione  sul  mercato  di
          recipienti semplici a  pressione  (rifusione)  che  dispone
          l'abrogazione della direttiva  2009/105/CE  in  cui  quelle
          precedenti sono state codificate.". 
            Il testo dell'art. 1 del  citato  decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Campo di applicazione 
            1. Il presente decreto si applica ai recipienti  semplici
          a pressione fabbricati in serie, di seguito  indicati  come
          "recipienti" e aventi le seguenti caratteristiche: 
          a) i recipienti sono  saldati,  sono  destinati  ad  essere
             soggetti a una pressione interna  relativa  superiore  a
             0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono  destinati
             a essere esposti alla fiamma; 
            a-bis) le parti e i componenti  che  contribuiscono  alla
          resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in
          acciaio di qualita' non legato,  in  alluminio  non  legato
          oppure in lega di alluminio ricotto; 
          b) il recipiente e' costituito: da una parte  cilindrica  a
             sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati  con
             la concavita'  rivolta  verso  l'interno  e/o  da  fondi
             piani. L'asse di  rivoluzione  di  questi  fondi  e'  lo
             stesso della  parte  cilindrica;  oppure  da  due  fondi
             bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione; 
          c) la pressione massima  di  esercizio  del  recipiente  e'
             inferiore o  pari  a  30  bar  e  il  prodotto  di  tale
             pressione per la  capacita'  del  recipiente  (PS  x  V)
             raggiunge al massimo 10.000 bar x l; 
          d) la temperatura  minima  di  esercizio  non  deve  essere
             inferiore a -50 ›C e la temperatura massima di esercizio
             non deve essere superiore a 300 ›C per i  recipienti  in
             acciaio e 100 ›C per i recipienti in alluminio o lega di
             alluminio. 
            2. Sono esclusi dal campo di  applicazione  del  presente
          decreto i recipienti appositamente  previsti  per  impieghi
          nucleari la cui difettosita' puo' causare una emissione  di
          radioattivita',   quelli   appositamente    previsti    per
          l'installazione  su  o  per  la  propulsione  di   navi   o
          aeromobili, nonche' gli estintori.". 
            Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 del citato  decreto
          legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificati  dal
          presente decreto: 
            "Art. 2. Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni
          transitorie 
            1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato e la
          messa in servizio dei recipienti,  purche',  a  seguito  di
          corretta  installazione,  di  manutenzione  adeguata  e  di
          impieghi conformi alla loro destinazione, non compromettano
          la sicurezza delle persone, degli animali domestici  o  dei
          beni. 
            2. I recipienti semplici a pressione immessi sul  mercato
          prima del  20  aprile  2016  conformemente  alle  direttive
          codificate con la direttiva 2009/105/CE  ed  alle  relative
          disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a
          disposizione  del  mercato  o  messi  in   servizio   anche
          successivamente. I certificati rilasciati da  organismi  di
          controllo autorizzati a norma di  tali  direttive  ed  alle
          relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a
          norma della presente decreto fino alla loro scadenza. 
            2-bis.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   non
          pregiudicano il mantenimento  in  vigore  o  l'adozione  di
          disposizioni  finalizzate   a   prescrivere   i   requisiti
          necessari per assicurare, conformemente alla  normativa  in
          materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei
          lavoratori   nell'utilizzazione   dei   recipienti,   senza
          implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a  quanto
          prescritto dal presente decreto.". 
            "Art. 3. Requisiti di sicurezza 
            1. I recipienti il cui prodotto PS x V e' superiore a  50
          bar  x  l  devono  soddisfare  i  requisiti  essenziali  di
          sicurezza indicati nell'allegato I. 
            2. I recipienti il cui prodotto PS x  V  e'  inferiore  o
          pari a 50 bar x l sono concepiti e fabbricati  secondo  una
          corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri. 
            3. (abrograto)". 
            Per i riferimenti normativi  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 42, si veda nelle note alle premesse.