IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2017 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  n.  85018  del  6  ottobre  2016  («decreto  di
massima»),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 237  del  10  ottobre  2016,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la  modalita'
di emissione dei  titoli  di  Stato  a  medio  e  lungo  termine,  da
emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di  interesse  negativi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui e' stato stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
cosi' come modificato dal decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.  237,
convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  27
marzo 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 33.138 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti  in  data  26  ottobre,  25  novembre  e  27
dicembre 2016, 26 gennaio e 24 febbraio 2017, con i  quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime dieci  tranche  dei  certificati  di
credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor
a sei mesi (di seguito «CCTeu»),  con  godimento  15  agosto  2016  e
scadenza 15 febbraio 2024; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  undicesima   tranche   dei   predetti
certificati di credito del Tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  undicesima  tranche  dei  CCTeu,  con
godimento 15  agosto  2016  e  scadenza  15  febbraio  2024,  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro. 
  Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti
in rate semestrali posticipate al 15 febbraio e al 15 agosto di  ogni
anno. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dello 0,75%  e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse
semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al  presente
decreto e' pari allo 0,256%. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si
rinvia per quanto non espressamente disposto  dal  presente  decreto,
con particolare riguardo all'articolo 18 del decreto medesimo.