IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in  particolare  l'art.
4,  commi  66  e  67,  che  prevede  che  con  uno  o  piu'   decreti
ministeriali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea  in
materia, sono stabilite le condizioni d'uso  delle  denominazioni  di
vendita di alcuni prodotti da forno; 
  Visto il decreto 22 luglio 2005 recante Disciplina della produzione
e della vendita  di  taluni  prodotti  dolciari  da  forno,  adottato
congiuntamente  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  e   dal
Ministero delle politiche agricole e  forestali,  con  cui  e'  stata
dedicata una specifica normativa a tutela di alcune tra le piu'  note
specialita' della tradizione dolciaria italiana; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e  il  regolamento
(CE) n. 608/2004 della Commissione; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 1169/2011 innova la  materia
sull'etichettatura dei prodotti alimentari con l'adozione di principi
generali  che   risultano   prevalenti   sulla   specificita'   delle
indicazioni e delle regole procedurali; 
  Vista la necessita' di aggiornare  i  riferimenti  della  normativa
sull'etichettatura del decreto 22 luglio 2005 al regolamento (UE)  n.
1169/2011; 
  Considerato  che  in  ragione  del  tempo   trascorso   dalla   sua
pubblicazione e' opportuno,  alla  luce  dell'esperienza  maturata  e
delle problematiche applicative emerse, apportare  alcuni  correttivi
per fornire un piu' rispondente quadro di certezze operative in linea
con lo spirito della norma; 
  Ritenuta la necessita' di rafforzare gli  indirizzi  interpretativi
adottati con circolari  interpretative  inserendoli  nel  decreto  22
luglio 2005 al fine di rendere piu' comprensibili taluni  adempimenti
relativi ai prodotti da forno; 
  Preso atto  della  necessita'  di  assicurare  la  trasparenza  del
mercato,  proteggere  ed  informare  adeguatamente   il   consumatore
attraverso una piu' chiara definizione degli ingredienti che  possono
utilizzarsi nei prodotti da forno richiamati nel  decreto  22  luglio
2005; 
  Vista la notifica alla  Commissione  europea  effettuata  ai  sensi
della direttiva 2015/1535/UE con nota del 4 agosto 2016; 
 
                              Adottano 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche al decreto ministeriale 22 luglio 2005 
 
  1. Al decreto  ministeriale  22  luglio  2005,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'art. 1,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo  d'uovo  derivato  da
uova di gallina di categoria A, o  entrambi,  in  quantita'  tali  da
garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; 
    b) all'art. 1,  comma  2,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme  di
latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita'
non inferiore al sedici per cento;»; 
    c) all'art. 1, comma 2, lettera  g)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    d) all'art. 2,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo  d'uovo  derivato  da
uova di gallina di categoria A, o  entrambi,  in  quantita'  tali  da
garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; 
    e) all'art. 2,  comma  2,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme  di
latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita'
non inferiore al venti per cento;»; 
    f) all'art. 2, comma 2, lettera  g)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    g) all'art. 3,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) uova di gallina di categoria A o tuorlo  d'uovo  derivato  da
uova di gallina di categoria A, o  entrambi,  in  quantita'  tali  da
garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»; 
    h) all'art. 3,  comma  2,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme  di
latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita'
non inferiore al sedici per cento;»; 
    i) all'art. 3, comma 2, lettera  g)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    j) all'art. 3, comma 5,  lettera  f)  dopo  la  parola  «oli»  si
inseriscono le parole «e grassi»; 
    k) all'art. 4, comma 3, lettera  f)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    l) all'art. 5, comma 3, lettera  f)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    m) all'art. 6, comma 3, lettera  i)  dopo  la  parola  «sale»  si
inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»; 
    n) all'art. 7, comma 2, le parole: «di uvetta o» sono soppresse e
dopo le parole: «dalla sostituzione» sono inserite  le  seguenti:  «o
dall'eliminazione»; 
    o) all'art. 7, comma  3,  dopo  le  parole  «ad  eccezione»  sono
inserite le seguenti «nell'impasto di base»; 
    p) all'art. 7,  comma  4,  dopo  le  parole:  «altri  ingredienti
caratterizzanti»  sono  inserite  le  seguenti:  «ad   eccezione   di
sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi.»; 
    q) all'art. 8, comma 1, le  parole  «al  decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento
(UE) n. 1169/2011»; dopo la parola «"panettoncino"» sono inserite  le
parole «e "colombina" o similari»; 
    r) all'art. 8, comma 2, dopo le  parole:  «agrumi  canditi  o  di
entrambi» sono inserite le  seguenti:  «come  pure  l'indicazione  di
assenza/modifica della glassatura e relativo decoro  per  le  colombe
ricoperte o da ricoprire.»; 
    s) all'art. 8, comma  6,  le  parole  «dall'art.  8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; 
    t) all'art. 8, comma  7,  le  parole  «dall'art.  8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; 
    u) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis (Deroghe). - 1. I prodotti fabbricati in conformita' al
presente decreto, specificamente formulati per  persone  intolleranti
al glutine, possono riportare  le  denominazioni  riservate  previste
agli articoli 1, 2, 3, 4 purche' in linea con  quanto  stabilito  dal
regolamento di esecuzione Unione europea n. 828/2014. 
  2. Per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei
prodotti di cui al  comma  precedente  e'  consentito  esclusivamente
l'impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo.»; 
    v) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Sanzioni). - 1. Per le violazioni al presente  decreto
si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 67,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350 e del decreto legislativo n. 260/2005; 
  2. Salve le norme penali vigenti  in  materia  di  etichettatura  e
presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni  previste  per  la
pubblicita' ingannevole di cui al decreto legislativo n. 206/2005, si
applicano a  quei  prodotti  che,  pur  riportando  denominazioni  di
vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando  le
caratteristiche   di   composizione   quali-quantitative    previste,
utilizzano  forme  e   modalita'   di   presentazione   identiche   e
confondibili con  i  prodotti  disciplinati  creando  confusione  nel
consumatore.»; 
    w) all'allegato I, comma 1, dopo la lettera  c)  e'  inserita  la
lettera d): 
    «d) Schema di calcolo per Panettone, Pandoro e Colomba: 
    Istruzioni per l'uso del metodo 
    Lo schema di calcolo va utilizzato, tenendo in considerazione  la
sua suddivisione in colonne (A,B,C,...) e righe (1,2,3): 
      a) Riportare la quantita'  ingredienti  della  propria  ricetta
nella colonna A. 
      b) Per le successive colonne,  riportare  nelle  corrispondenti
caselle il  risultato  del  calcolo  ottenuto  seguendo  le  semplici
indicazioni   riportate   sulla   sinistra,   dove   le    coordinate
Lettera-Numero precisano il numero da utilizzare, mentre  i  segni  /
(per  la  divisione)  e  X  (per  la  moltiplicazione)   l'operazione
matematica da effettuare. 
      c) Nelle caselle con il riquadro  evidenziato  si  otterra'  il
numero da confrontare con i valori del decreto per quanto riguarda il
burro o gli inerti  (per  ingredienti  inerti  si  intende  uvetta  e
canditi). 
      d) Per quanto riguarda il tuorlo, se nella propria  ricetta  si
utilizzano: 
        uova  intere:  si  moltiplichera'  la   quantita'   di   uova
utilizzate (A2) per 0,1505  ottenendo  la  trasformazione  in  tuorlo
secco, quest'ultimo si dividera' per il totale 2 e si  moltiplichera'
per 100 ottenendo cosi' la percentuale da confrontare; 
        tuorlo: bisogna considerare il dato nella casella D3. 
  Una particolare  attenzione  dovra'  essere  posta  nelle  fasi  di
controllo alle caratteristiche del burro, uova e tuorlo. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    x) all'allegato I, comma 2, le parole «dall'art.  8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; 
    z) all'allegato I, comma 3, le parole «dall'art.  8  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle  seguenti:
«dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»; 
    aa) all'allegato II, comma 1, lettera e) la  parola  «pirlatura»»
e' sostituita dalle parole «arrotondamento della porzione della pasta
(pirlatura); 
    bb) all'allegato II, comma 4, lettera c) dopo le parole «colatura
dell'impasto» si inserisce la parola «solitamente».