IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione  giuridica  dello  straniero  in  Italia»,  ivi,  in
particolare, gli articoli 5, comma 2-ter e  14-bis,  come  modificati
dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni  in  materia
di sicurezza pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante   il
regolamento di attuazione del Testo unico in materia di immigrazione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1030/2002  del  13  giugno  2002  che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a  cittadini  di  Paesi  terzi,  come   modificato   dal   successivo
regolamento (CE) n. 380/2008 del 18  aprile  2008,  recante  «Modello
uniforme per i permessi di soggiorno nell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, del  3  agosto
2004, recante «Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed
alla carta di soggiorno»; 
  Visto l'art. 7-vicies ter, lettera b), del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo  2005,
n. 43, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il rilascio  del
permesso di soggiorno elettronico, di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002; 
  Visto l'art. 7-vicies quater del citato  decreto-legge  31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  43/2005
che, tra l'altro: 
    pone a carico dei soggetti richiedenti la  corresponsione  di  un
importo pari  almeno  alle  spese  necessarie  per  la  produzione  e
spedizione del documento,  nonche'  per  la  manutenzione  necessaria
all'espletamento dei servizi connessi; 
    prevede che l'importo e le modalita' di riscossione dei documenti
elettronici siano determinati con decreti del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto col Ministro dell'interno; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro dell'interno, del 6 ottobre 2011 concernente
il  contributo  per  il  rilascio  ed  il  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno; 
  Visto il decreto 23 luglio 2013 del Ministero dell'interno  recante
le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno; 
  Vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea  del
2 settembre 2015 C-309/14; 
  Vista la lettera della Commissione  europea  -  Direzione  generale
migrazione e affari interni - del 9 novembre 2015, con la quale viene
richiesto di comunicare le misure  atte  a  conformarsi  alla  citata
sentenza della Corte di giustizia; 
  Vista la procedura di infrazione 2014/4253; 
  Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sede di Roma, sez. II-quater, n. 6095/2016  con  la  quale  e'
stato annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011 «limitatamente
ai  seguenti  articoli  (in  quanto  esplicitano  e/o   presuppongono
direttamente la rilevata radicale illegittimita' dell'istituzione del
contributo): 
    art. 1, comma 1; 
    art. 2, commi 1 e 2, nella sola parte in cui  si  riferiscono  al
contributo di cui al precedente art. 1; 
    art. 3». 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato del  26  ottobre  2016  n.
4487 che, nel confermare la  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II-quater,  n.  6095/2016,
ha, tra l'altro, stabilito che: 
    «f) nel caso di specie, deve  essere  disapplicata,  per  effetto
della sentenza della Corte di giustizia  dell'Unione  europea  del  2
settembre  2015,  in  C-309/14,  la  disposizione  del  comma   2-ter
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura  in
cui fissa gli importi dei contributi richiesti per tutti  i  permessi
di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di  €  200,00,  in
quanto costituenti nel  loro  complesso  un  ostacolo,  per  il  loro
importo eccessivamente elevato, ai  diritti  conferiti  ai  cittadini
stranieri  richiedenti  i  permessi  UE  di  lungo   soggiorno,   con
conseguente illegittimita' del decreto  ministeriale  qui  impugnato,
nelle parti gia' annullate dal T.a.r.»; 
    «21.1.  In  ottemperanza  della  presente  decisione   e   previa
disapplicazione,  nei  limiti  sopra  esplicati,  del   comma   2-ter
dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286 del  1998,  alla  luce  di
quanto  stabilito  dalla  Corte  di  giustizia,  le   Amministrazioni
competenti ridetermineranno l'importo dei contributi,  nell'esercizio
della loro discrezionalita', in modo tale che la loro  equilibrata  e
proporzionale   riparametrazione   non   costituisca   un    ostacolo
all'esercizio   dei   diritti   riconosciuti   dalla   direttiva   n.
2003/109/CE»; 
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le  politiche  europee,  dell'11  ottobre  2016,  n.
11727; 
  Considerata la  necessita'  di  adeguare  la  disciplina  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 29 dicembre  2016,
n. 253; 
  Considerato  che,  conseguentemente,  e'  necessario  riformare  il
citato decreto interministeriale del 6 ottobre 2011; 
  Ritenuto di dover rideterminare la misura del  contributo  previsto
dall'art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286 per il rilascio e rinnovo del  permesso  di  soggiorno  a  carico
dello straniero di eta' superiore ad anni diciotto, tenuto conto  dei
costi di istruttoria e di integrazione degli stranieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 6 ottobre
2011, e' sostituito dal seguente: 
    «Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta'  superiore  ad
anni diciotto e' determinata come segue: 
      a) Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
tre mesi e inferiore o pari a un anno; 
      b) Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
un anno e inferiore o pari a due anni; 
      c) Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo  e  per  i  dirigenti  e  i  lavoratori
specializzati richiedenti il permesso di  soggiorno  ai  sensi  degli
articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e
b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.
286 e successive modificazioni e integrazioni».