Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonche' con l'Autorita' nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonche' delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2 e 16; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 6; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonche' la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, che prevede, limitatamente agli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, l'istituzione di apposite conferenze regionali, presiedute dal Presidente della regione - vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1 del medesimo art. 16; Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art. 16; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2016, n. 162, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle regioni - vice commissari nella riunione della cabina di coordinamento del 23 febbraio 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Attivita' della Conferenza permanente 1. La Conferenza permanente, istituita dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarieta' e omogeneita' nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attivita' di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti. 2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente: a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi; b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 189 del 2016.