IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 18 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 14 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 luglio 2016; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della  citata  legge
n. 124 del 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  hanno  a  oggetto  la
costituzione di  societa'  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,
nonche' l'acquisto, il mantenimento e la gestione  di  partecipazioni
da parte di tali amministrazioni, in societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica, diretta o indiretta. 
  2. Le disposizioni contenute nel presente  decreto  sono  applicate
avendo  riguardo   all'efficiente   gestione   delle   partecipazioni
pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del  mercato,
nonche' alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. 
  3. Per tutto quanto non derogato dalle  disposizioni  del  presente
decreto, si applicano alle  societa'  a  partecipazione  pubblica  le
norme sulle societa' contenute nel codice civile e le norme  generali
di diritto privato. 
  4. Restano ferme: 
  a) le specifiche disposizioni, contenute  in  leggi  o  regolamenti
governativi   o   ministeriali,   che   disciplinano    societa'    a
partecipazione  pubblica  di   diritto   singolare   costituite   per
l'esercizio della gestione di servizi  di  interesse  generale  o  di
interesse economico generale o per il perseguimento di una  specifica
missione di pubblico interesse; 
  b) le  disposizioni  di  legge  riguardanti  la  partecipazione  di
amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle societa' e
a fondazioni. 
  5. Le disposizioni del  presente  decreto  si  applicano,  solo  se
espressamente  previsto,  alle  societa'   quotate,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p). 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del presidente della repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'  inviare
          messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere
          e ne fissa la prima riunione.  Autorizza  la  presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti. Indice il  referendum  popolare  nei  casi
          previsti dalla  Costituzione.  Nomina,  nei  casi  indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. Ha il  comando  delle  Forze
          armate, presiede il Consiglio supremo di difesa  costituito
          secondo la legge, dichiara lo stato  di  guerra  deliberato
          dalle  Camere.  Presiede  il  Consiglio   superiore   della
          magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 agosto
          2015, n. 124, recante «Deleghe al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
              «Art.   18    (Riordino    della    disciplina    delle
          partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).
          -  1.  Il  decreto  legislativo  per  il   riordino   della
          disciplina in materia di  partecipazioni  societarie  delle
          amministrazioni pubbliche e' adottato al  fine  prioritario
          di   assicurare   la   chiarezza   della   disciplina,   la
          semplificazione normativa e la tutela  e  promozione  della
          concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei
          regimi transitori, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi,  che  si  aggiungono  a  quelli  di  cui
          all'art. 16: 
              a) distinzione tra tipi di societa' in  relazione  alle
          attivita' svolte, agli interessi pubblici  di  riferimento,
          alla misura e qualita'  della  partecipazione  e  alla  sua
          natura  diretta  o  indiretta,  alla  modalita'  diretta  o
          mediante procedura di evidenza  pubblica  dell'affidamento,
          nonche'  alla  quotazione  in  borsa  o  all'emissione   di
          strumenti finanziari quotati nei mercati  regolamentati,  e
          individuazione della relativa disciplina, anche in base  al
          principio di proporzionalita' delle deroghe  rispetto  alla
          disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia  di
          organizzazione e crisi d'impresa; 
              b) ai fini della razionalizzazione  e  riduzione  delle
          partecipazioni pubbliche  secondo  criteri  di  efficienza,
          efficacia ed economicita', ridefinizione della  disciplina,
          delle condizioni  e  dei  limiti  per  la  costituzione  di
          societa', l'assunzione e il mantenimento di  partecipazioni
          societarie da parte di amministrazioni pubbliche  entro  il
          perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti  strategici
          per la tutela di interessi  pubblici  rilevanti,  quale  la
          gestione  di  servizi  di  interesse  economico   generale;
          applicazione dei principi della presente lettera anche alle
          partecipazioni pubbliche gia' in essere; 
              c) precisa definizione del regime delle responsabilita'
          degli  amministratori  delle  amministrazioni  partecipanti
          nonche' dei dipendenti e degli  organi  di  gestione  e  di
          controllo delle societa' partecipate; 
              d) definizione, al fine di assicurare la  tutela  degli
          interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la
          salvaguardia  dell'immagine   del   socio   pubblico,   dei
          requisiti e della garanzia di onorabilita' dei candidati  e
          dei componenti degli organi di amministrazione e  controllo
          delle societa', anche al  fine  di  garantirne  l'autonomia
          rispetto agli enti proprietari; 
              e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per  gli
          acquisti e il reclutamento del  personale,  per  i  vincoli
          alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati  al
          contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni  di
          cui alla lettera a) e introducendo criteri  di  valutazione
          oggettivi,  rapportati  al  valore  anche   economico   dei
          risultati; previsione che i risultati economici positivi  o
          negativi ottenuti assumano rilievo  ai  fini  del  compenso
          economico variabile degli amministratori in  considerazione
          dell'obiettivo  di  migliorare  la  qualita'  del  servizio
          offerto ai cittadini e tenuto conto della congruita'  della
          tariffa e del costo del servizio; 
              f)  promozione  della  trasparenza  e   dell'efficienza
          attraverso l'unificazione,  la  completezza  e  la  massima
          intelligibilita'  dei  dati  economico-patrimoniali  e  dei
          principali  indicatori  di  efficienza,  nonche'  la   loro
          pubblicita' e accessibilita'; 
              g) attuazione dell'art. 151, comma 8, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  in
          materia di consolidamento delle partecipazioni nei  bilanci
          degli enti proprietari; 
              h)  eliminazione  di  sovrapposizioni  tra   regole   e
          istituti  pubblicistici  e   privatistici   ispirati   alle
          medesime esigenze di disciplina e controllo; 
              i) possibilita' di piani di rientro per le societa' con
          bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento; 
              l) regolazione dei flussi finanziari,  sotto  qualsiasi
          forma, tra amministrazione pubblica e societa'  partecipate
          secondo i criteri di parita'  di  trattamento  tra  imprese
          pubbliche e private e operatore di mercato; 
              m) con riferimento alle societa' partecipate dagli enti
          locali: 
              1) per le societa' che gestiscono servizi strumentali e
          funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure
          per   la   scelta   del   modello    societario    e    per
          l'internalizzazione  nonche'   di   procedure,   limiti   e
          condizioni  per  l'assunzione,  la   conservazione   e   la
          razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione  al
          numero dei dipendenti,  al  fatturato  e  ai  risultati  di
          gestione; 
              2) per le societa' che gestiscono servizi  pubblici  di
          interesse economico generale, individuazione di  un  numero
          massimo di esercizi con perdite di bilancio che  comportino
          obblighi   di   liquidazione   delle   societa',    nonche'
          definizione, in conformita' con la  disciplina  dell'Unione
          europea, di  criteri  e  strumenti  di  gestione  volti  ad
          assicurare il perseguimento dell'interesse  pubblico  e  ad
          evitare  effetti  distorsivi   sulla   concorrenza,   anche
          attraverso la disciplina dei contratti di servizio e  delle
          carte dei  diritti  degli  utenti  e  attraverso  forme  di
          controllo sulla gestione e sulla qualita' dei servizi; 
              3) rafforzamento delle  misure  volte  a  garantire  il
          raggiungimento  di  obiettivi  di   qualita',   efficienza,
          efficacia ed economicita', anche  attraverso  la  riduzione
          dell'entita'  e   del   numero   delle   partecipazioni   e
          l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo
          sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale  e
          societa'  partecipate  nel  rispetto  degli  equilibri   di
          finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza; 
              4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione,
          nel sito  internet  degli  enti  locali  e  delle  societa'
          partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali  e
          di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali
          che  consentano   il   confronto,   anche   ai   fini   del
          rafforzamento  e  della  semplificazione  dei  processi  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche  partecipanti  e
          delle societa' partecipate; 
              5) introduzione di  un  sistema  sanzionatorio  per  la
          mancata attuazione  dei  principi  di  razionalizzazione  e
          riduzione di cui al presente articolo, basato  anche  sulla
          riduzione    dei    trasferimenti    dello    Stato    alle
          amministrazioni che non ottemperano  alle  disposizioni  in
          materia; 
              6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti
          a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi
          di  ristrutturazione  e   privatizzazione   relativi   alle
          societa' partecipate; 
              7) ai fini del rafforzamento del sistema dei  controlli
          interni  previsti  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  revisione   degli
          obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle societa'
          partecipate  nei  confronti   degli   enti   locali   soci,
          attraverso  specifici  flussi   informativi   che   rendano
          analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali
          del servizio, gli obblighi di servizio pubblico  imposti  e
          gli standard di qualita', per ciascun servizio o  attivita'
          svolta dalle societa' medesime nell'esecuzione dei  compiti
          affidati, anche attraverso l'adozione e la  predisposizione
          di appositi schemi di contabilita' separata.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante «Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
          enti locali», e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          settembre 2000, n. 227. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  recante
          «Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
              - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
          «Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile  2016,  n.
          91. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 della  citata  legge
          n. 124 del 2015: 
              «Art. 16 (Procedure e criteri comuni per l'esercizio di
          deleghe legislative di semplificazione). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  ovvero  entro  il
          diverso termine previsto dall'art. 17, decreti  legislativi
          di semplificazione dei seguenti settori: 
              a)  lavoro  alle   dipendenze   delle   amministrazioni
          pubbliche   e   connessi    profili    di    organizzazione
          amministrativa; 
              b)  partecipazioni  societarie  delle   amministrazioni
          pubbliche; 
              c)  servizi  pubblici  locali  di  interesse  economico
          generale. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali: 
              a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in
          ciascuna materia, con le modifiche strettamente  necessarie
          per  il  coordinamento  delle  disposizioni  stesse,  salvo
          quanto previsto nelle lettere successive; 
              b) coordinamento formale e sostanziale del testo  delle
          disposizioni legislative vigenti, apportando  le  modifiche
          strettamente   necessarie   per   garantire   la   coerenza
          giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  per
          adeguare,   aggiornare   e   semplificare   il   linguaggio
          normativo; 
              c) risoluzione delle  antinomie  in  base  ai  principi
          dell'ordinamento e  alle  discipline  generali  regolatrici
          della materia; 
              d) indicazione esplicita delle  norme  abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
              e)  aggiornamento  delle  procedure,   prevedendo,   in
          coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui
          all'art. 1, la piu' estesa e ottimale  utilizzazione  delle
          tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,  anche
          nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa. 
              3. Il Governo si attiene altresi' ai principi e criteri
          direttivi indicati negli articoli da 17 a 19. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  i
          Ministri interessati, previa acquisizione del parere  della
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque  giorni  dalla  data  di   trasmissione   di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari  e  della  Commissione   parlamentare   per   la
          semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  un
          regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  per
          l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo  di
          cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 
              6.   Conseguentemente    all'adozione    dei    decreti
          legislativi di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
          disposto dal comma  5,  il  Governo  adegua  la  disciplina
          statale di natura  regolamentare,  ai  sensi  dell'art.  17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive.».