IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori
uso»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  luglio  2015,  n.  123,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici», e  in  particolare
l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, «con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle  politiche  sociali,
devono essere individuate le modalita' di raccolta, di smaltimento  e
di  distruzione  dei  prodotti  esplodenti  e  dei  rifiuti  prodotti
dall'accensione di pirotecnici  di  qualsiasi  specie,  ivi  compresi
quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche  una  disciplina
specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti»; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con  nota
prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016; 
  Acquisito il concerto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  518/2016,  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'11
febbraio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  845/2016,  espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24  marzo
2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Oggetto, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di raccolta,  di
smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli
scaduti, e dei rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di
qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le
predette attivita' sono condotte nel rispetto delle norme in  materia
ambientale, di tutela della salute e dell' incolumita' pubblica e  di
sicurezza sul lavoro. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: 
    a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle
forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco; 
    b)  agli  articoli  pirotecnici  da   impiegarsi   nell'industria
aeronautica e spaziale; 
    c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei
giocattoli che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54; 
    d) agli esplosivi che rientrano nel  campo  di  applicazione  del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7; 
    e) alle munizioni. 
  3.  Ai  residui  inerti  generati  dall'accensione  di  fuochi   di
artificio all'interno dei  nuclei  domestici  e  quelli  giacenti  su
strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso  pubblico,
inclusi i litorali costieri, si applica  la  disciplina  dei  rifiuti
urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  7
          agosto 2003, n. 182, S.O. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  34,  comma  2,  del
          decreto legislativo 29  luglio  2015,  n.  123  (Attuazione
          della  direttiva  2013/29/UE  concernente  l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione  sul   mercato   di   articoli   pirotecnici),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2015, n. 186: 
              «Art.  34.  (Disposizioni  transitorie  e  finali).   -
          (Omissis). 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dell'interno  e  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottarsi entro centottanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
          le modalita' di raccolta, di smaltimento e  di  distruzione
          dei   prodotti   esplodenti   e   dei   rifiuti    prodotti
          dall'accensione di pirotecnici  di  qualsiasi  specie,  ivi
          compresi quelli per le  esigenze  di  soccorso,  prevedendo
          anche  una  disciplina  specifica  per  la  raccolta  e  lo
          smaltimento dei prodotti scaduti. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.   54
          (Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza  dei
          giocattoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27
          aprile 2011, n. 96. 
              -  Il  decreto  legislativo  02  gennaio  1997,  n.   7
          (Recepimento    della    direttiva    93/15/CEE    relativa
          all'armonizzazione  delle  disposizioni   in   materia   di
          immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per  uso
          civile), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          gennaio 1997, n. 22. 
              - La Parte Quarta del citato decreto legislativo n. 152
          del 2006, reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e
          di bonifica dei siti inquinati».