IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, il quale, agli articoli 8-bis e seguenti, disciplina in particolare l'autorizzazione, l'accreditamento e accordi contrattuali, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la «Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'«Attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive comunitarie 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE», il quale, agli articoli 34 e seguenti, disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti; Visto, in particolare, l'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e verificare i requisiti d'idoneita' della rete formativa e delle strutture che la compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' di definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, relativo al «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 3, comma 7, che stabilisce che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 258, S.O., recante il «Riassetto Scuole di specializzazione di area sanitaria», con il quale, al fine di adeguare gli Ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari introdotta con il citato decreto ministeriale n. 270/2004, e' stato operato il riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2006, n. 105, S.O., e successive modificazioni e integrazioni, concernente la «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di specializzazione», con il quale sono stati definiti gli standard ed i requisiti d'idoneita' delle Scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 1° agosto 2005, cosi' come determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica ai sensi dell'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999; Visti i decreti del 6 novembre 2008 del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e successive modifiche e integrazioni, con i quali e' stato disposto l'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle suddette Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 2005; Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, con i quali sono state istituite le suddette Scuole di specializzazione; Visto il comma 3-bis dell'art. 20 del richiamato decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto ministeriale 1° agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando, altresi', le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica; Visto il Patto per la salute 2010-2012, che, all'art. 7, disciplina l'«Accreditamento e remunerazione» (Rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009); Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento recante «Disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento», in attuazione dell'art. 7, comma 1, del nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 259/CSR del 20 dicembre 2012); Vista l'intesa tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. Atti n. 32/CSR del 19 febbraio 2015); Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, concernente il «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015, n. 126, S.O., recante il «Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», emanato in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art. 15 del suddetto decreto-legge n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha sostituito il precedente decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, il quale dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione; Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2015, n. 195 di ricostituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che le compongono, di effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' di definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione, in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea; Visti i decreti direttoriali del 17 e 21 aprile 2015, e successive modificazioni e integrazioni, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha riordinato le Scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del citato D.I. n. 68/2015; Visto l'art. 11, comma 8 del citato decreto ministeriale n. 509/1999, e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un documento che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati a livello europeo, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (cosiddetto Diploma Supplement); Visto l'art. 11, comma 8 del citato decreto ministeriale n. 270/2004, che ripropone, all'art. 11, comma 8, la disposizione riguardante il cosiddetto Diploma Supplement; Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49, recante il modello di Diploma Supplement; Visto, altresi', l'art. 5, comma 5, del citato D.I. n. 68/2015, relativo al Libretto-diario delle attivita' formative svolte dallo specializzando; Visti gli atti trasmessi dal Presidente dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, con i quali l'Osservatorio nazionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto legislativo n. 368/1999, a determinare i nuovi standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere, i nuovi requisiti d'idoneita' della rete formativa e delle strutture che la compongono e gli indicatori di attivita' formativa e assistenziale; Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 25 gennaio 2017; Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanita' reso nella seduta del 19 maggio 2017; Ritenuto, pertanto, di poter procedere, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.I. n. 68/2015, a definire gli standard per l'accreditamento e i requisiti d'idoneita' della rete formativa validi per tutto il territorio nazionale, al fine di dare piena attuazione al riordino delle Scuole di specializzazione di cui al citato D.I. n. 68/2015, in un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa che tenga conto delle esigenze del Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1 Finalita' generali 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto 4 febbraio 2015, n. 68, identifica i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonche' gli indicatori di attivita' formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa e definisce: a) gli standard minimi generali e specifici, le modalita' e i termini per l'accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto; b) i requisiti minimi generali e specifici di idoneita' della rete formativa delle scuole di specializzazione, di cui all'allegato 2, parte integrante del presente decreto; c) le disposizioni concernenti il sistema di gestione e certificazione della qualita', il Libretto-diario e il Diploma Supplement, di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto; d) gli indicatori di performance di attivita' didattica e formativa e di attivita' assistenziale, di cui all'allegato 4, parte integrante del presente decreto. 2. Ai fini dell'istituzione, accreditamento e relativa attivazione delle scuole di specializzazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con cadenza annuale, dispone l'aggiornamento della Banca Dati relativa agli standard, requisiti ed indicatori di cui al comma 1.