IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale il dott. Carlo Calenda e' stato nominato Ministro dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016 con il quale l'on. dott. Ivan Scalfarotto e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico; Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on. dott. Ivan Scalfarotto le deleghe nelle materie di competenza del Ministero; Decreta: Art. 1 1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Ivan Scalfarotto, e' delegata: a) la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie inerenti alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del piano destinazione Italia e le azioni a tutela del Made in Italy sui mercati internazionali, nonche' i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale; b) la trattazione e l'attuazione, in raccordo con il vice Ministro delegato nella materia degli incentivi alle imprese, delle iniziative, attivita' e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti; c) le funzioni connesse all'attivita' della societa' italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'art. 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il vice Ministro delegato nella materia dello sviluppo d'impresa. 2. Restano ferme la responsabilita' politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.