IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo  9  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Visti i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 23
aprile 2013,  del  9  luglio  2013  e  del  15  luglio  2014  per  la
determinazione dei parametri per  la  liquidazione  da  parte  di  un
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate,
rispettivamente,  dei  medici  veterinari,   farmacisti,   psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi  nell'Adunanza  di  Sezione  del  9
ottobre 2014 n. 1957/2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con
nota prot. n. 0001997 del 22 marzo 2016, e la nota prot.  n.  0004412
del 20 aprile 2016 della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di
presa d'atto della predetta comunicazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  detta   le   disposizioni   per   la
determinazione,  nel  caso  di  liquidazione  da  parte   dell'organo
giurisdizionale,  dei  compensi  da  corrispondere   alle   categorie
professionali   dei   medici   veterinari,   farmacisti,   psicologi,
infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e  non
comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti
a tali figure. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 9  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27 pubblicato in S.O. n. 53, nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
          -  1.  Sono   abrogate   le   tariffe   delle   professioni
          regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di
          massima, deve essere adeguata all'importanza  dell'opera  e
          va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le
          voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'art. 3, comma 5,  del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'alinea,  nel  primo  periodo,  dopo  la  parola:
          "regolamentate"  sono  inserite  le  seguenti:  "secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari"; 
              b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto  periodo
          sono soppressi; 
              c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri)  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei  decreti  legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».