IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione ed in particolare l'art. 60 del medesimo regolamento; 
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento
(UE)  n.  1169/2011  che  prevede  che  la  Commissione  presenti  al
Parlamento  europeo  e  al   Consiglio   relazioni   sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine  o  del  luogo  di  provenienza  per
taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale  ingrediente
di prodotti lattiero-caseari; 
  Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese
d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente  primario  usato
nella preparazione  degli  alimenti,  subordinandone,  ai  sensi  del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
Commissione, di atti di esecuzione; 
  Vista la relazione della Commissione al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204  final,  sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del  luogo  di  provenienza  degli
alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente
e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50  per  cento  di  un
alimento; 
  Vista la relazione della Commissione al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio  del  20  maggio  2015  COM  (2015)  205  final,   relativa
all'indicazione obbligatoria del paese di  origine  o  del  luogo  di
provenienza per  il  latte,  il  latte  usato  quale  ingrediente  di
prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della
specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; 
  Visto il decreto interministeriale del  Ministero  delle  attivita'
produttive e del Ministero delle politiche agricole e  forestali  del
27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di  rintracciabilita'
e scadenza del latte fresco, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°
luglio 2004, n. 152; 
  Visto l'art. 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge  3  febbraio
2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di  etichettatura  e  di
qualita' dei prodotti alimentari»; 
  Vista la risoluzione del  Parlamento  europeo  P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine  o
del luogo di provenienza per tutti  i  tipi  di  latte  destinati  al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti  a
base  di  carne,  e  a  valutare   la   possibilita'   di   estendere
l'indicazione obbligatoria del  paese  di  origine  o  del  luogo  di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente  o  con  un
ingrediente prevalente, elaborando  proposte  legislative  in  questi
settori; 
  Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del richiamato art. 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del  2011,
introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.  116,  confermati  dai
risultati  dell'indagine  demoscopica  svolta  da   ISMEA,   mostrano
l'elevato interesse da parte dei consumatori  per  l'indicazione  del
luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati; 
  Considerata la necessita', anche sulla  base  dei  risultati  della
consultazione pubblica e dell'indagine  demoscopica,  di  fornire  ai
consumatori un quadro informativo piu' completo sugli alimenti; 
  Considerata  l'importanza  attribuita  all'origine  effettiva   dei
prodotti e, in particolare  all'origine  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari; 
  Ritenuto pertanto di introdurre, anche al  fine  di  garantire  una
maggiore sicurezza per i  consumatori,  una  disciplina  sperimentale
dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte; 
  Vista  la  notifica  effettuata  in  data  13  luglio   2016   alla
Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25  ottobre
2011; 
  Considerato l'intervenuto decorso del termine  di  tre  mesi  dalla
notifica effettuata di cui all'art. 45, comma 3, del regolamento (UE)
n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  25  ottobre
2011, senza  aver  ricevuto  un  parere  negativo  dalla  Commissione
europea; 
  Sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale   nei   settori   della   produzione    e    trasformazione
agroalimentare; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 20 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto  dal
comma 2, si applicano  a  tutti  i  tipi  di  latte  ed  ai  prodotti
lattiero-caseari  di  cui  all'allegato  1,  preimballati  ai   sensi
dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati  al  consumo
umano. 
  2. Per i prodotti di cui al  regime  di  denominazioni  di  origine
protette  (DOP)  e  di   indicazioni   geografiche   protette   (IGP)
riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e  per  i
prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28  giugno  2007,
nonche' per  il  latte  fresco  disciplinato  ai  sensi  del  decreto
interministeriale del Ministero  delle  attivita'  produttive  e  del
Ministero delle politiche agricole e forestali del  27  maggio  2004,
continuano ad applicarsi le  disposizioni  previste  dalla  normativa
vigente anteriormente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea.