IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                          E DEI TRASPORTI  
 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.»; 
  Visto, in particolare, l'art. 73 del predetto decreto  legislativo,
che disciplina la pubblicazione a livello nazionale  degli  avvisi  e
dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98, 122 e 127; 
  Visto il comma 4 del medesimo art. 73 che prevede che  con  decreto
del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con
l'ANAC, siano definiti gli indirizzi  generali  di  pubblicazione  al
fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e  adeguati
livelli di trasparenza e  di  conoscibilita',  anche  con  l'utilizzo
della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata; 
  Visto l'art. 29, commi 1 e 2, del suddetto decreto legislativo, che
prevede che tutti gli atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e
degli enti aggiudicatori  relativi  alla  programmazione  di  lavori,
opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per  l'affidamento
di appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di
concorsi  pubblici  di  progettazione,  di  concorsi  di  idee  e  di
concessioni sono pubblicati e aggiornati, oltre che sul  profilo  del
committente, nella sezione «Amministrazione trasparente»,  anche  sul
sito del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali e le piattaforme regionali di  e-procurement
interconnesse tramite cooperazione applicativa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
aprile 2011, recante «Pubblicazione nei siti informatici  di  atti  e
provvedimenti  concernenti  procedure  ad  evidenza  pubblica  o   di
bilanci», adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno  2009,
n. 69; 
  Considerato che il predetto decreto di cui all'art.  73,  comma  4,
del Codice dei contratti pubblici debba individuare la data fino alla
quale gli avvisi e i  bandi  devono  anche  essere  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti pubblici, entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a
quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio
inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; 
  Ritenuto, pertanto, di dover definire gli indirizzi e le  modalita'
applicative di cui sopra, in coerenza con  la  disciplina  recata  in
materia dal codice; 
  Vista la nota 17857 del 1° dicembre 2016 con la  quale  l'Autorita'
nazionale anticorruzione ha espresso il proprio  avviso,  concordando
sui contenuti del provvedimento; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art.  73,  comma  4  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  definisce  gli  indirizzi
generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data
di  pubblicazione  e   adeguati   livelli   di   trasparenza   e   di
conoscibilita',  anche  con  l'utilizzo   della   stampa   quotidiana
maggiormente diffusa nell'area  interessata.  Il  decreto  individua,
altresi', la data fino alla quale gli avvisi e i bandi  devono  anche
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto  giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della  documentazione  da
parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di  gara  di  cui
agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice; 
    c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma  4,
del codice.