(Accordo-art. 1)
 
                                 IV 
 
                           (Informazioni) 
 
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE  ISTITUZIONI,  DAGLI  ORGANI  E  DAGLI
                    ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 
 
                              CONSIGLIO 
 
                               ACCORDO 
 
               su un tribunale unificato dei brevetti 
 
                           (2013/C 175/01) 
 
  GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI, 
 
  CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati  membri  dell'Unione
europea nel settore dei brevetti contribuisce  significativamente  al
processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione  di
un mercato interno  nell'ambito  dell'Unione  europea  caratterizzato
dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di  un
sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non
sia soggetta a distorsioni; 
 
  CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei  brevetti  e  le
notevoli divergenze tra  gli  ordinamenti  giurisdizionali  nazionali
pregiudicano l'innovazione, in particolare per  le  piccole  e  medie
imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai  loro
brevetti  e  nel  difendersi  da  rivendicazioni   infondate   e   da
rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati; 
 
  CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo  («CBE»),  che
e' stata ratificata da tutti gli Stati  membri  dell'Unione  europea,
prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti  europei  da
parte dell'Ufficio europeo dei brevetti; 
 
  CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012  (1),
i titolari dei brevetti possono richiedere un  effetto  unitario  dei
propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale
unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano  alla
cooperazione rafforzata; 
 
  DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la  difesa  da
rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti  che
dovrebbero essere revocati, nonche' di  rafforzare  la  certezza  del
diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti
per le controversie relative alla violazione  e  alla  validita'  dei
brevetti; 
 
  CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere
il compito di garantire  decisioni  rapide  e  di  elevata  qualita',
preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei  titolari  dei
diritti e di altre parti e tenendo  conto  della  proporzionalita'  e
della flessibilita' necessarie; 
 
  CONSIDERANDO che  il  tribunale  unificato  dei  brevetti  dovrebbe
essere un tribunale comune agli Stati membri  contraenti  e  pertanto
parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva  per
quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i  brevetti
europei concessi a norma delle disposizioni della CBE; 
 
  CONSIDERANDO che la Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  deve
assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e  il
primato del diritto dell'Unione europea; 
 
  RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del
trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea  (TFUE),  ivi  compreso   l'obbligo   di   leale
cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE  e  l'obbligo
di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena
applicazione,  nonche'  il  rispetto,  del  diritto  dell'Unione  nei
rispettivi territori e la tutela giurisdizionale  dei  diritti  delle
persone fisiche conferiti da tale diritto; 
 
  CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale  nazionale,
il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed  applicare  il
diritto dell'Unione e, in collaborazione con la  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea,  in  quanto  custode  del  diritto  dell'Unione,
assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il
tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la
Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente
il   diritto   dell'Unione,   basandosi   sulla   giurisprudenza   di
quest'ultima   e   ponendo   domande   di   pronuncia   pregiudiziale
conformemente all'articolo 267 TFUE; 
 
  CONSIDERANDO che gli Stati  membri  contraenti,  in  linea  con  la
giurisprudenza della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea  sulla
responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei
danni causati da violazioni del  diritto  dell'Unione  da  parte  del
tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda  di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 
 
  CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del
tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda  di
pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione  europea,
sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e  che  una
procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi  degli
articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente
per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione  del
diritto dell'Unione; 
 
  RICORDANDO il primato del diritto  dell'Unione,  che  comprende  il
TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione  europea,
i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un  giudice  e  a  che  la  causa  sia  esaminata
equamente, pubblicamente  ed  entro  un  termine  ragionevole  da  un
giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione; 
 
  CONSIDERANDO  che  il  presente  accordo  dovrebbe  essere   aperto
all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati
membri  che  hanno  deciso  di  non  partecipare  alla   cooperazione
rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela  brevettuale
unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto  riguarda
i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio; 
 
  CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore  il
1o gennaio 2014 o il primo  giorno  del  quarto  mese  successivo  al
tredicesimo deposito, purche' tra gli  Stati  membri  contraenti  che
avranno depositato i propri strumenti di ratifica o  di  adesione  vi
siano i tre Stati in cui nell'anno precedente  a  quello  in  cui  ha
luogo la firma dell'accordo  era  in  vigore  il  maggior  numero  di
brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese  successivo  alla
data di entrata in vigore delle modifiche  del  regolamento  (UE)  n.
1215/2012 (2) relative alle relazioni con  il  presente  accordo,  se
questa data e' posteriore, 
 
  HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 
 
 
                             Articolo 1 
 
                  Tribunale unificato dei brevetti 
 
  E'  istituito  un  tribunale  unificato   dei   brevetti   per   la
composizione delle controversie relative ai  brevetti  europei  e  ai
brevetti europei con effetto unitario. 
 
  Il tribunale unificato dei brevetti e'  un  tribunale  comune  agli
Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi  obblighi
in  virtu'  del  diritto  dell'Unione  di  qualsiasi   altro   organo
giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti. 
 
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  (1) Regolamento (UE) n. 1257/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17  dicembre  2012,  relativo  all'attuazione  di  una
cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione  di  una  tutela
brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa  ogni
successiva modifica. 
 
  (2) Regolamento (UE) n. 1215/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  dicembre   2012,   concernente   la   competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni  in
materia civile e commerciale (GU  L  351  del  20.12.2012,  pag.  1),
inclusa ogni successiva modifica.