IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare,
l'articolo 4, comma 2, che prevede che il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e sentita la
Conferenza unificata, definisca criteri e modalita' per
l'effettuazione della valutazione dei pericoli di incidente rilevante
per una particolare sostanza pericolosa, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998,
n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno
2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le
disposizioni recate all'allegato A al decreto legislativo medesimo;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
20 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno con nota prot.
005376 del 7 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota prot.
0002619 del 3 febbraio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con
nota prot. 0004666 del 29 febbraio 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio con
nota prot. n 0011066/GAB del 19 maggio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una
particolare sostanza pericolosa e' effettuata, ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, in base
ai criteri e secondo le modalita' stabilite all'allegato 1 al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, (Attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
luglio 2015, n. 161, S.O.:
«Art. 4 (Valutazione dei pericoli di incidente
rilevante per una particolare sostanza pericolosa). -
(Omissis).
2. Detta valutazione, effettuata in base ai criteri e
con le modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tiene conto delle informazioni di cui
al comma 4, e si basa su una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
a) la forma fisica della sostanza pericolosa in
condizioni normali di lavorazione o manipolazione o in caso
di perdita di contenimento non programmata;
b) le proprieta' intrinseche della sostanza o delle
sostanze pericolose, in particolare quelle relative al
comportamento dispersivo in uno scenario di incidente
rilevante, quali la massa molecolare e la tensione di vapor
saturo;
c) la concentrazione massima della sostanza o delle
sostanze pericolose nel caso di miscele.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 105 del 2015 :
«Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli
articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si
applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli
allegati A, F e G.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1:
-Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 105 del 2015 e' riportato nelle note alle
premesse.