IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA CONSIGLIO ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01) GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni; CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati; CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che e' stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti; CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1), i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata; DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonche' di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validita' dei brevetti; CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualita', preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalita' e della flessibilita' necessarie; CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea; RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonche' il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto; CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE; CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione; RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purche' tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2) relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Tribunale unificato dei brevetti E' istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Il tribunale unificato dei brevetti e' un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtu' del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti. --------------- (1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.