Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA  ((  ,  nonche'
  proroga  in  materia  di  progetti  di  efficienza   energetica   e
  risanamento ambientale di grandi dimensioni )) 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: 
      «8.4. Il contratto che regola il  trasferimento  dei  complessi
aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a  norma  del  comma
8.1 definisce altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente
al  suddetto  trasferimento,  i   commissari   della   procedura   di
amministrazione straordinaria svolgono  o  proseguono  le  attivita',
esecutive  e  di  vigilanza,  funzionali  all'attuazione  del   Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine
di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende
esteso sino alla scadenza del termine  ultimo  per  l'attuazione  del
predetto Piano, come eventualmente modificato o  prorogato  ai  sensi
del comma 8.1 o di altra  norma  di  legge.  Entro  tale  termine,  i
commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare,
(( sentiti l'Agenzia regionale per la  prevenzione  e  la  protezione
dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto  superiore  per
la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),   ))   ulteriori
interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non  previsti
nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi,
anche mediante formazione e impiego del personale delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, (( allo scopo
di favorire il reinserimento del  personale  stesso  nell'ambito  del
ciclo  produttivo.  I  commissari  straordinari  specificano,   nella
relazione  di  cui  al  comma  10-bis,  i  predetti   interventi   di
decontaminazione  e  risanamento  ambientale  e  il  loro  stato   di
attuazione )). Il decreto di cessazione  dell'esercizio  dell'impresa
di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte
dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni,
anche  di  vigilanza,  comunque  connesse  all'attuazione  del  Piano
approvato con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  14
marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2014,  n.
105, come eventualmente modificato ai sensi  del  comma  8.1,  ovvero
degli ulteriori interventi posti in  essere  ai  sensi  del  presente
comma. 
      8.5.  Il   programma   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria  e'  altresi'  integrato  con  un  piano  relativo   ad
iniziative volte a garantire attivita' di  sostegno  assistenziale  e
sociale per le famiglie disagiate  nei  Comuni  di  Taranto,  Statte,
Crispiano,  Massafra   e   Montemesola.   Il   piano,   a   carattere
sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro  dello
sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si
conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali
in tema di  responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle  migliori
pratiche attuative ed e' predisposto ed  attuato,  con  l'ausilio  di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. (( I criteri di
selezione sono resi pubblici  nei  siti  internet  istituzionali  dei
comuni medesimi. )) Per consentire l'immediato avvio delle  attivita'
propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro
e' posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare
"Imprese e competitivita' 2014-2020", approvato dal CIPE  ((  con  la
deliberazione  n.  10/2016  del  1°  maggio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016.» )). 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilita' speciale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante  con  cadenza  semestrale.  ((  La  relazione  e'
inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la  trasmissione  alle
Commissioni parlamentari competenti per materia; )) 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate (( allo stato di previsione della  spesa
)) del Ministero  della  salute  e  successivamente  trasferite  alla
Regione  Puglia  per  la   realizzazione   di   un   progetto   volto
all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla  realizzazione
di interventi di ammodernamento tecnologico delle  apparecchiature  e
dei  dispositivi   medico-diagnostici   delle   strutture   sanitarie
pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano,  Massafra
e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,
nonche' alla conseguente  e  necessaria  formazione  e  aggiornamento
professionale del personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo  parere  del  Tavolo  istituzionale  permanente  ((   di   cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  ))
integrato a tal  fine  con  un  rappresentante  del  Ministero  della
salute. (( La regione Puglia  presenta  al  Ministero  della  salute,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, una  relazione  sulle  attivita'
svolte, con la  rendicontazione  delle  risorse  utilizzate  e  degli
interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione  e'  inviata
dal Ministro della  salute  alle  Camere  per  la  trasmissione  alle
Commissioni parlamentari competenti per materia. )) 
  4. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  ((  in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto )) recati dal comma  2
si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6,  comma
2,  del  decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189,  nel  limite
massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per
l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
  (( 5-bis. All'articolo 14, comma  11,  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102, le parole:  «sino  al  31  dicembre  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 4
          dicembre 2015, n. 191, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          4  dicembre   2015,   n.   283,   S.O.,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1º  febbraio  2016,  n.   13,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2016, n. 26,
          S.O., come modificato dalla presente legge: 
              «3.  Al  solo  scopo  di  accelerare  il  processo   di
          trasferimento e conseguire  la  discontinuita'  di  cui  al
          comma  2,   garantendo   nel   contempo   la   prosecuzione
          dell'attivita' in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di
          tutela  dell'ambiente,  della  salute  e  dell'occupazione,
          nelle   more   del   completamento   delle   procedure   di
          trasferimento, e' disposta in  favore  dell'amministrazione
          straordinaria l'erogazione della somma di  300  milioni  di
          euro, indispensabile per fare fronte  alle  indilazionabili
          esigenze finanziarie del  Gruppo  ILVA  in  amministrazione
          straordinaria.  L'erogazione  della   somma   di   cui   al
          precedente periodo e' disposta  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Il relativo stanziamento  e'
          iscritto sullo stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico.  L'amministrazione  straordinaria  del
          Gruppo Ilva,  provvede,  anteponendolo  agli  altri  debiti
          della procedura,  alla  restituzione  dell'importo  erogato
          dallo  Stato,   maggiorato   degli   interessi   al   tasso
          percentuale  Euribor  a  6  mesi   pubblicato   il   giorno
          lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato  di
          uno spread pari al 3 per cento, entro 60 giorni dalla  data
          in cui ha efficacia la cessione  a  titolo  definitivo  dei
          complessi   aziendali   oggetto    della    procedura    di
          trasferimento di cui al comma 2. I rimborsi del capitale  e
          degli  interessi  derivanti  dall'erogazione  di   cui   al
          presente comma sono versati all'entrata del bilancio  dello
          Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei
          titoli di Stato.». 
              - Si riportano i commi 6-bis e 6-undecies  dell'art.  1
          del citato decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191: 
              «Art.  1  (Accelerazione  procedimento  di  cessione  e
          disposizioni finanziarie). - (Omissis). 
              6-bis. I commissari del Gruppo ILVA, al fine  esclusivo
          dell'attuazione  e  della  realizzazione  del  Piano  delle
          misure e delle attivita' di tutela ambientale  e  sanitaria
          dell'impresa   in   amministrazione   straordinaria,   come
          eventualmente modificato  e  integrato  per  effetto  della
          procedura di cui al comma 8, sono autorizzati  a  contrarre
          finanziamenti  statali,  nel   rispetto   della   normativa
          dell'Unione europea in materia, per un ammontare fino a 800
          milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016
          e fino a 200 milioni di  euro  nel  2017.  I  finanziamenti
          statali di cui al periodo precedente sono  erogati  secondo
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare. I relativi  importi  sono
          iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del
          Ministero dello sviluppo economico. Sugli  importi  erogati
          maturano interessi al tasso percentuale Euribor  a  6  mesi
          pubblicato il giorno  lavorativo  antecedente  la  data  di
          erogazione, maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento.
          I predetti importi sono rimborsati nell'anno  2018,  ovvero
          successivamente,  secondo  la  procedura  di   ripartizione
          dell'attivo stabilita nel presente comma. I commissari  del
          Gruppo    ILVA    devono    tenere    conto,    ai     fini
          dell'aggiudicazione con la procedura di  cui  al  comma  2,
          degli   impegni   assunti   dai   soggetti   offerenti    e
          dell'incidenza di essi sulla  necessita'  di  ricorrere  ai
          finanziamenti  di   cui   al   primo   periodo   da   parte
          dell'amministrazione straordinaria. I criteri di scelta del
          contraente utilizzati dai commissari del Gruppo  ILVA  sono
          indicati in una relazione da trasmettere alle Camere  entro
          il 30 luglio 2016.  I  crediti  maturati  dallo  Stato  per
          capitale e interessi sono  soddisfatti,  nell'ambito  della
          procedura di ripartizione dell'attivo  della  societa',  in
          prededuzione,    ma    subordinatamente    al    pagamento,
          nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti  gli  altri
          creditori della procedura di amministrazione straordinaria,
          nonche'  dei  creditori  privilegiati  ai  sensi  dell'art.
          2751-bis, numero 1), del codice civile. E', comunque, fatto
          obbligo di promuovere le azioni di rivalsa,  le  azioni  di
          responsabilita'  e  di  risarcimento  nei   confronti   dei
          soggetti che hanno, anche indirettamente, cagionato i danni
          ambientali e sanitari, nonche' danni al Gruppo  ILVA  e  al
          suo patrimonio. I finanziamenti statali concessi  ai  sensi
          del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni
          emesse ai sensi dell'art. 3, comma 1, del  decreto-legge  5
          gennaio 2015, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 4 marzo 2015, n. 20.» 
              «6-undecies. A seguito del trasferimento dei  complessi
          aziendali  del  Gruppo   ILVA,   le   somme   eventualmente
          confiscate  o  comunque  pervenute  allo   Stato   in   via
          definitiva all'esito di procedimenti penali, anche  diversi
          da quelli per reati ambientali  o  connessi  all'attuazione
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del
          titolare  dell'impresa,  ovvero,   in   caso   di   impresa
          esercitata in  forma  societaria,  a  carico  dei  soci  di
          maggioranza o degli enti,  ovvero  dei  rispettivi  soci  o
          amministratori, che prima del commissariamento  di  cui  al
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  abbiano
          esercitato   attivita'   di   direzione   e   coordinamento
          sull'impresa commissariata, salvo quanto dovuto  per  spese
          di  giustizia,  sono   versate,   fino   alla   concorrenza
          dell'importo  di  800  milioni  di  euro,  all'entrata  del
          bilancio dello Stato a titolo di restituzione del  prestito
          statale di cui al comma 6-bis e, per  la  parte  eccedente,
          sulla contabilita' speciale di cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per  essere
          destinate al finanziamento di interventi per il risanamento
          e la  bonifica  ambientale  e,  in  via  subordinata,  alla
          riqualificazione  e  riconversione  produttiva   dei   siti
          contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 5
          gennaio 2015, n. 1, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  5
          gennaio 2015, n. 3, S.O.,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53, S.O.: 
              «Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area
          di Taranto). - 1. (Omissis). 
              2. Il CIS Taranto  e'  sottoscritto  dai  soggetti  che
          compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di
          Taranto,  istituito  e   disciplinato   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri presso  la  struttura
          di   missione   «Aquila-Taranto-POIN   Attrattori»    della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
          di coordinare  e  concertare  tutte  le  azioni  in  essere
          nonche'  definire  strategie  comuni  utili  allo  sviluppo
          compatibile e sostenibile del territorio ed  e'  presieduto
          da un rappresentante della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e composto da un rappresentante per  ciascuno  dei
          Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare,  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, della difesa, dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del  turismo,  nonche'  da  tre  rappresentanti
          della regione Puglia e da un rappresentante della camera di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto,
          della Provincia di Taranto, del comune  di  Taranto  e  dei
          Comuni  ricadenti  nella  predetta   area,   dell'Autorita'
          Portuale di Taranto, del Commissario straordinario  per  la
          bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di  Taranto
          e del  Commissario  straordinario  del  Porto  di  Taranto,
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le
          funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque  denominati  su
          Taranto istituiti presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri e di quelli costituiti presso  le  amministrazioni
          centrali, regionali e locali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
          ottobre 2008, n. 235, S.O., convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2008, n. 286, S.O.: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il  comma  11  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 18  luglio  2014,  n.  165,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14  (Servizi  energetici  ed  altre  misure  per
          promuovere l'efficienza energetica). - (Omissis). 
              11. Ai progetti  di  efficienza  energetica  di  grandi
          dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo
          di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro  il
          2014, e' prorogata la durata degli  incentivi  sino  al  31
          dicembre 2017, a fronte di progetti definiti  dallo  stesso
          proponente e previa verifica tesa  a  valutare  in  maniera
          stringente le reali peculiarita' dei progetti e  purche'  i
          progetti stessi siano in grado di produrre  nuovi  risparmi
          di energia  in  misura  complessivamente  equivalente  alla
          soglia minima annua indicata, siano  concretamente  avviati
          entro il 31  dicembre  2016  e  rispondano  a  criteri  di:
          collegamento funzionale a nuovi  investimenti  in  impianti
          energeticamente efficienti  installati  nel  medesimo  sito
          industriale;   efficientamento   energetico   di   impianti
          collegati alla medesima filiera produttiva, anche  in  siti
          diversi,   avviati   nella   medesima   data;   risanamento
          ambientale nei siti di interesse nazionale di cui  all'art.
          252  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152;
          salvaguardia dell'occupazione. 
              (Omissis).».