IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1,
commi 1, 2, 3, 7 e 8; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
novembre  2001,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza» pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla  Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, adottata a New York il  13
dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009,
n. 18; 
  Vista la legge 15 marzo 2010,  n.  38,  recante  «Disposizioni  per
garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore»; 
  Vista la legge 18 agosto 2015, n.  134,  recante  «Disposizioni  in
materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone  con  disturbi
dello  spettro  autistico  e  di  assistenza  alle  famiglie»  e,  in
particolare, l'art. 3,  comma  1,  che  prevede  l'aggiornamento  dei
livelli essenziali  di  assistenza,  con  l'inserimento,  per  quanto
attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni  della
diagnosi precoce, della  cura  e  del  trattamento  individualizzato,
mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle  piu'  avanzate
evidenze scientifiche disponibili; 
  Visto l'art. 1, comma 553, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»  con  cui  si
dispone che, in attuazione dell'art. 1, comma 3,  del  Patto  per  la
salute 2014/2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio  2014,  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 556,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dall'art.  9-septies  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di  euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
stessa legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  29  novembre  2001,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33  dell'8  febbraio
2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel
rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre 2015,  n.
208 con cui si dispone che la definizione e l'aggiornamento  dei  LEA
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri su proposta del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  previo  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari; 
  Visto l'art. 1, comma 559, della stessa legge 28 dicembre 2015,  n.
208 secondo il quale  se  la  proposta  attiene  esclusivamente  alla
modifica  degli  elenchi  di  prestazioni  erogabili   dal   Servizio
sanitario nazionale, ovvero alla individuazione di  misure  volte  ad
incrementare  l'appropriatezza  della  loro  erogazione  e   la   sua
approvazione non comporta ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, l'aggiornamento dei  LEA  e'  effettuato  con  decreto  del
Ministro  della  salute,  adottato  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,   previo   parere   delle   2   competenti   Commissioni
parlamentari,  da  pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale   previa
registrazione della Corte dei conti; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge  30  dicembre  2015,  n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016,  n.
21, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 15  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, disponendo che le tariffe massime vigenti  delle
strutture che erogano assistenza ambulatoriale,  nonche'  le  tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di  cui  all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  costituiscono
riferimento, fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione
della congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, quali principi di coordinamento della finanza  pubblica  e
che le tariffe massime vigenti delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre
2016, per la valutazione della congruita' delle risorse a carico  del
Servizio sanitario nazionale, quali principi di  coordinamento  della
finanza pubblica; 
  Vista la legge 19 agosto 2016, n.  167,  recante  «Disposizioni  in
materia di accertamenti  diagnostici  neonatali  obbligatori  per  la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»; 
  Ritenuto, pertanto, che  le  nuove  tariffe  che  saranno  definite
rispettivamente entro il 30 settembre 2016 ed entro  il  31  dicembre
2016, debbano essere  determinate  in  coerenza  con  il  livello  di
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso  in  data  14
dicembre 2016; 
  Vista l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le  risorse
finanziarie pubbliche e in  coerenza  con  i  principi  e  i  criteri
indicati  dalla  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dal  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza: 
    a) Prevenzione collettiva e sanita' pubblica; 
    b) Assistenza distrettuale; 
    c) Assistenza ospedaliera. 
  2. I livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui  al  comma  1  si
articolano nelle attivita', servizi  e  prestazioni  individuati  dal
presente  decreto  e  dagli  allegati  che  ne  costituiscono   parte
integrante.