IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  ed  in
particolare gli articoli 9, 11 e 14; 
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,   recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per  il  finanziamento  di
esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  249
del 24 ottobre 2016, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225; 
  Visto, in particolare, l'art.  12  comma  2  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, che prevede, quale misura urgente a favore  dei
comuni   che   accolgono   richiedenti   protezione   internazionale,
l'istituzione di un  Fondo  iscritto  nella  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei  diritti»,  programma  «Flussi  migratori,
interventi per lo  sviluppo  della  coesione  sociale,  garanzia  dei
diritti,  rapporti  con  le  confessioni   religiose»,   autorizzando
altresi' la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016; 
  Considerato che il medesimo  art.  12  comma  2  prevede  che,  con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data
di entrata in vigore dello stesso decreto, sono definite le modalita'
di ripartizione delle risorse del Fondo ai  comuni  interessati,  nel
limite massimo di 500 euro  per  richiedente  protezione  ospitato  e
comunque nei limiti della disponibilita' del Fondo medesimo; 
  Considerato che al fine di consentire la ripartizione del Fondo  di
cui all'art. 12 comma 2, occorre individuare i  criteri  che  tengano
conto delle diverse misure di accoglienza che insistono sui territori
comunali quali strutture realizzate ai sensi degli articoli 9,  11  e
14 del decreto legislativo 142 del 18 agosto  2015,  nell'anno  2016,
aree di sbarco attrezzate (hotspot) e porti di sbarco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Criteri di ripartizione del Fondo 
 
  1. In attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  12  comma  2  del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono definite le modalita'  di
ripartizione  del  Fondo  iscritto  nella   missione   «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei  diritti»,  programma  «Flussi  migratori,
interventi per lo  sviluppo  della  coesione  sociale,  garanzia  dei
diritti, rapporti con le confessioni religiose». 
  2. A valere sulla disponibilita' del Fondo,  per  l'anno  2016,  la
dotazione di 100  milioni  e'  ripartita  a  favore  dei  comuni  che
accolgono richiedenti protezione internazionale  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) 95% del Fondo pari a 95 milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono richiedenti protezione nelle strutture realizzate ai  sensi
degli articoli 9, 11 e 14 del  decreto  legislativo  n.  142  del  18
agosto 2015; 
    b) 1% del Fondo pari  a  1  milione  di  euro  per  i  Comuni  di
Lampedusa-Linosa,  Pozzallo,  Trapani   e   Taranto   che   accolgono
richiedenti protezione nelle  aree  attrezzate  di  sbarco  (hotspot)
realizzate ai sensi della Roadmap italiana adottata a  seguito  della
decisione del Consiglio europeo n. 1523 del 14 settembre  2015  e  n.
1601 del 22 settembre 2015; 
    c) 4% del Fondo pari a  4  milioni  di  euro  per  i  comuni  che
accolgono richiedenti protezione in quanto  interessati  da  numerosi
eventi di sbarco; 
  3. Per l'erogazione delle  risorse  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    per la quota di cui alla lettera a) sono considerate le  presenze
al  24  ottobre  2016,  data  di  entrata  in   vigore   del   citato
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, nelle strutture realizzate  ai
sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo  n.  142  del  18
agosto 2015. Il finanziamento e' riconosciuto fino ad un  massimo  di
500 euro a migrante presente; 
    per la quota di cui alla lettera a) e' considerato il numero  dei
posti attivi alla  data  del  24  ottobre  2016  delle  strutture  di
accoglienza  del  sistema  di  protezione  di  richiedenti  asilo   e
rifugiati (SPRAR) di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142, considerando i  comuni  ove  sono  collocate  le
strutture di accoglienza SPRAR. Il finanziamento e' riconosciuto fino
ad un massimo di 500 euro a posto; 
    per la quota di cui  alla  lettera  b)  per  le  aree  di  sbarco
attrezzate  e'  presa  in  considerazione  la  media  delle  presenze
registrate nel  periodo  1°  gennaio  2016  -  24  ottobre  2016.  Il
finanziamento e' riconosciuto fino  ad  un  massimo  di  500  euro  a
migrante; 
      per la quota di cui alla lettera c) il finanziamento erogato e'
pari a 25 euro a migrante  sbarcato  quale  somma  forfettaria  dello
Stato ai maggiori oneri dei comuni. 
  4. L'accesso da parte dei comuni alle quote di cui ai punti a) b) e
c) del precedente comma e' da intendersi anche cumulativo.  L'importo
complessivo del finanziamento concesso al comune non potra'  superare
il  valore  del  15%  della  spesa  corrente  risultante  dall'ultimo
certificato di conto consuntivo trasmesso  al  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali - Direzione finanza locale. 
  5. Le eventuali economie della quota del Fondo di cui alla  lettera
a) dell'art. 1,  sono  utilizzate  per  l'incremento  delle  presenze
registratosi il 24 dicembre 2016 rispetto  al  dato  del  24  ottobre
nelle strutture realizzate ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, nonche' per  l'incremento  dei
posti attivi registratosi nello stesso  periodo  nelle  strutture  di
accoglienza  del  sistema  di  protezione  di  richiedenti  asilo   e
rifugiati (SPRAR) di cui  all'art.  14  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142. Il finanziamento  e'  riconosciuto  fino  ad  un
massimo di 500 euro. 
  6. I finanziamenti concessi in conformita' al presente decreto sono
erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo.