(( Art. 1 bis 
 
Integrazione  del  trattamento   di   cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA 
 
  1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei  dipendenti
impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo  ILVA  per  i
quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017,  il  ricorso
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai  fini  della  formazione  professionale  per  la  gestione   delle
bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.
All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare  nell'anno  2017,
di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24 milioni  di
euro la quota di risorse da  destinare,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  alla
gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo
di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 5 dell'art. 9  del  decreto-legge
          20 maggio 1993, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20   maggio   1993,   n.   116,   S.O.,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,   n.   236,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167,
          S.O.: 
              «Art. 9 (Interventi  di  formazione  professionale).  -
          (Omissis). 
              5. A far  data  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate
          costituite dall'aumento contributivo gia'  stabilito  dalla
          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre
          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui
          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per
          l'accesso al Fondo sociale europeo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 4-bis  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  150,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.: 
              «Art. 5 (Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per
          le Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis). 
              4-bis. L'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi
          a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 9, comma 5,
          del decreto-legge n.  148  del  1993,  relativi  a  impegni
          assunti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sono individuate le  risorse
          da disimpegnare a seguito della verifica di  cui  al  primo
          periodo.  Il  50  per  cento  delle  risorse   disimpegnate
          confluisce in una gestione a  stralcio  separata  istituita
          nell'ambito dello stesso  fondo  di  rotazione  per  essere
          destinate al finanziamento di iniziative del Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, il  quale  dispone  delle
          risorse  confluite  nella  gestione  a  stralcio   separata
          delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.».