IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge  9  luglio  2015,  n.  114,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014 ed in particolare, l'allegato B; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali («Roma I»); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno («regolamento IMI»); 
  Visto il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  72,  recante
attuazione della  direttiva  96/71/CE  in  materia  di  distacco  dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
disposizioni  per   la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 14 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei trasporti e dello sviluppo economico; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica  alle  imprese  stabilite  in  un
altro Stato membro che, nell'ambito di una  prestazione  di  servizi,
distaccano in Italia uno o piu' lavoratori  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  d),  in  favore  di   un'altra   impresa,   anche
appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unita' produttiva o di
un altro destinatario,  a  condizione  che  durante  il  periodo  del
distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore
distaccato. 
  2. Il presente decreto si applica alle agenzie di  somministrazione
di  lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato  membro  che   distaccano
lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria  sede  o
un'unita' produttiva in Italia. 
  3.  L'autorizzazione   prevista   dall'articolo   4   del   decreto
legislativo n. 276  del  2003,  non  e'  richiesta  alle  agenzie  di
somministrazione di cui al comma 2 che dimostrino di operare in forza
di  un  provvedimento  amministrativo  equivalente,   ove   previsto,
rilasciato dall'autorita' competente di un altro Stato membro. 
  4. Nel settore del trasporto su  strada,  il  presente  decreto  si
applica anche alle ipotesi di cabotaggio  di  cui  al  capo  III  del
regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e  al  capo  V  del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli  3,  4,  5,  10  e  11  del
presente decreto si applicano anche alle  imprese  stabilite  in  uno
Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 
  6. Il presente decreto non si applica al personale navigante  delle
imprese della marina mercantile. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Allegato B (articolo 1, comma 1): 
                1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
                2)   2012/25/UE   direttiva   di   esecuzione   della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
                3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva  89/391/CEE)
          e  che  abroga  la   direttiva   2004/40/CE   (termine   di
          recepimento 1° luglio 2016); 
                4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
                5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
                6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
                7) 2013/51/Euratom  del  Consiglio,  del  22  ottobre
          2013, che stabilisce requisiti per la tutela  della  salute
          della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
                8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
                9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
                10)  2013/55/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della
          direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento   delle
          qualifiche  professionali  e  del   regolamento   (UE)   n.
          1024/2012   relativo   alla   cooperazione   amministrativa
          attraverso il sistema di informazione del  mercato  interno
          («regolamento IMI»)  (termine  di  recepimento  18  gennaio
          2016); 
                11)  2013/56/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la  direttiva
          2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa
          a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile  e  accumulatori
          per quanto riguarda l'immissione sul  mercato  di  batterie
          portatili e di accumulatori contenenti cadmio  destinati  a
          essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e  di
          pile a bottone con un  basso  tenore  di  mercurio,  e  che
          abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione  (termine
          di recepimento 1º luglio 2015); 
                12) 2013/59/Euratom del  Consiglio,  del  5  dicembre
          2013,  che  stabilisce  norme  fondamentali  di   sicurezza
          relative  alla  protezione  contro  i  pericoli   derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
                13)  2014/17/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai  contratti  di
          credito   ai   consumatori   relativi   a   beni   immobili
          residenziali e recante modifica delle direttive  2008/48/CE
          e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n.  1093/2010  (termine
          di recepimento 21 marzo 2016); 
                14)  2014/27/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le  direttive
          92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la
          direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          allo scopo di allinearle al regolamento (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1° giugno 2015); 
                15)  2014/28/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione  sul  mercato  e  al
          controllo  degli  esplosivi  per  uso  civile   (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
                16)  2014/29/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          recipienti semplici a  pressione  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
                17)  2014/30/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
                18)  2014/31/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
          per  pesare  a  funzionamento  non  automatico  (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
                19)  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
          di misura (rifusione) (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
                20)  2014/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative agli apparecchi e sistemi di protezione  destinati
          a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente  esplosiva
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
                21)  2014/35/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,    del    26    febbraio    2014,    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione  sul   mercato   del
          materiale elettrico  destinato  a  essere  adoperato  entro
          taluni  limiti  di   tensione   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
                22)  2014/36/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sulle  condizioni  di
          ingresso e di soggiorno dei cittadini di  paesi  terzi  per
          motivi di impiego  in  qualita'  di  lavoratori  stagionali
          (termine di recepimento 30 settembre 2016); 
                23)  2014/41/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa  all'ordine  europeo
          di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
                24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1° gennaio 2016); 
                25)  2014/49/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16  aprile  2014,  relativa  ai  sistemi  di
          garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3
          luglio 2015); 
                26)  2014/50/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi
          per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
                27)  2014/51/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  le  direttive
          2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
          (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i
          poteri  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza   (Autorita'
          europea delle assicurazioni e delle  pensioni  aziendali  e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
                28)  2014/52/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2011/92/UE   concernente   la   valutazione    dell'impatto
          ambientale  di  determinati  progetti  pubblici  e  privati
          (termine di recepimento 16 maggio 2017); 
                29)  2014/53/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
                30)  2014/54/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure  intese
          ad  agevolare  l'esercizio   dei   diritti   conferiti   ai
          lavoratori  nel  quadro  della  libera   circolazione   dei
          lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
                31)  2014/55/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa  alla  fatturazione
          elettronica negli appalti pubblici (termine di  recepimento
          27 novembre 2018); 
                32)  2014/56/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica  la  direttiva
          2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
          e dei conti consolidati (termine di recepimento  17  giugno
          2016); 
                33)  2014/57/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  16  aprile  2014,  relativa  alle  sanzioni
          penali in caso di abusi  di  mercato  (direttiva  abusi  di
          mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 
                34)  2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione   della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
                35)  2014/59/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro  di
          risanamento e risoluzione  degli  enti  creditizi  e  delle
          imprese  di  investimento  e  che  modifica  la   direttiva
          82/891/CEE  del  Consiglio,  e  le  direttive   2001/24/CE,
          2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
          2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e
          (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 31 dicembre 2014); 
                36)  2014/60/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione
          dei beni culturali usciti illecitamente dal  territorio  di
          uno Stato membro e che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento  18  dicembre
          2015); 
                37)  2014/61/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15  maggio  2014,  recante  misure  volte  a
          ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione
          elettronica ad alta velocita' (termine  di  recepimento  1°
          gennaio 2016); 
                38)  2014/62/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il
          diritto penale  dell'euro  e  di  altre  monete  contro  la
          falsificazione  e  che  sostituisce  la  decisione   quadro
          2000/383/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento  23
          maggio 2016); 
                39)  2014/63/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, che  modifica  la  direttiva
          2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine  di
          recepimento 24 giugno 2015); 
                40)  2014/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e  la  direttiva   2011/61/UE   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 3 luglio 2016); 
                41)  2014/66/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso
          e soggiorno di cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
                42)  2014/67/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014,  concernente  l'applicazione
          della  direttiva  96/71/CE   relativa   al   distacco   dei
          lavoratori nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  e
          recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
                43)  2014/68/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
                44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
                45)  2014/87/Euratom  del  Consiglio,  dell'8  luglio
          2014,  che  modifica  la  direttiva   2009/71/Euratom   che
          istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
          degli impianti nucleari (termine di recepimento  15  agosto
          2017); 
                46)  2014/89/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per
          la  pianificazione  dello  spazio  marittimo  (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
                47)  2014/91/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della
          direttiva 2009/65/CE  concernente  il  coordinamento  delle
          disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in
          materia di taluni organismi di investimento  collettivo  in
          valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda  le  funzioni
          di depositario, le  politiche  retributive  e  le  sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
                48)  2014/94/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22  ottobre  2014,  sulla  realizzazione  di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
                49)  2014/95/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della
          direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda  la  comunicazione
          di  informazioni  di  carattere  non   finanziario   e   di
          informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese  e
          di  taluni  gruppi  di  grandi   dimensioni   (termine   di
          recepimento 6 dicembre 2016); 
                50) 2014/100/UE della  Commissione,  del  28  ottobre
          2014,  recante  modifica  della  direttiva  2002/59/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione
          di un sistema  comunitario  di  monitoraggio  del  traffico
          navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre
          2015); 
                51)  2014/104/UE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 26 novembre  2014,  relativa  a  determinate
          norme che regolano le azioni per il risarcimento del  danno
          ai  sensi  del  diritto  nazionale  per  violazioni   delle
          disposizioni del  diritto  della  concorrenza  degli  Stati
          membri e dell'Unione europea  (termine  di  recepimento  27
          dicembre 2016); 
                52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
                53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
                55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
                56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).». 
              - La direttiva 96/71/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa al distacco dei  lavoratori  nell'ambito
          di una prestazione di servizi e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          21 gennaio 1997, n. 18. 
              - La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  concernente   l'applicazione   della   direttiva
          96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
          una  prestazione  di  servizi  e   recante   modifica   del
          regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo  alla  cooperazione
          amministrativa attraverso il sistema  di  informazione  del
          mercato interno («regolamento  IMI»)  (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio  2014,
          n. L 159. 
              - Il regolamento (CE) 17 giugno 2008, n. 593/2008,  del
          Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge  applicabile
          alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e' pubblicato nella
          G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177. 
              - Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1072/2009 del
          Parlamento europeo e del Consiglio che fissa  norme  comuni
          per l'accesso al mercato internazionale  del  trasporto  di
          merci su strada (rifusione) (Testo rilevante  ai  fini  del
          SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre  2009,  n.  L
          300. 
              - Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 del
          Parlamento europeo e del Consiglio che fissa  norme  comuni
          per l'accesso al  mercato  internazionale  dei  servizi  di
          trasporto  effettuati  con  autobus  e  che   modifica   il
          regolamento (CE) n. 561/2006 (rifusione)  (Testo  rilevante
          ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E.  14  novembre
          2009, n. L 300. 
              - Il regolamento (CE) 25 ottobre  2012,  n.  1024/2012,
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione  («regolamento   IMI»),Testo
          rilevante ai fini del SEE, e' pubblicato nella G.U.U.E.  14
          novembre 2012, n. L 316. 
              Il  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,   n.   72
          (Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco
          dei lavoratori nell'ambito di una prestazione  di  servizi)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  marzo  2000,  n.
          75. 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
          (Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre  2003,
          n. 235, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.   81
          (Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
          1, comma 7, della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  149
          (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          settembre 2015, n. 221, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art. 4. (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                a) agenzie di somministrazione  di  lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui  all'articolo
          20; 
                b) agenzie di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
                c) agenzie di intermediazione; 
                d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                e)   agenzie   di   supporto   alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali,  la  cessazione  della  attivita'  ed
          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),  d),  ed
          e) del predetto albo. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo
          di cui al comma 1,  lettera  c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere
          d) ed e) del predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.». 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  21
          ottobre  2009,  n.  1072/2009,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi al  regolamento  (CE)  21
          ottobre  2009,  n.  1073/2009,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.