(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
              al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, a esclusione della societa' di cui alla lettera b) del  comma  11,
che svolge funzioni diverse dalla riscossione»; 
        al terzo periodo, la  parola:  «contrattuale»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di contratto di lavoro subordinato»; 
      al comma 2,  la  parola:  «riattribuito»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «e' attribuito» e le parole: «e'  svolto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ed e' svolto»; 
      al comma 3: 
        al primo periodo, dopo la parola: «istituito»  sono  inserite
le seguenti: «, a far data dal 1º luglio 2017,»  e  dopo  le  parole:
«"Agenzia delle entrate-Riscossione"» sono inserite le  seguenti:  «,
ente strumentale dell'Agenzia delle entrate»; 
        dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:  «L'ente  puo'
anche svolgere le attivita' di riscossione delle entrate tributarie o
patrimoniali dei comuni e delle province e  delle  societa'  da  essi
partecipate.»; 
        al quinto periodo, le parole: «Ne costituiscono organi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Sono organi dell'ente» e  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, il cui presidente  e'  scelto  tra  i
magistrati della Corte dei conti»; 
      al comma 4, le parole: «in qualita'  di  Presidente  dell'ente»
sono sostituite dalle seguenti: «, che e' il presidente dell'ente,»; 
      al comma 5: 
        al secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  anche  nella  prospettiva  di  un   nuovo   modello   di
remunerazione dell'agente della riscossione»; 
        al quinto periodo, la  parola:  «finalizzata»  e'  sostituita
dalla seguente: «finalizzati»; 
        dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Nel rapporto
con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello  statuto  dei
diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000,  n.  212,
con  particolare  riferimento  ai  principi  di  trasparenza,   leale
collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede,  nonche'
agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014,
n.  23,  in  materia  di  cooperazione  rafforzata,  riduzione  degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.»; 
        al sesto periodo, le parole: «nell'atto di cui al comma  13,»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'atto aggiuntivo di cui al comma
13»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono  redatti
secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
e sono trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1998, n. 439»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.   I   risparmi   di   spesa    conseguiti    a    seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  nei  limiti
del risultato d'esercizio dell'ente stesso»; 
      il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    «8.  L'ente  e'   autorizzato   ad   avvalersi   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente
puo' altresi' avvalersi, sulla base  di  specifici  criteri  definiti
negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5  del
presente articolo, di avvocati del libero foro,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi  ed  essere  rappresentato,
davanti al tribunale e al  giudice  di  pace,  da  propri  dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni  caso,
ove vengano  in  rilievo  questioni  di  massima  o  aventi  notevoli
riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'
assumere direttamente la trattazione della causa. Per  il  patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis.  Gli  enti  vigilati  dal  Ministero  della  salute  sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611»; 
      al comma 9, le parole da: «con contratto» fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti:  «con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio  alla
data di entrata in vigore del presente decreto,  senza  soluzione  di
continuita' e con la garanzia  della  conservazione  della  posizione
giuridica,  economica  e  previdenziale  maturata   alla   data   del
trasferimento, e' trasferito all'ente pubblico economico  di  cui  al
comma 3, ferma restando la ricognizione delle  competenze  possedute,
ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale  alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale  si  applica  l'articolo
2112 del codice civile»; 
      dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione,  a  decorrere
dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377»; 
      il comma 10 e' soppresso; 
      al comma 11: 
        alla lettera a), le parole da: «a seguito di  tale  acquisto»
fino alla fine della lettera sono soppresse; 
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«. La predetta societa' Equitalia Giustizia Spa continua  a  svolgere
le funzioni diverse dalla riscossione e, in  particolare,  quelle  di
cui al decreto-legge 16  settembre  2008,  n.  143,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  e  all'articolo
61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
        alla lettera c), le parole: «corredati dalle» sono sostituite
dalle seguenti: «, corredati delle»; 
      dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti: 
    «11-bis. Entro centoventi giorni dalla  data  dello  scioglimento
delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente  previsto  dal
comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa',  corredati
delle  relazioni  di  legge.  Tali   bilanci   sono   trasmessi   per
l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;   si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.  439.  Ai
componenti degli organi  delle  predette  societa'  sono  corrisposti
compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data
dello scioglimento. 
    11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi
all'esercizio 2016 e quelli  indicati  al  comma  11-bis  secondo  le
previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136»; 
      al comma 13, lettera h), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «,  anche  mediante  l'istituzione  di  uno  sportello  unico
telematico  per  l'assistenza  e  l'erogazione  di  servizi,  secondo
criteri di  trasparenza  che  consentano  al  contribuente  anche  di
individuare con certezza il debito originario»; 
      dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
    «13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui  al  comma  13  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari,  che  sono  resi  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione. Le Commissioni possono  chiedere  al  Presidente  della
rispettiva Camera  di  prorogare  di  venti  giorni  il  termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione del parere o  quello  eventualmente  prorogato,  l'atto
aggiuntivo puo' essere comunque stipulato»; 
      al comma 14, le parole: «e non  attribuibili»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non attribuibile»; 
      dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
    «14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione  nazionale  redige
una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti  in  materia   di
riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi  di
ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i  crediti
ancora  da  riscuotere,  nonche'  le  quote   di   credito   divenute
inesigibili.  La  relazione  contiene  anche  una  nota  illustrativa
concernente  le  procedure  di  riscossione  che  hanno  condotto  ai
risultati conseguiti, evidenziando in particolare  le  ragioni  della
mancata riscossione dei carichi  di  ruolo  affidati.  La  relazione,
anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui  all'articolo
10-bis.1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'   trasmessa
all'Agenzia delle  entrate  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   ai   fini   dell'individuazione,   nell'ambito   dell'atto
aggiuntivo  di  cui  al  comma  13  del  presente   articolo,   delle
metodologie e procedure di riscossione piu' proficue  in  termini  di
economicita' della gestione e di recupero dei carichi  di  ruolo  non
riscossi»; 
      al comma 15: 
        al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
        al secondo  periodo,  le  parole  da:  «l'adozione»  fino  a:
«modalita'»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «gli   adempimenti
propedeutici  all'istituzione  dell'ente  di  cui  al  comma  3,  per
l'elaborazione dello statuto ai fini»; 
      al comma 16, le parole: «di cui all'articolo 1  comma  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 del presente articolo»; 
      dopo il comma 16 e' aggiunto il seguente: 
    «16-bis.  Al  fine  di  garantire  le  competenze  necessarie  ai
concessionari   della   gestione   dei   servizi    della    pubblica
amministrazione,  all'articolo  6,  numero  9-bis),  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293,  dopo  le  parole:  "dall'assegnazione"  sono
inserite le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo  le  parole:  "corsi  di
formazione" sono inserite  le  seguenti:  ",  anche  in  modalita'  a
distanza,"»; 
      la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio  dell'Avvocatura
dello Stato». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis. (Proroga  di  termine  in  materia  di  delega  di
funzioni dirigenziali  nelle  Agenzie  fiscali).  -  1.  All'articolo
4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: "31 dicembre 2016" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
settembre 2017"». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «31 maggio 2017» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2017»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. A decorrere dal 1º  luglio  2017,  gli  enti  locali  possono
deliberare  di  affidare  al  soggetto  preposto   alla   riscossione
nazionale le attivita' di accertamento, liquidazione  e  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e delle societa' da essi partecipate»; 
      il comma 3 e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art.  2-bis.  (Interventi  a  tutela  del  pubblico  denaro  e
generalizzazione dell'ingiunzione di  pagamento  ai  fini  dell'avvio
della riscossione coattiva). -  1.  In  deroga  all'articolo  52  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo
delle entrate tributarie dei comuni e degli altri  enti  locali  deve
essere  effettuato  direttamente  sul  conto  corrente  di  tesoreria
dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  o
attraverso gli strumenti di pagamento  elettronici  resi  disponibili
dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di  cui
al comma 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, relative al versamento dell'imposta municipale propria  (IMU)  e
del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse
da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere  effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o
attraverso gli strumenti di pagamento  elettronici  resi  disponibili
dagli enti impositori». 
    All'articolo 3: 
      al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «puo'  acquisire»  sono
sostituite dalla seguente: «acquisisce». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al capoverso Art. 21: 
          al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:
«La comunicazione relativa al secondo trimestre e'  effettuata  entro
il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il  mese
di febbraio. A decorrere dal 1º gennaio 2017,  sono  esonerati  dalla
comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
situati nelle zone montane di cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
          al comma 3, le parole: «decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze del 17 giugno 2014» sono sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,» ed e'
aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini delle giocate
dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e
attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati  e
per l'amministrazione, anche con il  ricorso  ad  adeguati  strumenti
tecnologici,   ferme    restando    le    esigenze    di    controllo
dell'amministrazione finanziaria.»; 
      al comma 2: 
        al capoverso Art. 21-bis: 
          al comma 1, dopo  le  parole:  «I  soggetti  passivi»  sono
inserite le seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto»; 
          al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del
presente articolo»; 
          al comma 5, primo periodo, le parole: «gli esiti  derivanti
dall'esame dei dati di cui all'articolo 21, la coerenza  tra  i  dati
medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1» sono sostituite  dalle
seguenti: «le risultanze dell'esame dei dati di cui  all'articolo  21
del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza  tra  i
dati medesimi e le comunicazioni di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo»; 
        al capoverso Art. 21-ter: 
          al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articoli  21  e
21-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero che esercitano  l'opzione
di cui all'articolo 1, comma 3,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127,»; 
          al comma 3, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Oltre al credito di cui al comma 1,  e'  attribuito,  per  una  sola
volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti  di  cui
al medesimo comma 1  che,  sussistendone  i  presupposti,  esercitano
anche  l'opzione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.» e,  al
secondo periodo, le  parole:  «e'  indicato  in  dichiarazione»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e'  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi»; 
          dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis"»; 
      al comma 3: 
        il capoverso 2-bis e' sostituito dal seguente: 
    «2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione  dei  dati  delle
fatture  emesse   e   ricevute,   prevista   dall'articolo   21   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si  applica  la   sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472»; 
      il capoverso 2-ter e' sostituito dal seguente: 
    «2-ter. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione  dei  dati
delle liquidazioni  periodiche,  prevista  dall'articolo  21-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta  alla
meta' se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del  periodo  precedente,
ovvero se,  nel  medesimo  termine,  e'  effettuata  la  trasmissione
corretta dei dati»; 
      al comma 4: 
        all'alinea, le parole: «Dalla stessa  data»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per il primo anno di applicazione della disposizione
di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo,  la  comunicazione
relativa al primo semestre e' effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal
1º gennaio 2017»; 
        alla lettera a),  dopo  le  parole:  «e  di  noleggio,»  sono
inserite le seguenti: «introdotta  dal  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato»; 
        al comma 5, le parole: «31  dicembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
        al comma 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
      «a-bis)  all'articolo  2,  dopo  il  comma  6  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale  mediante
l'incentivazione e la semplificazione delle  operazioni  telematiche,
all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le  parole:
'nell'anno' sono inserite  le  seguenti:  'ovvero  riscossi,  dal  1º
gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  a)'.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2017,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"; 
      a-ter) all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  le  parole:  "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»; 
      al comma 7: 
        alla lettera b), capoverso: 
          il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:   «Per
l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del  comma
4,  lettera  b),  l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che   procede
all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  previa
prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo  modalita'  e
nei casi definiti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui  al
periodo precedente,  sino  all'adozione  del  decreto,  l'imposta  e'
dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed e' versata in  nome
e per conto di  tale  soggetto  dal  gestore  del  deposito,  che  e'
solidalmente responsabile dell'imposta stessa»; 
          al terzo periodo, le parole:  «del  mese  successivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, riferito al mese successivo»; 
          al quarto periodo, le parole:  «comma  2»  sono  sostituite
dalle seguenti: «secondo comma»; 
          al quinto e al sesto periodo, le parole:  «all'articolo  1,
primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo  1,  comma
1»; 
          al sesto periodo, dopo le parole:  «all'articolo  13»  sono
inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
          i periodi ottavo e nono sono sostituiti dai seguenti: «Fino
all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche
dati delle Agenzie fiscali, il soggetto  che  procede  all'estrazione
dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4,  lettera
b), comunica al  gestore  del  deposito  IVA  i  dati  relativi  alla
liquidazione  dell'imposta,  anche  ai  fini  dello  svincolo   della
garanzia ivi prevista. Le modalita' di integrazione  telematica  sono
stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli, di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate.»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "La
violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo  da
parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini  della  revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero  ai  fini
dell'esclusione dall'abilitazione  a  gestire  come  deposito  IVA  i
magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1.".»; 
      al comma 8, le  parole:  «si  applica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «si applicano»; 
      dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole:  "per  gli  anni  dal  2012  al  2017"  sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2019"». 
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 4-bis. (Emissione elettronica delle fatture per il tax free
shopping). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2018  l'emissione  delle
fatture relative alle cessioni di beni di cui all'articolo  38-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
come  da  ultimo  modificato  dal  presente  articolo,  deve   essere
effettuata dal cedente in modalita' elettronica. 
    2. Al fine di garantire l'interoperabilita'  tra  il  sistema  di
fatturazione elettronica e il sistema OTELLO (Online  tax  refund  at
exit: light lane optimization) e di consentire la piena  operativita'
di tale sistema in tutto il territorio nazionale, con  determinazione
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  di  concerto
con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabiliti modalita'
e contenuti semplificati di fatturazione per la cessione dei beni  di
cui al comma 1 del presente articolo, in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  21,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    3. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole:  "a  norma
dell'articolo 21" sono soppresse. 
    4. All'articolo 1, comma 368, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, il secondo periodo e' soppresso. 
    5. Le  maggiori  risorse  finanziarie  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al  presente  articolo  sono  destinate  al
Fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze per la riduzione  del  debito
pubblico. 
    Art.  4-ter.  (Modifiche  al  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504). -  1.  Al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici o
di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive  e
temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, entro la scadenza  fissata  per  il  pagamento
delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta  relativo
alle immissioni  in  consumo  effettuate  nel  mese  precedente  alla
predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono  essere
presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo  di  altre
due scadenze di pagamento successive  a  quella  di  cui  al  periodo
precedente; non sono ammesse ulteriori  istanze  prima  dell'avvenuto
integrale pagamento dell'importo  gia'  sottoposto  a  rateizzazione.
L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego  entro
il  termine  di  quindici  giorni   dalla   data   di   presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di  accoglimento,  autorizza
il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in  rate  mensili
in numero non inferiore a sei e non superiore a  ventiquattro.  Sulle
somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione  sono  dovuti  gli
interessi nella misura stabilita  ai  sensi  dell'articolo  1284  del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di
una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza  dalla
rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli
importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui
al  comma  4,  nonche'  della  sanzione  prevista  per  il  ritardato
pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova  applicazione
nel caso in  cui  si  verifichino  errori  di  limitata  entita'  nel
versamento delle rate. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di
applicazione del presente comma"; 
      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 14. (Rimborsi dell'accisa). -  1.  L'accisa  e'  rimborsata
quando risulta indebitamente pagata; la disciplina  dei  rimborsi  di
cui al presente articolo si applica  anche  alle  richieste  relative
alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra  modalita'  prevista  dalla
disciplina relativa alla singola agevolazione. 
    2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  7,  comma  1,
lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il  rimborso
deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data
del pagamento ovvero dalla data  in  cui  il  relativo  diritto  puo'
essere esercitato. 
    3. Per i prodotti per i quali e' prevista la presentazione di una
dichiarazione da parte del  soggetto  obbligato  al  pagamento  delle
accise, il rimborso  deve  essere  richiesto  dal  predetto  soggetto
obbligato, a  pena  di  decadenza,  entro  due  anni  dalla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  ovvero,   ove   previsto   dalla
specifica  disciplina  di  settore,  all'atto   della   dichiarazione
contenente gli elementi  per  la  determinazione  del  debito  o  del
credito d'imposta. 
    4. Qualora, al termine di  un  procedimento  giurisdizionale,  il
soggetto obbligato  al  pagamento  dell'accisa  sia  condannato  alla
restituzione a terzi di somme indebitamente  percepite  a  titolo  di
rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal  predetto  soggetto
obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. 
    5. Sulle somme da rimborsare  sono  dovuti  gli  interessi  nella
misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284  del  codice  civile,  a
decorrere dalla data di presentazione  della  relativa  richiesta  di
rimborso. 
    6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in  consumo  possono
dar luogo  a  rimborso  della  stessa,  su  richiesta  dell'operatore
nell'esercizio dell'attivita' economica da lui  svolta,  quando  sono
trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso  compete
anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
ottenga un prodotto per il quale  e'  dovuta  l'accisa  di  ammontare
inferiore a quella pagata sui singoli  componenti.  La  richiesta  di
rimborso e' presentata, a pena di decadenza,  entro  due  anni  dalla
data in cui sono state effettuate le predette operazioni. 
    7. Il rimborso puo'  essere  concesso  anche  mediante  accredito
dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento  dell'accisa  ovvero
mediante altra modalita'  prevista  dalla  disciplina  relativa  alla
singola agevolazione. In caso  di  dichiarazioni  infedeli,  volte  a
ottenere il rimborso  per  importi  superiori  a  quelli  dovuti,  si
applicano le  sanzioni  previste  per  la  sottrazione  dei  prodotti
all'accertamento e al pagamento dell'imposta. 
    8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari  ad  euro
30"; 
      c) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  15.  (Recupero  dell'accisa  e  prescrizione  del  diritto
all'imposta).  -  1.  Le  somme  dovute  a  titolo   di   imposta   o
indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la  procedura  di
riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici  notificano,  con
le modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del presente  testo
unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento  un  termine
di trenta giorni, decorrente  dalla  data  di  perfezionamento  della
notificazione. 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  4,
l'avviso di pagamento di cui al comma  1  del  presente  articolo  e'
notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  nel  termine  di
cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme
dovute a  titolo  di  imposta  o  dell'indebita  restituzione  ovvero
dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa  in  un
impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di
violazione  delle  disposizioni  stabilite  in  materia  di   tributi
previsti dal presente testo  unico  per  cui  sussiste  l'obbligo  di
denuncia all'autorita' giudiziaria. 
    3. Il termine di prescrizione per  il  recupero  del  credito  da
parte  dell'Agenzia  e'  di  cinque  anni  ovvero,  limitatamente  ai
tabacchi lavorati, di dieci anni. 
    4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per  i  prodotti
che si trovano in regime sospensivo, diversi dai  tabacchi  lavorati,
il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data  del  verbale  di
constatazione delle deficienze medesime. 
    5. La prescrizione del credito  d'imposta  e'  interrotta  quando
viene esercitata l'azione  penale;  in  questo  caso  il  termine  di
prescrizione decorre dal passaggio in giudicato  della  sentenza  che
definisce il giudizio penale. 
    6. Sempreche' non  siano  iniziate  attivita'  amministrative  di
accertamento delle quali i soggetti alle  stesse  sottoposti  abbiano
avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i  documenti
prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta
devono essere conservati per  cinque  anni  successivi  a  quello  di
imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. 
    7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari  ad
euro 30"; 
      d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19. (Accertamento delle violazioni). - 1. La  constatazione
delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia  di  tributi
previsti dal presente testo unico compete ai funzionari  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali  indicati
nel capo II del titolo II della legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  nei
limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed  e'  effettuata  mediante
processo verbale. 
    2. I processi verbali di constatazione di violazioni per le quali
sussiste  l'obbligo  di  denuncia  all'autorita'   giudiziaria   sono
trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia  alla  competente  autorita'
giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente  all'accertamento
dell'imposta e alla  sua  liquidazione.  Quest'ultimo  provvede  alla
tempestiva trasmissione degli atti  emessi  alla  predetta  autorita'
giudiziaria   e   alla   comunicazione    a    quest'ultima,    anche
successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. 
    3. I processi verbali di constatazione di violazioni  diverse  da
quelle di cui al comma 2 sono trasmessi  dagli  agenti  verbalizzanti
all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento  dell'imposta  e
alla sua liquidazione. 
    4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le  ipotesi  in  cui
sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni
dalla  notificazione  del  processo  verbale  di   constatazione   al
destinatario, quest'ultimo puo' comunicare  all'ufficio  dell'Agenzia
procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di  particolare
e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso  ufficio  prima  della
notificazione dell'avviso di pagamento di  cui  all'articolo  15  del
presente testo unico e dell'atto di contestazione  o  di  irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. 
    5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio regionale dei  monopoli  di
Stato   sono   competenti   per   l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative relative alle violazioni  accertate  nel  loro  ambito
territoriale"; 
      e) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
    «Art. 19-bis. (Utilizzo della posta elettronica  certificata).  -
1. L'invio di tutti  gli  atti  e  le  comunicazioni  previsti  dalle
disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal  presente  testo
unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui  all'articolo  15,
comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di  seguito  denominata  PEC,  ha
valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti  atti  e  comunicazioni  mediante  raccomandata
postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli  137
e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un
messo speciale autorizzato dall'ufficio competente. 
    2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti  al  pagamento
dell'imposta  nonche'  quelli  che  intendono  iniziare  un'attivita'
subordinata al  rilascio  di  una  licenza  o  di  un'autorizzazione,
comunque denominata, previste dal  presente  testo  unico  comunicano
preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC"; 
      f) dopo l'articolo 24-bis e' inserito il seguente: 
    "Art. 24-ter. (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio  commerciale
usato come carburante e' assoggettato ad  accisa  con  l'applicazione
dell'aliquota prevista  per  tale  impiego  dal  numero  4-bis  della
tabella A allegata al presente testo unico. 
    2. Per gasolio commerciale usato come carburante  si  intende  il
gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione  di  quelli  di  categoria
euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di  altro
titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per  i  seguenti
scopi: 
      a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 
        1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo  nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
        2) persone fisiche  o  giuridiche  munite  della  licenza  di
esercizio dell'autotrasporto di cose  in  conto  proprio  e  iscritte
nell'elenco appositamente istituito; 
        3)  imprese  stabilite  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
europea,  in  possesso  dei  requisiti  previsti   dalla   disciplina
dell'Unione   europea   per   l'esercizio   della   professione    di
trasportatore di merci su strada; 
      b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 
        1)  enti  pubblici  o  imprese  pubbliche  locali   esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione; 
        2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza
statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 
        3) imprese esercenti autoservizi di  competenza  regionale  e
locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
        4)  imprese  esercenti   autoservizi   regolari   in   ambito
comunitario di cui al regolamento (CE) n.  1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
    3.  E'  considerato  altresi'  gasolio  commerciale  il   gasolio
impiegato per attivita'  di  trasporto  di  persone  svolta  da  enti
pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 
    4.  Il  rimborso  dell'onere  conseguente  alla  maggiore  accisa
applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura  pari  alla
differenza  tra  l'aliquota  di  accisa  sul   gasolio   usato   come
carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui  al  comma  1  del
presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti  di  cui
ai commi 2  e  3  presentano  apposita  dichiarazione  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  entro  il  mese
successivo alla scadenza  di  ciascun  trimestre  solare  in  cui  e'
avvenuto il consumo del gasolio commerciale. 
    5. Il credito  spettante  ai  sensi  del  comma  4  del  presente
articolo  e'  riconosciuto,  mediante   la   compensazione   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  entro
il 31 dicembre  dell'anno  solare  successivo  a  quello  in  cui  il
medesimo  credito  e'  sorto  per  effetto   del   provvedimento   di
accoglimento o  del  decorso  del  termine  di  sessanta  giorni  dal
ricevimento della dichiarazione. 
    6. In alternativa a quanto  previsto  dal  comma  5,  il  credito
spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro"; 
      g) all'articolo 25: 
        1) al comma 4, primo periodo: 
          1.1) dopo la parola: "denuncia" sono inserite le  seguenti:
", in possesso del provvedimento autorizzativo  rilasciato  ai  sensi
delle disposizioni  in  materia  di  installazione  ed  esercizio  di
impianti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,"; 
          1.2) dopo le parole: "revoca, e" sono inserite le seguenti:
", fatta eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di  gas
naturale impiegato come carburante,"; 
        2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli impianti
di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come  carburante,
gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera  b),  annotano  nel
registro di  carico  e  scarico  rispettivamente  i  quantitativi  di
prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante
dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine  di
distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata,  per
ciascun  tipo  di  carburante  erogato;  al  momento  della  chiusura
annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione,  i
medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli un prospetto  riepilogativo  dei  dati  relativi  alla
movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con  evidenziazione
delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 
    4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei  monopoli  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
presentazione dei dati  di  cui  al  comma  4-bis  nonche'  dei  dati
relativi ai livelli  e  alle  temperature  dei  serbatoi  installati,
esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del  registro  di
carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui  al  comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I  medesimi
esercenti  garantiscono,   anche   tramite   soggetti   appositamente
delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei  poteri  di
cui  all'articolo  18,  comma  2,  entro   ventiquattro   ore   dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase  di  accesso,
presso l'impianto  sottoposto  a  verifica  e'  resa  disponibile  la
relativa documentazione contabile"; 
      h) all'articolo 27, comma 3,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: "ovvero  impiegati  come  combustibile  per
riscaldamento o come carburante, usi per  i  quali  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 21"; 
      i) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 28. (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). -  1.
La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi  e
del vino  nonche'  la  fabbricazione  della  birra  e  delle  bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate  in  regime
di deposito fiscale.  Le  attivita'  di  fabbricazione  dei  prodotti
sottoposti  ad  accisa  in   regime   sospensivo   sono   consentite,
subordinatamente al  rilascio  della  licenza  di  esercizio  di  cui
all'articolo 63, nei seguenti impianti: 
      a) nel settore dell'alcole etilico: 
        1) le distillerie; 
        2) gli opifici di rettificazione; 
      b)  nel  settore   dei   prodotti   alcolici   intermedi:   gli
stabilimenti di produzione; 
      c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi  opifici
di condizionamento; 
      d)  nel  settore  del  vino,  fatto   salvo   quanto   previsto
nell'articolo 37, comma 1, e nel  settore  delle  bevande  fermentate
diverse dal vino e dalla birra: le  cantine  e  gli  stabilimenti  di
produzione. 
    2. Il regime del deposito fiscale puo' essere autorizzato, quando
e' funzionale  a  soddisfare  oggettive  condizioni  di  operativita'
dell'impianto, nei casi seguenti: 
      a) opifici promiscui di trasformazione e di condizionamento nel
settore dell'alcole etilico; 
      b) impianti e opifici  di  solo  condizionamento  dei  prodotti
soggetti ad accisa; 
      c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; 
      d)   magazzini   delle   distillerie   e   degli   opifici   di
rettificazione ubicati fuori dei predetti impianti; 
      e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento
di birra ubicati fuori dei predetti impianti; 
      f) impianti di condizionamento e depositi di vino e di  bevande
fermentate  diverse  dal  vino   e   dalla   birra   che   effettuano
movimentazioni intracomunitarie; 
      g) fabbriche di birra con  produzione  annua  non  superiore  a
10.000 ettolitri; 
      h)  depositi  doganali   autorizzati   a   custodire   prodotti
sottoposti ad accisa. 
    3.  La  gestione  in  regime  di  deposito  fiscale  puo'  essere
autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di  prodotti
soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui  al
comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo  risponde  ad
adeguate esigenze economiche. 
    4. L'esercizio dei depositi  fiscali  autorizzati  ai  sensi  dei
commi 2  e  3  e'  subordinato  al  rilascio  della  licenza  di  cui
all'articolo 63. 
    5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma  3,  in  relazione
alla quantita' massima di  prodotti  che  puo'  essere  detenuta  nel
deposito  fiscale,  e'  dovuta  nelle   seguenti   misure,   riferite
all'ammontare dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: 
      a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al  comma
1 e per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g); 
      b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini;  per
gli esercenti che hanno aderito alla tenuta dei  dati  relativi  alle
contabilita' dei  prodotti  esclusivamente  in  forma  telematica  si
applica quanto indicato alla lettera a). 
    6. La cauzione di cui  al  comma  5  e'  dovuta  in  misura  pari
all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e
muniti di contrassegno fiscale. 
    7. Nei recinti dei depositi fiscali non possono  essere  detenuti
prodotti alcolici ad imposta  assolta,  eccetto  quelli  strettamente
necessari  per  il  consumo  aziendale,  stabiliti  per  quantita'  e
qualita' dal competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli"; 
      l) all'articolo 35: 
        1) al comma 1: 
          1.1) al terzo periodo,  dopo  la  parola:  "derivata"  sono
inserite le seguenti: ", con esclusione degli zuccheri  contenuti  in
bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta"; 
          1.2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato."; 
        2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Per il controllo della produzione sono installati  misuratori
delle materie prime  nonche'  contatori  per  la  determinazione  del
numero degli imballaggi preconfezionati e  delle  confezioni  e,  nei
casi  previsti,  della  birra  a  monte  del  condizionamento  e  dei
semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il  prodotto
e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia"; 
        3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il condizionamento della birra puo' essere  effettuato  anche
in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di
imbottigliamento gestiti in regime di deposito  fiscale,  presso  cui
sono installati i contatori per la determinazione  del  numero  degli
imballaggi preconfezionati e delle confezioni"; 
        4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Per le fabbriche che hanno una  potenzialita'  di  produzione
mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta'  dell'Agenzia
stipulare convenzioni di  abbonamento,  valevoli  per  un  anno,  con
corresponsione  dell'accisa  convenuta   in   due   rate   semestrali
anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis"; 
        5) al comma 6, lettera a), la  parola:  "due"  e'  sostituita
dalla seguente: "tre"; 
      m) all'articolo 36, comma 4, la parola: "Negli"  e'  sostituita
dalle  seguenti:  "Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   1-bis
dell'articolo 37, negli"; 
      n) all'articolo 37, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero, fermi restando  i
vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno
dell'Unione europea, la circolazione del vino  nel  territorio  dello
Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti
dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per  i  trasporti
che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.  Gli  obblighi
di contabilizzazione annuale dei dati di produzione  e  di  redazione
dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati
e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali
di vino mediante  le  dichiarazioni  obbligatorie  e  la  tenuta  dei
registri,  compresa  la  rilevazione  delle  giacenze  effettive   in
occasione  della  chiusura  annua   dei   conti,   disciplinati   dal
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009"; 
      o) alla tabella A: 
        1) dopo il numero 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro  403,22
per mille litri"; 
        2) il numero 9 e' sostituito dal seguente: 
      "9. Produzione di forza motrice con motori fissi, azionati  con
prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno
di   delimitati   stabilimenti   industriali,   agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e
cantieri di costruzione  e  azionamento  di  macchine  impiegate  nei
porti, non  ammesse  alla  circolazione  su  strada,  destinate  alla
movimentazione di merci per operazioni di  trasbordo:  30  per  cento
aliquota normale"». 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5. (Dichiarazione integrativa a favore e  ravvedimento).  -
1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 2, i  commi  8  e  8-bis  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    "8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma   restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472, le dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta  possono  essere
integrate per correggere errori od  omissioni,  compresi  quelli  che
abbiano determinato l'indicazione di  un  maggiore  o  di  un  minore
imponibile o,  comunque,  di  un  maggiore  o  di  un  minore  debito
d'imposta ovvero di un maggiore o  di  un  minore  credito,  mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a  quelli  approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    8-bis. L'eventuale credito  derivante  dal  minor  debito  o  dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui  al  comma  8
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Ferma  restando  in  ogni
caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo  per
i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia  presentata
oltre il termine prescritto per la presentazione della  dichiarazione
relativa al periodo  d'imposta  successivo,  il  credito  di  cui  al
periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai  sensi
del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  per
eseguire il versamento di  debiti  maturati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata   la
dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione  relativa
al  periodo  d'imposta  in  cui  e'   presentata   la   dichiarazione
integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito  o  dal
maggiore credito risultante dalla  dichiarazione  integrativa.  Resta
ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere,
anche in sede di accertamento o di  giudizio,  eventuali  errori,  di
fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione  tributaria,
determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un  maggiore
debito d'imposta o, comunque, di un minore credito"; 
      b) all'articolo 8: 
        1) al comma 6, le parole: "all'articolo 2, commi 7, 8,  8-bis
e 9" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2, commi 7 e 9"; 
        2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      "6-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni  e  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472,  le  dichiarazioni  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi
quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o  di  un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un  minore  debito
d'imposta  ovvero  di  una  maggiore  o  di  una   minore   eccedenza
detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare,  secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione, non oltre i termini  stabiliti  dall'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
      6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito  o  dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni  di  cui
al comma  6-bis,  presentate  entro  il  termine  prescritto  per  la
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica  o  di  dichiarazione   annuale,   ovvero   utilizzato   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per  cui
e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti  di  cui  agli
articoli  30  e  34,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso. 
      6-quater. L'eventuale credito  derivante  dal  minor  debito  o
dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di
cui al comma 6-bis, presentate oltre il  termine  prescritto  per  la
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per  l'anno
per cui e' presentata la dichiarazione integrativa,  i  requisiti  di
cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati  a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa
al  periodo  d'imposta  in  cui  e'   presentata   la   dichiarazione
integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito  o  dal
maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 
      6-quinquies. Resta ferma in ogni caso per  il  contribuente  la
possibilita' di far valere,  anche  in  sede  di  accertamento  o  di
giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione  tributaria,  determinando  l'indicazione   di   un
maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque,  di
una minore eccedenza detraibile". 
    1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e
alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli"; 
      b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva  la  notifica
di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche  per
i tributi doganali e per le accise  amministrati  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli.". 
    2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'alinea, le parole: "degli  articoli  2,  comma  8"  sono
sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2, comma  8,  e  8,  comma
6-bis"; 
      b) alla lettera b), le parole: "agli elementi" sono  sostituite
dalle seguenti: "ai soli elementi". 
    2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
      "c) le ritenute alla fonte a  titolo  di  acconto  operate  sui
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e  su  quelli
tassati separatamente. Le ritenute  operate  nell'anno  successivo  a
quello di competenza dei redditi e anteriormente  alla  presentazione
della   dichiarazione   dei   redditi   possono   essere   scomputate
dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei  redditi
o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo  d'imposta  nel
quale sono state operate. Le ritenute operate dopo  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano  dall'imposta  relativa
al periodo d'imposta  nel  quale  sono  state  operate.  Le  ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti". 
    2-ter. Al primo periodo del terzo comma dell'articolo 25-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
dopo le parole: "purche' gia' operata al momento della  presentazione
della  dichiarazione  annuale"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  o,
alternativamente, dall'imposta relativa al  periodo  di  imposta  nel
quale e' stata operata"». 
    Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
    «Art. 5-bis. (Definizione delle controversie in materia di accise
e di IVA afferente). - 1. Al  fine  di  agevolare  la  soluzione  del
contenzioso pendente  in  materia  di  accise  e  di  IVA  afferente,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a  definire  con
transazioni, entro il 30 settembre 2017,  le  liti  fiscali  pendenti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  aventi  ad  oggetto  il  recupero  dell'accisa  su
prodotti  energetici,  alcol  e  bevande  alcoliche,  alle   seguenti
condizioni: 
      a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a  fatti
verificatisi anteriormente al 1º aprile 2010; 
      b) al soggetto passivo d'imposta e' data facolta' di estinguere
la pretesa tributaria procedendo al pagamento,  da  effettuare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  stipula  della  transazione,  di  un
importo almeno pari al 20 per  cento  dell'accisa  e  della  relativa
imposta sul valore aggiunto per cui e' causa, senza corresponsione di
interessi, indennita' di mora e sanzioni. 
    2. E' consentito al soggetto passivo d'imposta di  effettuare  il
pagamento dell'importo  dovuto  di  cui  al  comma  1  mediante  rate
annuali, non superiori a sette, previa  comunicazione  al  competente
Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la  medesima
scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono
dovuti gli interessi nella misura stabilita  dall'articolo  1284  del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il  recupero  delle
imposte nei confronti del responsabile del reato. 
    3. I contenziosi di cui al  comma  1,  alinea,  sono  sospesi,  a
richiesta  del  soggetto  obbligato,  per  il  quale   ricorrano   le
condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente  articolo.  Il  pagamento  di  quanto
previsto determina l'estinzione delle liti fiscali  pendenti  a  tale
titolo, in ogni stato e grado di giudizio. 
    4. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  solo
qualora sia stato  definito  il  procedimento  penale,  eventualmente
instaurato per i medesimi  fatti  dai  quali  deriva  il  contenzioso
fiscale, senza che sia stata pronunciata  una  sentenza  di  condanna
passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello
stesso soggetto obbligato». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, alinea: 
        le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite  dalle
seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»; 
        la  parola:   «incluse»   e'   sostituita   dalla   seguente:
«comprese»; 
        le parole da: «, anche» fino a: «del  1973»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato
in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017,  gli
interessi nella misura di  cui  all'articolo  21,  primo  comma,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973.  Fermo
restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve
essere versato nell'anno 2017 e il restante 30  per  cento  nell'anno
2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per   l'importo   da   versare
distintamente in ciascuno dei due anni, in rate  di  pari  ammontare,
nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»; 
      al comma 2: 
        le  parole:  «novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 marzo 2017»; 
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro  la  stessa
data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare,  con  le  predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»; 
      al comma 3: 
        le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»; 
        le parole da: «; in ogni caso» fino alla fine del comma  sono
sostituite dalle seguenti: «, attenendosi ai seguenti criteri: 
          a) per l'anno 2017,  la  scadenza  delle  singole  rate  e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
          b) per l'anno 2018,  la  scadenza  delle  singole  rate  e'
fissata nei mesi di aprile e settembre»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Ai fini di cui al comma  1,  l'agente  della  riscossione
fornisce ai  debitori  i  dati  necessari  a  individuare  i  carichi
definibili ai sensi dello stesso comma 1: 
      a) presso i propri sportelli; 
      b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. 
    3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con
posta ordinaria, avvisa il debitore dei  carichi  affidati  nell'anno
2016 per i quali, alla data del 31 dicembre  2016,  gli  risulta  non
ancora  notificata  la   cartella   di   pagamento   ovvero   inviata
l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero  notificato
l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma  1,  del  medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti  piani
di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, la preclusione della  rateizzazione
di cui al comma 4,  ultimo  periodo,  non  opera  se,  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano  trascorsi
meno di sessanta giorni dalla data  di  notifica  della  cartella  di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo  29,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»; 
      al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresi'
sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al
comma 1, fino alla scadenza della prima  o  unica  rata  delle  somme
dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da  precedenti  dilazioni
in essere relativamente alle rate di tali dilazioni  in  scadenza  in
data successiva al 31 dicembre 2016»; 
      al comma 8: 
        alla lettera a), la parola:  «inclusi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «compresi»; 
        alla lettera b), la parola:  «incluse»  e'  sostituita  dalla
seguente: «comprese»; 
      dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione agevolata di cui
al comma 1 i carichi  affidati  agli  agenti  della  riscossione  che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata
dai debitori ai sensi del capo II,  sezione  prima,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
    9-ter. Nelle proposte di accordo  o  del  piano  del  consumatore
presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27  gennaio
2012,  n.  3,  i  debitori  possono  estinguere   il   debito   senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui  all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero  le  sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  di  cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio  1999,
n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche  falcidiato,  nelle
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore»; 
      al comma 10: 
        alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno
2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera  a),  delle  decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE,
Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»; 
        alla lettera b), le parole: «dell'articolo 14 del regolamento
CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»; 
        la lettera e) e' soppressa; 
        dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      «e-bis) le  altre  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
violazioni tributarie o per violazione  degli  obblighi  relativi  ai
contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»; 
      il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    «11. Per le sanzioni amministrative  per  violazioni  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689»; 
      al comma 12, le parole:  «31  dicembre  2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2019»; 
      dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
    «12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190,  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   "Le
comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti
della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa' del Gruppo Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per  i  ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019  e,  per
quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2019"»; 
      al comma 13, dopo  le  parole:  «procedura  concorsuale,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' in tutte le procedure di  composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto  16  marzo
1942, n. 267,»; 
      dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
    «13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente  articolo
puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato». 
    Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 6-bis. (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - 1.
All'articolo 63,  secondo  comma,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  le
parole: "decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545" sono  inserite
le seguenti: ", o ai professionisti  di  cui  alla  norma  UNI  11511
certificati e qualificati ai sensi della legge 14  gennaio  2013,  n.
4,". 
    Art. 6-ter. (Definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e
degli  enti  locali).  -  1.  Con  riferimento  alle  entrate,  anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane
e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di  ingiunzione
fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,  di  cui  al
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000
al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della  riscossione  di
cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, con le forme previste  dalla  legislazione  vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a  disciplinare  le  entrate
stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle  predette  entrate.
Gli  enti  territoriali,   entro   trenta   giorni,   danno   notizia
dell'adozione  dell'atto   di   cui   al   primo   periodo   mediante
pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
    2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
      a) il numero di rate e  la  relativa  scadenza,  che  non  puo'
superare il 30 settembre 2018; 
      b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'
di avvalersi della definizione agevolata; 
      c) i termini  per  la  presentazione  dell'istanza  in  cui  il
debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
      d)  il  termine  entro  il  quale  l'ente  territoriale  o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
    3. A seguito della presentazione  dell'istanza,  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
    4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o  tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
    5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6. 
    6. Per le regioni a statuto speciale e per le  province  autonome
di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1: 
        al capoverso Art. 5-octies: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Resta impregiudicata la facolta'  di  presentare  l'istanza  se,  in
precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre  2015,  ai
soli fini di cui all'articolo 1, commi da  2  a  5,  della  legge  15
dicembre 2014, n. 186.»; 
        alla lettera b), la parola: «scadenti»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «che  scadono»,  dopo  le  parole:  «1º  gennaio  2015»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»  e  dopo  le  parole:
«oggetto della  procedura  stessa»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «2009/65/CE»  sono  inserite
le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  luglio
2009»; 
        alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo  5-quater  e
5-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli  articoli
5-quater e 5-quinquies»; 
        alla lettera f), le parole: «dall'articolo 4, comma 3,  della
legge 10  maggio  1976,  n.  249»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n.  249,
e successive modificazioni»; 
        alla lettera g): 
          al numero 1), le parole: «dalle lettere a), b) o  c)  dello
stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b) o
c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies»; 
          ai numeri  2)  e  3),  dopo  le  parole:  «suscettibili  di
generare tali redditi» e' inserito il seguente segno d'interpunzione:
«,» e le parole: «punto 1)» sono sostituite dalle  seguenti:  «numero
1)»; 
        alla lettera i), le  parole:  «del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227» sono soppresse, le parole: «, contanti» sono sostituite
dalle seguenti: «o denaro  contante»,  le  parole:  «lettera  a)  del
medesimo decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»
e le parole: «5-septies del medesimo decreto-legge»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5-septies»; 
      al comma 3: 
        all'alinea: 
          al secondo periodo,  le  parole:  «,  come  modificata  dal
presente articolo» sono soppresse; 
          dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Resta
impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza,
e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini  di
cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto.»; 
          al terzo periodo,  dopo  le  parole:  «al  portatore»  sono
inserite le seguenti: «, si presume, salva prova contraria, che  essi
siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di
violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di  violazioni
relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,  commesse
nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e»; 
        alla lettera a), le parole: «, del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227» sono soppresse; 
        alla lettera b), le parole: «presso le quali» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle quali»; 
        alla lettera c), le parole:  «provvedono  entro  la  data  di
presentazione della relazione e dei documenti allegati al  versamento
dei contanti e al deposito valori» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«provvedono, entro la data di presentazione  della  relazione  e  dei
documenti allegati, al versamento dei  contanti  e  al  deposito  dei
valori» e le parole: «su una  relazione  vincolata»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in un rapporto vincolato»; 
        i commi 4 e 5 sono rinumerati, rispettivamente, come commi  2
e 3; 
        al comma  4,  rinumerato  come  comma  2,  le  parole:  «come
modificato dal presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«introdotto dal comma 1 del presente articolo»  ed  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per i contribuenti che  si  sono  avvalsi
delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a  5-septies  del
decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 227 del 1990, introdotti dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in  caso
di omissione degli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del
medesimo   decreto-legge   n.   167   del   1990,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i  periodi  d'imposta
successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli  adempimenti
connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del  2014,
a condizione  che  gli  adempimenti  medesimi  siano  eseguiti  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.»; 
        al comma 5, rinumerato come comma 3, al capoverso 17-bis,  la
parola:  «effettive»  e'  soppressa  e  la  parola:  «creazione»   e'
sostituita dalla seguente: «formazione». 
    Al capo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 7-bis. (Introduzione di indici sintetici  di  affidabilita'
per la promozione dell'osservanza  degli  obblighi  fiscali,  per  la
semplificazione degli adempimenti e per la  contestuale  soppressione
della disciplina degli studi  di  settore).  -  1.  A  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2017,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuati  indici
sintetici di affidabilita' fiscale  cui  sono  collegati  livelli  di
premialita' per i contribuenti  piu'  affidabili,  anche  consistenti
nell'esclusione o nella riduzione dei termini per  gli  accertamenti,
al fine di promuovere l'adempimento degli  obblighi  tributari  e  il
rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione  finanziaria
e i contribuenti. 
    2. Contestualmente all'adozione degli indici di cui  al  comma  1
cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei  tributi,  le
disposizioni relative agli studi di  settore  previsti  dall'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e  ai  parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. 
    Art. 7-ter. (Esenzione  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione
dal vincolo di riduzione  delle  spese  di  funzionamento).  -  1.  A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, non trova applicazione, nel limite di 1 milione
di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017, per l'Autorita' nazionale anticorruzione, il  vincolo
di riduzione delle spese di funzionamento  di  cui  all'articolo  19,
comma 3, lettera  c),  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114.
Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  derivanti  dal  primo
periodo in termini di fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,  nella
misura di 1 milione di euro per l'esercizio 2016 e di 10  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'esercizio   2017,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    Art.  7-quater.  (Disposizioni  in  materia  di   semplificazione
fiscale). - 1. All'articolo 32, primo comma, numero 2),  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "o compensi" sono soppresse; 
      b) dopo le parole: "rapporti od operazioni"  sono  inserite  le
seguenti:  "per  importi  superiori  a  euro  1.000  giornalieri   e,
comunque, a euro 5.000 mensili". 
    2. All'articolo 110, comma 2, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: "La conversione  in  euro  dei  saldi  di  conto  delle
stabili organizzazioni  all'estero  si  effettua  secondo  il  cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili  e  le
differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio  precedente  non
concorrono  alla  formazione  del  reddito.  Per   le   imprese   che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita  la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria   con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti". 
    3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2016.
Sono fatti  salvi  i  comportamenti  pregressi  posti  in  essere  in
conformita' alle disposizioni introdotte dal comma 2. 
    4. L'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio
relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia
concorso alla formazione del reddito imponibile,  e'  riassorbito  in
cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
    5. All'articolo 54, comma 5, secondo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  "alimenti  e
bevande" sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  le  prestazioni  di
viaggio e trasporto,". La disposizione di cui al  periodo  precedente
si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2017. 
    6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile  e
alle modalita' di notificazione previste dalle  norme  relative  alle
singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente
comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese  individuali  o  costituite  in
forma societaria e ai  professionisti  iscritti  in  albi  o  elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere  effettuata  direttamente
dal competente ufficio con le modalita' previste dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  all'indirizzo  del
destinatario risultante  dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono  consentite
la consultazione telematica e l'estrazione, anche in  forma  massiva,
di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di  consegna  decorsi  almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo  di
posta elettronica del destinatario non risulta valido  o  attivo,  la
notificazione  deve  essere  eseguita  mediante  deposito  telematico
dell'atto  nell'area  riservata  del  sito  internet  della  societa'
InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello  stesso  sito,  per  la
durata  di  quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'   notizia   al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.  Ai  fini
del  rispetto  dei  termini   di   prescrizione   e   decadenza,   la
notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione  temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione   del
messaggio, mentre per il destinatario si  intende  perfezionata  alla
data di avvenuta consegna contenuta nella  ricevuta  che  il  gestore
della casella  di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario
trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo  precedente,  nel
quindicesimo  giorno  successivo   a   quello   della   pubblicazione
dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle
more  della  piena   operativita'   dell'anagrafe   nazionale   della
popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati  ad
avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da  inserire
nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro  che  ne
facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica  certificata
di uno dei soggetti di cui all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  del  coniuge,  di  un
parente o affine entro  il  quarto  grado  di  cui  all'articolo  63,
secondo comma, secondo periodo, del presente decreto,  specificamente
incaricati di ricevere le  notifiche  per  conto  degli  interessati,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Nelle  ipotesi  di  cui   al   periodo
precedente, l'indirizzo dichiarato nella  richiesta  ha  effetto,  ai
fini delle notificazioni,  dal  quinto  giorno  libero  successivo  a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta  stessa.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato
la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo  tentativo
di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se  anche  a
seguito di tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di  posta  elettronica  del
contribuente  non  risulta  valido  o   attivo,   si   applicano   le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e  degli  altri
atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese
le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del  presente
comma e quelle del  codice  di  procedura  civile  dalle  stesse  non
modificate,  con  esclusione  dell'articolo  149-bis  del  codice  di
procedura civile". 
    7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6  si  applicano   alle
notificazioni degli avvisi e degli altri atti che  per  legge  devono
essere notificati ai  contribuenti  effettuate  a  decorrere  dal  1º
luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e  gli  altri  atti  che  per
legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017  la  disciplina
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  di
cui al settimo comma dell'articolo  60  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto  dal  comma  6
del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    9. All'articolo 26, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: "risultante
dagli elenchi"  fino  alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del destinatario risultante  dall'indice  nazionale  degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero,  per  i
soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere
un  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata   da   inserire
nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della  richiesta.  In
tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
    10. Per soddisfare l'esigenza di massima  tutela  giurisdizionale
del debitore iscritto a ruolo,  le  notificazioni  delle  cartelle  e
degli altri atti della riscossione relative alle imprese  individuali
o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in  albi
o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la  notificazione
all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata,   eventualmente
eseguite nel periodo dal 1º giugno  2016  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto con  modalita'
diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate  mediante
invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
e i termini di impugnazione  degli  stessi  atti  decorrono,  in  via
esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione. 
    11.  La  notificazione  degli  atti  relativi   alle   operazioni
catastali e alle correlate sanzioni,  che  per  legge  devono  essere
notificate ai soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento,
puo' essere eseguita direttamente dal competente ufficio,  oltre  che
con le modalita' gia' previste dalle disposizioni  vigenti,  anche  a
mezzo di posta elettronica certificata, con le modalita' previste dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  all'indirizzo  risultante   dagli   elenchi
istituiti a tale fine dalla legge. 
    12. Per le notificazioni di cui al  comma  11,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche  amministrazioni
la notificazione  puo'  essere  effettuata  all'indirizzo  risultante
dall'indice degli indirizzi  della  pubblica  amministrazione  e  dei
gestori di pubblici servizi, di cui  all'articolo  6-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
    13.  Le  disposizioni  dei  commi  11  e  12  si  applicano  alle
notificazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2017. 
    14. All'articolo 4, comma 6-quater, del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  le
parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo". 
    15. La disposizione di cui al comma 14  si  applica  a  decorrere
dall'anno 2017, con riferimento alle  certificazioni  riguardanti  il
periodo d'imposta 2016. 
    16. All'articolo 37, comma 11-bis,  del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "I  termini
per la trasmissione dei documenti e delle informazioni  richiesti  ai
contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da  altri  enti  impositori
sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre,  esclusi  quelli  relativi
alle richieste effettuate  nel  corso  delle  attivita'  di  accesso,
ispezione e verifica, nonche' delle procedure  di  rimborso  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto.". 
    17. Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta
giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1,  comma  412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il  pagamento  delle  somme
dovute,  rispettivamente,  a   seguito   dei   controlli   automatici
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito  dei
controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica  n.  600  del  1973  e  della
liquidazione delle imposte  sui  redditi  assoggettati  a  tassazione
separata. 
    18.  I  termini  di  sospensione  relativi  alla   procedura   di
accertamento con adesione si intendono cumulabili con il  periodo  di
sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale. 
    19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,  le  parole:
"entro il 16 giugno" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  30
giugno", le parole: "entro il giorno  16",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno" e  le  parole:  ",
compresa quella unificata,", ovunque ricorrono,  sono  soppresse.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto  a  decorrere
dal 1º gennaio 2017. 
    20. Agli articoli 6, comma 1, e  7,  comma  1,  lettera  b),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, le parole: "per il pagamento delle somme dovute
in base alla dichiarazione unificata annuale" sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 17, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435". 
    21. All'articolo 16 del decreto del  Ministro  delle  finanze  24
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  30
dicembre 1993, la lettera c) e' abrogata. 
    22.  La  disposizione  di  cui  al  comma  21  si  applica   alle
comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire  dal  1º
gennaio 2017. 
    23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Gli  obblighi  di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1  non
sussistono altresi' per gli immobili situati all'estero per  i  quali
non siano intervenute variazioni nel  corso  del  periodo  d'imposta,
fatti salvi  i  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore  degli
immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214.". 
    24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, e' sostituito dal seguente: 
    "3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione  del  contratto
di  locazione  si  applica  l'articolo  69  del  testo  unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131.  La  mancata
presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto
non  comporta  la  revoca  dell'opzione   esercitata   in   sede   di
registrazione del contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente
abbia mantenuto un comportamento coerente con la volonta'  di  optare
per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti
e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo  quadro  della
dichiarazione dei redditi. In caso  di  mancata  presentazione  della
comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione della cedolare  secca,  entro  trenta  giorni  dal
verificarsi dell'evento, si applica la sanzione  nella  misura  fissa
pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e'  presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni". 
    25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di bollo per  gli
assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, in alternativa alle modalita' di dichiarazione  e  versamento
ivi  disciplinate,  possono  utilizzare,  su  opzione,  le  modalita'
previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo  virtuale  di
cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  642  del  1972.  Con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per l'esercizio
dell'opzione. 
    26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017. 
    27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) salvo quanto previsto alla lettera e), numero 3), le parole:
"mancato rinnovo", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
"revoca"; 
      b) all'articolo  115,  comma  4,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende
tacitamente rinnovata per un  altro  triennio  a  meno  che  non  sia
revocata,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione  dell'opzione.  La  disposizione  di  cui  al   periodo
precedente si applica al termine di ciascun triennio."; 
      c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo  periodo  e'  sostituito
dai  seguenti:  "Al  termine  del  triennio  l'opzione   si   intende
tacitamente rinnovata per un  altro  triennio  a  meno  che  non  sia
revocata,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione  dell'opzione.  La  disposizione  di  cui  al   periodo
precedente si applica al termine di  ciascun  triennio.  In  caso  di
rinnovo tacito dell'opzione la  societa'  o  ente  controllante  puo'
modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell'articolo 124,  comma
4, per l'eventuale attribuzione delle perdite  residue,  in  caso  di
interruzione anticipata  della  tassazione  di  gruppo  o  di  revoca
dell'opzione,  alle   societa'   che   le   hanno   prodotte,   nella
dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo   d'imposta   a
decorrere dal quale si intende rinnovare l'opzione.  Nel  caso  venga
meno il requisito del controllo di cui al comma 1 si  determinano  le
conseguenze di cui all'articolo 124."; 
      d) all'articolo 124: 
        1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
"In alternativa a quanto  previsto  dal  primo  periodo,  le  perdite
fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo  122  sono
attribuite alle societa' che le hanno prodotte  al  netto  di  quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del  controllo
secondo i criteri stabiliti dai  soggetti  interessati.  Il  criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione  delle  perdite  residue,  in
caso di interruzione anticipata  della  tassazione  di  gruppo,  alle
societa' che  le  hanno  prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle
entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in
caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma
3."; 
        2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis. Entro lo  stesso  termine  previsto  dal  comma  2,  la
societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare  all'Agenzia
delle entrate l'importo delle perdite residue  attribuito  a  ciascun
soggetto"; 
      e) all'articolo 125: 
        1) al comma 1, le parole: "l'opzione rinnovata  non  riguardi
entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b)" sono sostituite
dalle seguenti: "la revoca riguardi almeno una delle societa' di  cui
alla predetta lettera b)"; 
        2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La
societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare  all'Agenzia
delle entrate l'importo delle perdite residue  attribuite  a  ciascun
soggetto,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione della revoca."; 
        3)  al  comma  3,  le  parole:  "il  mancato  rinnovo"   sono
sostituite dalle seguenti: "la revoca"; 
      f) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Permanendo  il  requisito  del  controllo,   come   definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131  ha  durata  per
cinque esercizi del soggetto  controllante  ed  e'  irrevocabile.  Al
termine del quinquennio l'opzione si  intende  tacitamente  rinnovata
per il successivo triennio a meno che non sia  revocata,  secondo  le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La
disposizione di cui al periodo precedente si applica  al  termine  di
ciascun triennio"; 
      g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo e'  sostituito
dai seguenti: "L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi  sociali.
Al termine del decennio l'opzione si  intende  tacitamente  rinnovata
per un altro decennio  a  meno  che  non  sia  revocata,  secondo  le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La
disposizione di cui al periodo precedente si applica  al  termine  di
ciascun decennio". 
    28. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
decreto,   adegua   le   vigenti   disposizioni   ministeriali   alle
modificazioni introdotte dal comma 27. 
    29.  Anche  per  l'esercizio  delle  opzioni  che  devono  essere
comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare  nel  corso
del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo  quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44. 
    30. Le disposizioni di cui ai commi da 27 a  29  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
    31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, la lettera c) e' abrogata. 
    32. All'articolo 38-bis,  commi  3,  alinea,  e  4,  alinea,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro". 
    33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973,
n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 20: 
        1) i  commi  primo,  secondo  e  terzo  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    "Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15
e 16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate
nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
    Gli enti di cui al primo  comma  liquidano  l'imposta  dovuta  ed
effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il
versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono
a versare, a titolo di acconto,  una  somma  pari  al  95  per  cento
dell'imposta  sostitutiva  che  risulta   dovuta   sulle   operazioni
effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto  e'  versato  in  due
rate, la prima nella misura del 45 per cento  e  la  seconda  per  il
restante importo, rispettivamente entro il termine  di  presentazione
della dichiarazione  ed  entro  il  sesto  mese  successivo  a  detto
termine. 
    Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di  acconto  ai
sensi  del  secondo  comma  e'  superiore   a   quello   dell'imposta
sostitutiva  che  risulta  dovuta   in   base   alla   dichiarazione,
l'eccedenza puo'  essere  computata  in  diminuzione  dal  versamento
dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta
a rimborso"; 
        2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'amministrazione    finanziaria,    avvalendosi    di     procedure
automatizzate,    procede    al    controllo    della     regolarita'
dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla
base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai  versamenti,
risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o
in parte non eseguiti o  tardivi,  notifica,  entro  tre  anni  dalla
scadenza  del   termine   previsto   per   la   presentazione   della
dichiarazione, apposito avviso  di  liquidazione  con  l'applicazione
degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."; 
      b) all'articolo 20-bis, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo  20,  secondo  comma,  secondo  e
terzo periodo". 
    34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile  1990,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,  n.
165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, sono abrogati. 
    35. Le disposizioni di cui ai  commi  33  e  34  si  applicano  a
decorrere dalle operazioni  effettuate  nell'esercizio  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
    36. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 237, e' sostituito dal seguente: 
    "3. A decorrere dal 1º luglio 2017, la  riscossione  delle  tasse
ipotecarie e dei tributi speciali di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere  h)  e  i),  da  corrispondere  agli  uffici  provinciali   -
territorio dell'Agenzia delle entrate e' effettuata mediante: 
      a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
      b) contrassegni sostitutivi; 
      c) carte di debito o prepagate; 
      d) modalita' telematiche; 
      e) altri strumenti di pagamento elettronico". 
    37. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma  36
sono stabilite con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. 
    38. L'articolo 24  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente: 
    "Art. 24. -  1.  Nelle  conservatorie  l'orario  di  apertura  al
pubblico di cui all'articolo 2677 del codice civile e' fissato  dalle
ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, con esclusione  del  sabato.
Le ispezioni nei registri immobiliari  e  il  rilascio  di  copie  di
formalita' e di certificazioni possono essere effettuati,  oltre  che
nell'orario di apertura al pubblico di  cui  al  periodo  precedente,
anche negli orari pubblicati nel  sito  internet  dell'Agenzia  delle
entrate. 
    2. Fino alla soppressione dei  servizi  di  cassa  degli  uffici,
nell'ultimo giorno lavorativo del mese  l'orario  per  i  servizi  al
pubblico e' limitato fino alle ore 11". 
    39. Le disposizioni di cui al comma 38 entrano in  vigore  il  1º
febbraio 2017. 
    40. A decorrere dal 1º luglio 2017, con uno o piu'  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto  con
il  Ministero  della  giustizia  e  da  pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio  delle  conservatorie  dei
registri immobiliari, che  possono  essere  ubicate  anche  in  luogo
diverso da  quello  in  cui  e'  situato  l'ufficio  territorialmente
competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della
legge 25 luglio 1971, n. 545. 
    41. Con uno o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia  delle  entrate,
sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei  principi
stabiliti dal codice civile: 
      a) le categorie di registri e di documenti  da  conservare,  ai
sensi del libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con
la specifica  individuazione  dei  rispettivi  periodi  temporali  di
riferimento; 
      b) le modalita' di conservazione e accesso  ai  registri  e  ai
documenti tenuti nella sezione  stralcio,  anche  in  relazione  agli
obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del
codice civile. 
    42. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "2-ter. La  registrazione  delle  sentenze  e  degli  altri  atti
recanti  condanna  al  risarcimento  del  danno  prodotto  da   fatti
costituenti reato deve essere richiesta  entro  trenta  giorni  dalla
data in cui sono divenuti definitivi. 
    2-quater.  Le  parti  in  causa  possono  segnalare   all'ufficio
giudiziario,  anche  per  il  tramite  del  proprio   difensore,   la
sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  la  registrazione,  con
prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al  comma  2-ter,
nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.
In tal caso, l'eventuale mancata ammissione  del  provvedimento  alla
prenotazione a debito deve essere motivata  dall'ufficio  giudiziario
con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario  unitamente
alla richiesta di registrazione"; 
      b) all'articolo 73-bis: 
        1)  al  comma  1,  le  parole:  "entro  cinque  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni"; 
        2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "1-bis.  Si  applicano  le  disposizioni  del  comma   2-quater
dell'articolo 73". 
    43. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10,  comma
1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli  atti  da
essi ricevuti,  i  cancellieri  devono  richiedere  la  registrazione
decorsi dieci giorni ed entro trenta  giorni  da  quello  in  cui  il
provvedimento e' stato pubblicato o emanato  quando  dagli  atti  del
procedimento sono desumibili gli elementi previsti  dal  comma  4-bis
dell'articolo 67 o, in mancanza di tali elementi, entro trenta giorni
dalla data di acquisizione degli stessi"; 
      b) all'articolo 59, comma 1, lettera d), dopo  le  parole:  "le
sentenze" sono inserite le seguenti: "e gli altri atti  degli  organi
giurisdizionali"; 
      c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole:  "Nelle  sentenze"
sono  inserite  le  seguenti:  "e  negli  altri  atti  degli   organi
giurisdizionali" e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
"L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi  che  consentano  la
riconducibilita'   dei   provvedimenti   giurisdizionali   all'ambito
applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d),  puo'  sospenderne
la  liquidazione  e  segnalare  la  sussistenza  di   tali   elementi
all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, l'ufficio giudiziario  deve  fornire  il  proprio
parere  all'ufficio  finanziario,  motivando,  con   apposito   atto,
l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione  a
debito.". 
    44. All'articolo 35 del decreto del Presidente  della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "15-quinquies. L'Agenzia delle  entrate  procede  d'ufficio  alla
chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base  dei  dati  e
degli elementi in suo possesso, risultano non aver  esercitato  nelle
tre annualita'  precedenti  attivita'  di  impresa  ovvero  attivita'
artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo  e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  comma,  prevedendo  forme  di
comunicazione preventiva al contribuente". 
    45.  All'articolo  5,  comma  6,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  le  parole:  "di  inizio,
variazione o cessazione di attivita'" sono sostituite dalle seguenti:
"di inizio o variazione di attivita'". 
    46. All'articolo  16  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo  il  comma  1  e'
inserito il seguente: 
    "1-bis. I CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative di cui all'articolo  14,  possono  tuttavia
completare le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1
del  presente  articolo  entro  il  23  luglio  di  ciascun  anno,  a
condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato
la  trasmissione  di   almeno   l'80   per   cento   delle   medesime
dichiarazioni". 
    47. All'articolo 4 del decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.
175, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di  inviare
all'Agenzia  delle  entrate  direttamente  in   via   telematica   la
dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun  anno  senza
che questo determini la tardivita' della presentazione". 
    48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo  sono  sostituiti
dal seguente: "Sempreche' l'infedelta' del visto non sia  gia'  stata
contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma  3-ter,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  31
maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di  assistenza  fiscale   o   il
professionista puo' trasmettere una dichiarazione  rettificativa  del
contribuente, ovvero, se il contribuente non  intende  presentare  la
nuova dichiarazione, puo'  trasmettere  una  comunicazione  dei  dati
relativi  alla  rettifica  il   cui   contenuto   e'   definito   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in  tal  caso
la somma dovuta e' pari all'importo della sola sanzione riducibile ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472.". 
    Art.  7-quinquies.  (Interpretazione  autentica  in  materia   di
determinazione   del   reddito   di   lavoratori   in   trasferta   e
trasfertisti). - 1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel  senso  che  i
lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli  per
i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 
      a) la mancata indicazione, nel contratto  o  nella  lettera  di
assunzione, della sede di lavoro; 
      b) lo svolgimento di un'attivita' lavorativa  che  richiede  la
continua mobilita' del dipendente; 
      c)  la  corresponsione  al  dipendente,   in   relazione   allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa in luoghi  sempre  variabili  e
diversi, di un'indennita' o maggiorazione di retribuzione  in  misura
fissa,  attribuite  senza  distinguere  se  il   dipendente   si   e'
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta. 
    2. Ai lavoratori ai quali, a seguito  della  mancata  contestuale
esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non e'  applicabile  la
disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del  testo  unico  di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
e'  riconosciuto  il  trattamento  previsto  per  le  indennita'   di
trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. 
    Art. 7-sexies. (Semplificazioni per i contribuenti  che  adottano
il regime cosiddetto dei "minimi"). - 1. Alla lettera e) del comma 58
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui  agli
articoli 8, 8-bis, 9, 71 e  72,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse  nei  limiti,  anche
prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le  modalita'
stabiliti con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.". 
    2. Il decreto di cui all'ultimo  periodo  della  lettera  e)  del
comma 58 dell'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  e'  emanato  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    Art. 7-septies. (Accesso al Fondo  di  garanzia  per  le  imprese
operanti nel settore della geotermia). - 1. All'articolo 1, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2  e'
inserito il seguente: 
    "2-bis. la concessione della garanzia  del  Fondo  su  operazioni
finanziarie  comunque  finalizzate  all'attivita'  d'impresa  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5
del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del  20  agosto  2012;  la
garanzia copre fino al 70 per cento  dell'ammontare  dell'esposizione
per  capitale,  interessi,  contrattuali  e  di  mora.  A  tal  fine,
nell'ambito delle risorse disponibili sul  Fondo  e'  costituita  una
riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla  quale  non  si
applica il limite di cui  al  comma  4  del  presente  articolo;  per
l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie  devono  comprovare
di  essere  piccole  e  medie  imprese  e  il  rilascio  del   titolo
concessorio"». 
    All'articolo 8: 
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi
2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80,
le risorse relative all'anno 2016 di cui  al  comma  1  del  medesimo
articolo  25  del  citato  decreto,   non   utilizzate   al   termine
dell'esercizio  finanziario  2016,  sono  conservate  nel  conto  dei
residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella  misura
di 19 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018.  Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari   in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto nella misura  di  19  milioni  di
euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      1-ter. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4-bis dell'articolo
42 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  il  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2016». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, dopo le parole: «E' autorizzata,» sono inserite  le
seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2016 e». 
    L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  10.   (Finanziamento   di   investimenti   per   la   rete
ferroviaria). - 1. E' autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per
l'anno 2016, anche per la sicurezza e  l'efficientamento  della  rete
ferroviaria, e di  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2018  per  il
finanziamento di interventi relativi alla "Sicurezza ed adeguamento a
obblighi  di  legge",  ivi  compresi  quelli  previsti  nella   parte
programmatica del contratto di programma, aggiornamento 2016 -  Parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
la societa'  Rete  ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa,  sul  quale  il
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),
nella seduta del 10 agosto 2016, si e' espresso favorevolmente e  che
e' contestualmente approvato. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al
periodo precedente e' immediatamente efficace per  l'ulteriore  corso
dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto
di programma - Parte investimenti 2017-2021. 
    2. Le risorse stanziate per  l'anno  2016  per  il  contratto  di
programma - Parte servizi con la societa' RFI Spa sono  destinate  al
contratto  2016-2021  in  corso  di  perfezionamento  con  il  parere
favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016». 
    Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art.  10-bis.  (Finanziamento  dell'attraversamento  ferroviario
della linea Milano-Saronno). - 1. Per il finanziamento delle opere di
riqualificazione  con  caratteristiche  autostradali   della   strada
provinciale 46 Rho-Monza  -  lotto  2:  Variante  di  attraversamento
ferroviario in sotterraneo della  linea  Milano-Saronno,  autorizzato
con deliberazione del CIPE n. 60/2013 dell'8 agosto 2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014, e'  autorizzata  la
spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016. All'onere  derivante  dalla
presente disposizione si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero». 
    All'articolo 11: 
      al comma 2, primo periodo, la parola:  «svolte»  e'  sostituita
dalla seguente: «attuate» e dopo le parole: «sotto la vigilanza della
Regione  Campania»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Entro il 1º settembre di ogni anno,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  indicazione  delle   regioni,
presenta alle Camere una relazione sulle  criticita'  finanziarie  in
cui versano le  societa'  esercenti  servizi  di  trasporto  pubblico
locale»; 
      al comma 4, al primo periodo,  le  parole:  «Fondo  sviluppo  e
coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la
coesione» e, al secondo periodo, dopo  le  parole:  «ove  necessario»
sono inserite le seguenti:  «e  tenendo  conto  della  localizzazione
territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2, terzo periodo, le parole: «le modalita' di  riparto
ai comuni interessati delle risorse di cui al  presente  comma»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «le  modalita'  di  ripartizione  delle
risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, le parole: "e dai comuni  istituiti  per  fusione  a  partire
dall'anno  2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  dai  comuni
istituiti per fusione a partire dall'anno 2011,  nonche'  dai  comuni
che accolgono richiedenti protezione internazionale"». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art.  12-bis.  (Misure  di  coordinamento  finanziario  connesse
all'avvenuta cessazione  dello  stato  di  emergenza  dichiarato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio  2008  in
relazione agli insediamenti di comunita'  nomadi  nel  territorio  di
alcune regioni). - 1. Al fine di dare completamento agli interventi a
favore delle popolazioni rom e sinti, le risorse di cui  all'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, non utilizzate per
le predette finalita' sono destinate alla realizzazione di specifiche
iniziative per le quali gli enti  locali  interessati  presentano  il
relativo   progetto   al   prefetto   competente   per    territorio.
L'assegnazione delle risorse e' disposta, nei limiti  dei  versamenti
effettuati, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   a   favore   delle
prefetture-uffici territoriali del Governo sedi degli  ex  Commissari
delegati di cui alle  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 maggio 2008, nn. 3676,  3677  e  3678,  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008, e 1º giugno  2009,  nn.
3776 e 3777, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6  giugno
2009. 
    2. Le risorse eventualmente giacenti sulle contabilita'  speciali
istituite a favore degli ex Commissari delegati sono mantenute  nelle
medesime contabilita' speciali per essere destinate alle finalita' di
cui al presente articolo». 
    All'articolo 13: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Al fine di garantire  un'adeguata  qualita'  dei  servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio  del  microcredito,  favorendo
tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' al fine di garantire la
verifica  qualitativa  e  quantitativa  dei  servizi   effettivamente
prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera  c),  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e'  istituito  presso
l'Ente nazionale per  il  microcredito,  che  ne  cura  la  tenuta  e
l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli  operatori  in
servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per  il
microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che  possiedono  i
requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale  per  il  microcredito
sulla base delle linee guida redatte  dall'Ente  stesso,  sentito  il
parere della Banca d'Italia. L'elenco e' pubblicato nel sito internet
istituzionale  dell'Ente  nazionale  per  il   microcredito   ed   e'
accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene  di  diritto
per i soggetti che prestano servizi ausiliari  per  finanziamenti  di
microcredito gia' concessi e in via di ammortamento, fatta  salva  la
successiva verifica del possesso dei requisiti  minimi  stabiliti  ai
sensi del secondo periodo. Per le  finalita'  previste  dal  presente
comma e' autorizzata la spesa  annua  di  euro  300.000  a  decorrere
dall'anno 2016. All'onere derivante dalla  presente  disposizione  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico. 
    1-ter.   L'Ente   nazionale   per   il   microcredito   trasmette
semestralmente   alla   Banca   d'Italia   un   rapporto   contenente
informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione  dei  servizi
ausiliari obbligatori da parte degli operatori  iscritti  nell'elenco
di cui al comma 1-bis e sui  servizi  di  assistenza  e  monitoraggio
prestati  dagli  stessi  operatori,  anche   a   fini   di   supporto
dell'attivita'  di  vigilanza  esercitata  in  materia  dalla   Banca
d'Italia,  che  si  avvale  delle  valutazioni  effettuate  dall'Ente
nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per  il  microcredito
svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  periodica  attivita'  di
formazione,  supporto  nell'attuazione   di   modelli   operativi   e
monitoraggio in  favore  degli  operatori  iscritti  nell'elenco.  Le
modalita' attuative  del  comma  1-bis  e  del  presente  comma  sono
definite mediante un protocollo  d'intesa  sottoscritto  dalla  Banca
d'Italia e dall'Ente nazionale  per  il  microcredito  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi  climatici  e
di mercato da parte delle imprese agricole, a  valere  sulle  risorse
finanziarie previste per i  contributi  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  con  le  modalita'  ivi
previste, una quota fino a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e'
destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative
a  copertura  del  rischio  inerente  alla  variabilita'  del  ricavo
aziendale nel settore del grano»; 
      al comma 4, capoverso, le parole: «ISMEA e'  autorizzata»  sono
sostituite dalle seguenti: «l'ISMEA e' autorizzato»; 
      dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Con riferimento  ai  contratti  stipulati  dall'ISMEA  ai
sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona
di  un  suo  rappresentante  autorizzato  ai  sensi  di  legge,  puo'
rilasciare dinnanzi ad un  notaio,  in  base  alle  risultanze  delle
scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore
relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della
risoluzione di diritto dei contratti medesimi.  Il  processo  verbale
notarile, nel quale e' recepita tale attestazione, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell'immobile  oggetto  del  contratto,  ai
sensi dell'articolo 608  del  codice  di  procedura  civile,  nonche'
titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi  dell'articolo  2655  del
codice  civile,  dell'intervenuta   risoluzione   a   margine   della
trascrizione della compravendita ai sensi del citato  articolo  1523.
L'imposta di registro per il predetto processo  verbale  notarile  e'
dovuta in misura fissa. 
    4-ter. All'articolo 14 della legge 26 maggio  1965,  n.  590,  le
parole: "acquistati dalla Cassa per la  formazione  della  proprieta'
contadina" sono sostituite  dalle  seguenti:  "acquistati  o  venduti
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)". 
    4-quater.  La  vendita  dei  terreni  da  parte   dell'ISMEA   e'
effettuata tramite procedura competitiva  ad  evidenza  pubblica  tra
coloro  che  hanno  presentato  una   manifestazione   di   interesse
all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il  ricorso
agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016,  n.
154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della  predetta  procedura,
tramite trattativa privata. In caso di  aggiudicazione  da  parte  di
giovani imprenditori agricoli e' consentito il pagamento rateale  del
prezzo, apponendo ipoteca legale, ai  sensi  dell'articolo  2817  del
codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite
di cui al presente comma esclusivamente per interventi a  favore  dei
giovani imprenditori agricoli. 
    4-quinquies. Le iscrizioni  o  trascrizioni  pregiudizievoli  sui
terreni  di  proprieta'  dell'ISMEA  in  favore  dei  creditori   del
compratore ai sensi dell'articolo 1523  del  codice  civile  sono  da
considerarsi nulle e sono cancellate dalla  competente  conservatoria
dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e  senza
oneri per lo stesso. 
    4-sexies. Gli oneri a qualsiasi  titolo  dovuti  ai  consorzi  di
bonifica, con riferimento alle proprieta' vendute dall'ISMEA ai sensi
dell'articolo 1523 del codice civile, non  possono  essere  richiesti
all'Istituto, neanche a titolo solidale,  intendendosi  obbligato  al
pagamento esclusivamente il compratore di cui al medesimo articolo»; 
      alla rubrica, dopo le parole: «misure  per»  sono  inserite  le
seguenti: «il  microcredito,  per»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «nonche' in materia di contratti dell'ISMEA». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1, dopo le parole:  «140  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro» e le parole: «30 milioni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «60 milioni di euro»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Al  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  21.  (Ripartizione  delle  risorse).  -  1.   Le   risorse
economiche e  finanziarie  derivanti  dalla  commercializzazione  dei
diritti, di cui all'articolo  3,  comma  1,  sono  ripartite,  previa
deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra  tutti  i  soggetti
partecipanti alla competizione,  secondo  i  criteri  indicati  negli
articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei  diritti  audiovisivi  di  natura  secondaria
oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4,
comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi"; 
      b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 22.  (Mutualita'  generale).  -  1.  L'organizzatore  delle
competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota  del
10 per cento delle risorse  economiche  e  finanziarie  derivanti  da
tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di
cui all'articolo 3, comma  1,  esclusivamente  per  lo  sviluppo  dei
settori giovanili delle societa', per la formazione e per  l'utilizzo
di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane
maschili e femminili, per il  sostegno  degli  investimenti  per  gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali  territoriali
e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 
    2. La quota di cui al  comma  1  e'  destinata  alla  Federazione
italiana giuoco calcio, che determina i criteri  e  le  modalita'  di
erogazione  secondo  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   previa
rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono
destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie  B;  nella
misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1  per  cento
alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1  per  cento  alla
Federazione italiana giuoco calcio. 
    3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta  al  Presidente
del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  delega  allo
sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno sportivo precedente"; 
      c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati. 
    1-ter. Al fine di potenziare  l'offerta  culturale  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il piu'
efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti
di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, dopo le parole: "al funzionamento" sono inserite le seguenti:  "e
alla valorizzazione"»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Potenziamento del tax
credit per il cinema  e  l'audiovisivo  e  disposizioni  sui  diritti
audiovisivi sportivi e sui proventi  dei  biglietti  di  ingresso  ai
luoghi della cultura». 
    All'articolo 15: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli» e'  inserita  la
seguente: «2-bis,», dopo le  parole:  «comma  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «8, comma 1-ter,», le parole: «dal  comma  1  del  presente
articolo, pari a 1.992,39 milioni di euro per  l'anno  2016  e  4.260
milioni di euro per l'anno 2017, di 4.830 milioni di euro per  l'anno
2018, di 3.270 milioni di euro per  l'anno  2019  e  di  2.970»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dai  commi  1  e  1-bis  del  presente
articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno  2016,  a  4.575
milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.985» e le parole:
«2.002,1 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.036,1 milioni»; 
        alla lettera a), le parole: «417,83 milioni» sono  sostituite
dalle seguenti: «451,83 milioni»; 
      dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) quanto  a  15  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017, fermo restando l'incremento del  Fondo  previsto  dal
comma 1 del  presente  articolo,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307»; 
      alla lettera c), le parole da: «a 4.260  milioni  di  euro  per
l'anno 2017» fino alla  fine  della  lettera  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a 4.560 milioni di euro per l'anno 2017, a  5.930  milioni
di euro per l'anno 2018, a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e  a
2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante
corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle  maggiori   entrate
derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Al fine di assicurare la piena  tutela  dei  titolari  di
indennizzi per infortunio o malattia professionale e di  semplificare
il contenzioso in  materia,  la  rendita  per  inabilita'  permanente
erogata  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66,  numero  2),
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
ha natura risarcitoria  del  danno  subito  dall'assicurato  a  causa
dell'evento  invalidante.  La  medesima  rendita  non  concorre  alla
formazione del reddito complessivo ai fini tributari». 
    All'elenco denominato:  «Riduzioni  delle  dotazioni  finanziarie
delle spese dei Ministeri»: 
      alla tabella riepilogativa per Ministeri: 
      alla voce: Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «99.964» e'
sostituita dalla seguente: «94.238»; 
      alla voce: Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nella colonna: Riduzioni, la cifra: «50.000»  e'  sostituita
dalla seguente: «84.000» e, nella colonna: di cui predeterminate  per
legge, la cifra: «46.000» e' sostituita dalla seguente: «80.000»; 
      alla voce:  Ministero  della  salute,  nella  colonna:  di  cui
predeterminate per legge,  la  cifra:  «1.900»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2.400»; 
      alla  voce:  Totale,  nella  colonna:  Riduzioni,   la   cifra:
«417.833» e' sostituita dalla seguente: «451.833» e,  nella  colonna:
di cui predeterminate per legge, la cifra:  «306.463»  e'  sostituita
dalla seguente: «335.237»; 
      alla  tabella  delle  riduzioni  per  Ministero,   Missione   e
Programma: 
        la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
sostituita dalla seguente: 
      
          
 
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |MINISTERO DELLE              |               |             |
    |INFRASTRUTTURE E DEI         |               |             |
    |TRASPORTI                    |        112.144|       94.238|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |1 Infrastrutture pubbliche e |               |             |
    |logistica (14)               |         24.514|       22.664|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |1.5 Sistemi idrici, idraulici|               |             |
    |ed elettrici (5)             |            500|            0|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |1.7 Opere strategiche,       |               |             |
    |edilizia statale ed          |               |             |
    |interventi speciali e per    |               |             |
    |pubbliche calamita' (10)     |         24.014|       22.664|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2 Diritto alla mobilita' e   |               |             |
    |sviluppo dei sistemi di      |               |             |
    |trasporto (13)               |         80.929|       71.574|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2.1 Sviluppo e sicurezza     |               |             |
    |della mobilita' stradale (1) |          1.400|            0|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2.3 Sviluppo e sicurezza del |               |             |
    |trasporto aereo (4)          |          2.275|            0|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2.4 Autotrasporto ed         |               |             |
    |intermodalita' (2)           |         68.400|       65.400|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2.6 Sviluppo e sicurezza     |               |             |
    |della navigazione e del      |               |             |
    |trasporto marittimo e per vie|               |             |
    |d'acqua interne (9)          |          5.854|        3.174|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |2.7 Sviluppo e sicurezza     |               |             |
    |della mobilita' locale (6)   |          3.000|        3.000|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |3. Casa e assetto urbanistico|               |             |
    |(19)                         |          6.701|            0|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
    |3.1 Politiche abitative,     |               |             |
    |urbane e territoriali (2)    |          6.701|            0|
    +-----------------------------+---------------+-------------+
 
 
    alla rubrica: Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo: 
        alla  prima  riga,  indicante  il  totale,   nella   colonna:
Riduzioni, la cifra: «50.000» e' sostituita dalla seguente:  «84.000»
e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «46.000»
e' sostituita dalla seguente: «80.000»; 
        alla voce: 4  -  Fondi  da  ripartire  (33),  nella  colonna:
Riduzioni, la cifra: «45.000» e' sostituita dalla seguente:  «79.000»
e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000»
e' sostituita dalla seguente: «79.000»; 
        alla voce: 4.1 -  Fondi  da  assegnare  (1),  nella  colonna:
Riduzioni, la cifra: «45.000» e' sostituita dalla seguente:  «79.000»
e, nella colonna: di cui predeterminate per legge, la cifra: «45.000»
e' sostituita dalla seguente: «79.000»; 
      la  rubrica:  Ministero  della  salute  e'   sostituita   dalla
seguente: 
 
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |MINISTERO DELLA SALUTE           |      4.100|      2.400|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |1 Tutela della salute (20)       |      3.900|      2.200|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |1.1 Prevenzione e promozione     |           |           |
     |della salute umana ed assistenza |           |           |
     |sanitaria al personale navigante |           |           |
     |e aeronavigante (1)              |      2.000|      2.000|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |1.3 Programmazione del Servizio  |           |           |
     |Sanitario Nazionale per          |           |           |
     |l'erogazione dei Livelli         |           |           |
     |Essenziali di Assistenza (3)     |        400|        200|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |1.4 Regolamentazione e vigilanza |           |           |
     |in materia di prodotti           |           |           |
     |farmaceutici ed altri prodotti   |           |           |
     |sanitari ad uso umano (4)        |        500|          0|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |1.8 Sicurezza degli alimenti e   |           |           |
     |nutrizione (8)                   |      1.000|          0|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |2 Ricerca e innovazione (17)     |        200|        200|
     +---------------------------------+-----------+-----------+
     |2.1 Ricerca per il settore della |           |           |
     |sanita' pubblica (20)            |        200|        200|
     +---------------------------------+-----------+-----------+