IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Liberta' di iniziativa privata 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124,  reca  la  disciplina  generale  applicabile  ai
procedimenti  relativi  alle  attivita'  private  non   soggette   ad
autorizzazione espressa e  soggette  a  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione  delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina  delle   altre   attivita'   private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa. 
  2. Con successivi decreti legislativi, ai  sensi  e  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015,  sono
individuate  le   attivita'   oggetto   di   procedimento   di   mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di  attivita'  (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il  titolo  espresso.  Allo  scopo  di  garantire
certezza  sui  regimi  applicabili  alle  attivita'  private   e   di
salvaguardare la  liberta'  di  iniziativa  economica,  le  attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente  oggetto  di  disciplina  da  parte  della   normativa
europea, statale e regionale, sono libere. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio  attivita',
          silenzio assenso, autorizzazione espressa  e  comunicazione
          preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la  precisa
          individuazione dei  procedimenti  oggetto  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita' o di silenzio  assenso,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  nonche'  di  quelli  per  i   quali   e'   necessaria
          l'autorizzazione espressa  e  di  quelli  per  i  quali  e'
          sufficiente una comunicazione preventiva,  sulla  base  dei
          principi  e  criteri  direttivi  desumibili  dagli   stessi
          articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea
          relativi  all'accesso  alle  attivita'  di  servizi  e  dei
          principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
          anche  la   disciplina   generale   delle   attivita'   non
          assoggettate   ad   autorizzazione   preventiva   espressa,
          compresa la definizione delle modalita' di presentazione  e
          dei contenuti standard degli atti degli  interessati  e  di
          svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'
          degli strumenti per documentare  o  attestare  gli  effetti
          prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
          di  comunicare  ai  soggetti  interessati,  all'atto  della
          presentazione  di  un'istanza,  i  termini  entro  i  quali
          l'amministrazione e' tenuta a  rispondere  ovvero  entro  i
          quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
          accoglimento della domanda. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'interno   in   relazione    alle
          autorizzazioni previste dal  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, previa intesa, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede  di  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 281 del 1997 e previo parere  del  Consiglio
          di Stato, che e' reso nel termine di  trenta  giorni  dalla
          data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema   di   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema  di  ciascun  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale termine, i  decreti  possono  comunque  essere
          adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
              - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale il 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse.