IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che istituisce un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di interessi generali e di finalita' di utilita' sociale individuate dalla normativa di settore (di seguito, «decreto 3 luglio 2015»); Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 3 luglio 2015, che prevede: a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamenti a tasso agevolato; b) al comma 4, che, in aggiunta al finanziamento agevolato, puo' essere concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili; c) al comma 5, che le agevolazioni previste dal decreto sono concesse a titolo di «de minimis»; Visto l'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, ai sensi del quale i finanziamenti agevolati previsti dal decreto sono concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (di seguito, «FRI») di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa assegnazione delle risorse disposta dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della medesima legge, e che la copertura finanziaria per la concessione dei contributo previsto dal comma 4 dell'art. 6 dello stesso decreto puo' essere disposta anche a valere su risorse previste da specifiche disposizioni normative; Visto l'art. 8 del medesimo decreto 3 luglio 2015, che rinvia la definizione della disciplina attuativa della misura a successivi decreti, prevedendo, in particolare, al comma 1, che specifiche condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste nella forma del finanziamento agevolato sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, al comma 2, che i criteri e le modalita' relative alla concessione del contributo aggiuntivo sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico; Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il «Fondo per la crescita sostenibile», che stabilisce, tra l'altro, che il predetto Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, rispondenti a specifiche finalita', tra le quali quella, di cui alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, del rafforzamento della struttura produttiva; Visto l'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, che, nel dare attuazione al comma 4 del citato art. 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera anche attraverso le due distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, rappresentate dalla contabilita' speciale n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e dalla contabilita' speciale n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni, nonche' utilizzando l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di aiuto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto; Ritenuto che gli oneri per il contributo aggiuntivo ai finanziamenti agevolati del FRI, di cui all'art. 8 del decreto 3 luglio 2015, possano essere posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile, e in particolare della predetta contabilita' speciale n. 1201, secondo le modalita' di gestione in contabilita' ordinaria gia' in essere nell'ambito del predetto Fondo; Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, che ha assegnato al regime di aiuto di cui al decreto 3 luglio 2015 l'importo di 200.000.000 euro a valere sul FRI, a copertura delle agevolazioni per i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese previste dall'art. 3 del decreto 3 luglio 2015, secondo i criteri previsti dall'art. 4 del medesimo decreto; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito, «regolamento (UE) n. 1407/2013»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Ritenuto, pertanto, di destinare risorse a valere sul Fondo per la crescita sostenibile per la copertura finanziaria del contributo aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nonche' per la copertura degli oneri di gestione degli interventi secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'art. 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 78 del 2009; Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile, alla data di adozione del presente decreto, consente la destinazione di risorse per le finalita' di cui al decreto 3 luglio 2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto 3 luglio 2015, i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, dei contributi previsti dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto 3 luglio 2015 in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI.