Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» a) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e' sostituita con la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'»; relativamente all'odore, la dicitura «aroma muschiato, molto delicato, caratteristico» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina»; relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato» e' sostituita con la dicitura «delicato, caratteristico, da secco a dolce»; relativamente all'indicazione dei valori della sovrappressione dovuta all'anidride carbonica, la dicitura «non superiore a 2.0 bar» e' sostituita con la dicitura «non superiore a 2.5 bar». b) all'art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consumo della tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» Spumante e' modificata come segue: relativamente al colore, la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato» e' sostituita con la dicitura «rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato o rose'»; relativamente all'odore, la dicitura «aroma muschiato, molto delicato» e' sostituita con la dicitura «caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina»; relativamente al sapore, la dicitura «dolce, morbido, delicato, caratteristico» e' sostituita con la dicitura «delicato, caratteristico, da extrabrut a dolce»; c) all'art. 6 e' depennato il seguente comma 2: e' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo. d) all'art. 7 e' inserito il seguente comma 4: nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.