Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare, gli articoli 2 e 5; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016  che
attribuisce  al  Commissario  straordinario,  per  l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma  1  del  medesimo  articolo,  il  potere  di
adottare ordinanze, nel rispetto  della  Costituzione,  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  dell'ordinamento
europeo, previa intesa con i  Presidenti  delle  Regioni  interessate
nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,
del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge n.  189  del
2016, in forza del quale il Commissario  straordinario  del  Governo,
mediante provvedimenti emessi ai sensi e per gli effetti  del  citato
art. 2,  comma  2,  sono  stabilite  la  misura  e  le  modalita'  di
erogazione dei contributi relativi agli oneri sostenuti per traslochi
e depositi dai  soggetti  che  abitano  in  locali  sgomberati  dalle
competenti autorita'; 
  Vista  l'ordinanza   n.   9   del   14   dicembre   2016,   recante
«Delocalizzazione immediata e temporanea delle  attivita'  economiche
danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre  2016,  e,
in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera a)  dell'ordinanza  n.  9  del  14
dicembre 2016, in base al quale la delocalizzazione  delle  attivita'
economiche in essere alla data degli eventi  sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016  ed  ubicate  in  edifici  che  risultano
oggetto di ordinanza di sgombero totale  a  seguito  di  verifica  di
agibilita' tramite schede AeDES o GL-AeDES, puo' essere effettuata in
altro edificio agibile sito nello stesso comune; 
  Visto l'art. 3, commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 9  del  14  dicembre
2016,   che,   nell'individuare   tra    i    soggetti    legittimati
all'effettuazione  della  delocalizzazione   secondo   le   modalita'
previste dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della  medesima
ordinanza, consente di utilizzare gli edifici, condotti in  locazione
dai comuni per  le  finalita'  di  delocalizzazione,  quale  deposito
temporaneo dei mobili e  delle  suppellettili  dei  soggetti  privati
sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalita' e procedure
stabilite mediante apposita ordinanza commissariale; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi  interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016 e del 2017», convertito con modificazioni dalla legge  7  aprile
2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile  2017,  n.
84; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016»   e,   in
particolare, l'art. 4, comma 1; 
  Vista l'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, all'ordinanza n.  8  del  14
dicembre 2016, ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016  ed  all'ordinanza
n. 15 del 27 gennaio 2017» e, in particolare, l'art. 3,  comma  6,  e
l'art. 4, comma 4; 
  Visti gli articoli 11  e  15  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nella riunione della cabina di  coordinamento  del  20
aprile 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza   contengono,   in
attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2,  lettera  f),
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalita'
di riconoscimento del contributo  in  favore  dei  soggetti,  la  cui
abitazione, in conseguenza degli eventi sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilita' totale
(livello di danno E)  a  seguito  di  provvedimenti  delle  autorita'
competenti e che abbiano dovuto sostenere  oneri  per  traslochi  e/o
depositi  temporanei  dei  mobili  e  dei  suppellettili,   contenute
nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata. 
  2. Ai fini della presente ordinanza, il contributo di cui al  primo
comma e' riconosciuto: 
    a) in favore dei proprietari  ovvero  degli  usufruttuari  o  dei
titolari di  diritti  reali  di  garanzia  che  si  sostituiscano  ai
proprietari delle unita'  immobiliari  danneggiate  o  distrutte  dal
sisma e classificate con esito E ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che,  alla  data  degli
eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi
dell'art.  13,  comma  2,  terzo,  quarto  e  quinto   periodo,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
    b) in favore del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario,
purche' alla data degli eventi sismici adibiti a residenza anagrafica
ovvero  ad  abitazione  principale,  abituale  e   continuativa   del
conduttore del comodatario o dell'assegnatario,  in  caso  di  unita'
immobiliari danneggiate o distrutte  dal  sisma  e  classificate  con
esito E ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 maggio 2011, concesse in locazione sulla  base  di  un
contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in  comodato
o assegnate a soci di cooperative  a  proprieta'  indivisa,  mediante
atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi  sismici
che hanno determinato l'inagibilita' totale dell'unita' immobiliare.