Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
              (( Disposizioni in materia di vaccini )) 
 
  1. Al fine di assicurare la  tutela  della  salute  pubblica  e  il
mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in
termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche' di  garantire
(( il conseguimento degli obiettivi prioritari  del  Piano  nazionale
prevenzione vaccinale 2017/2019,  di  cui  all'intesa  sancita  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano in  data  19  gennaio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, )) ed
il  rispetto  degli   obblighi   assunti   a   livello   europeo   ed
internazionale, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici  anni
((  e  per  tutti  i  minori  stranieri  non  accompagnati  ))   sono
obbligatorie e gratuite, in  base  alle  specifiche  indicazioni  del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita,
le vaccinazioni di seguito indicate: 
    a) anti-poliomielitica; 
    b) anti-difterica; 
    c) anti-tetanica; 
    d) anti-epatite B; 
    e) anti-pertosse; 
    f) anti-Haemophilus influenzae tipo b; 
    g) (( soppressa; )) 
    h) (( soppressa; )) 
    i) (( soppressa; )) 
    l) (( soppressa; )) 
    m) (( soppressa; )) 
    n) (( soppressa )). 
  (( 1-bis. Agli stessi fini di cui al comma l, per i minori di  eta'
compresa tra zero e sedici anni e per tutti i  minori  stranieri  non
accompagnati sono altresi' obbligatorie  e  gratuite,  in  base  alle
specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo  a
ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: 
    a) anti-morbillo; 
    b) anti-rosolia; 
    c) anti-parotite; 
    d) anti-varicella. 
  1-ter. Sulla base della verifica  dei  dati  epidemiologici,  delle
eventuali reazioni avverse  segnalate  in  attuazione  delle  vigenti
disposizioni di legge e delle coperture vaccinali  raggiunte  nonche'
degli eventuali eventi avversi segnalati in attuazione delle  vigenti
disposizioni  di  legge,  effettuata   dalla   Commissione   per   il
monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, istituita  con  decreto  del  Ministro  della  salute  19
gennaio 2017, il Ministro  della  salute,  con  decreto  da  adottare
decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto  e  successivamente  con  cadenza
triennale, sentiti  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  l'Agenzia
italiana del farmaco (AlFA), l'Istituto superiore  di  sanita'  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
competenti Commissioni  parlamentari,  puo'  disporre  la  cessazione
dell'obbligatorieta' per una o piu'  delle  vaccinazioni  di  cui  al
comma l-bis. In caso  di  mancata  presentazione  alle  Camere  degli
schemi di decreto, il Ministro della salute trasmette alle Camere una
relazione recante le motivazioni della mancata presentazione  nonche'
i dati epidemiologici e quelli sulle coperture vaccinali. 
  1-quater. Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di  eta'
compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita,  in  base
alle  specifiche  indicazioni  del  Calendario  vaccinale   nazionale
relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di  seguito
indicate: 
    a) anti-meningococcica B; 
    b) anti-meningococcica C; 
    c) anti-pneumococcica; 
    d) anti-rotavirus. 
  1-quinquies. Entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e successivamente con
cadenza semestrale, il Ministero  della  salute,  sentito  l'Istituto
superiore di sanita', fornisce indicazioni operative per l'attuazione
del  comma  l-quater,  anche  sulla  base  della  verifica  dei  dati
epidemiologici e  delle  coperture  vaccinali  raggiunte,  effettuata
dalla Commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e  aggiornamento
dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con  decreto  del
Ministro della salute 19 gennaio 2017. )) 
  2.  L'avvenuta  immunizzazione  a  seguito  di  malattia  naturale,
comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante,  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  15  dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del1'8  gennaio  1991,
ovvero dagli esiti  dell'analisi  sierologica,  esonera  dall'obbligo
della  relativa  vaccinazione.  ((   Conseguentemente   il   soggetto
immunizzato  adempie  all'obbligo  vaccinale  di  cui   al   presente
articolo, di norma e comunque nei  limiti  delle  disponibilita'  del
Servizio   sanitario   nazionale,   con   vaccini   in   formulazione
monocomponente o combinata in  cui  sia  assente  l'antigene  per  la
malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. 
  2-bis. Al fine di cui  al  comma  2,  le  procedure  accentrate  di
acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei  vaccini  obbligatori,
riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente. 
  2-ter. Annualmente l'AlFA pubblica nel proprio sito internet i dati
relativi   alla   disponibilita'   dei   vaccini   in    formulazione
monocomponente e parzialmente combinata. )) 
  3. Salvo quanto disposto dal comma 2, le  vaccinazioni  di  cui  al
comma l e al comma 1-bis possono essere omesse o  differite  solo  in
caso di accertato pericolo per la salute, in relazione  a  specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate  dal  medico  di  medicina
generale o dal pediatra di libera scelta. 
  (( 3-bis. L'AlFA, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,      provvede,      avvalendosi      della      Commissione
tecnico-scientifica, all'uopo integrata da esperti indipendenti e che
non si  trovino  in  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  e  in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', a predisporre e a
trasmettere al Ministero  della  salute  una  relazione  annuale  sui
risultati del sistema di farmacovigilanza e  sui  dati  degli  eventi
avversi per i  quali  e'  stata  confermata  un'associazione  con  la
vaccinazione.  Il  Ministro  della  salute  trasmette   la   predetta
relazione alle Camere. )) 
  4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di  cui  al
((  presente  articolo,  i  genitori  esercenti  la   responsabilita'
genitoriale,  i  tutori  o  i  soggetti  affidatari  sono   convocati
dall'azienda sanitaria  locale  territorialmente  competente  per  un
colloquio  al  fine   di   fornire   ulteriori   informazioni   sulle
vaccinazioni e di sollecitarne l'effettuazione. In  caso  di  mancata
effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1  e  1-bis,  ))  ai
genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, ai tutori (( o  ai
soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, )) e'
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro (( cento )) a
euro (( cinquecento )). Non incorrono nella sanzione  di  cui  al  ((
secondo ))  periodo  del  presente  comma  i  genitori  esercenti  la
responsabilita' genitoriale, i tutori (( e i soggetti  affidatari  ))
che, a seguito  di  contestazione  da  parte  dell'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente, provvedano, nel termine  indicato
nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il  vaccino
ovvero la prima  dose  del  ciclo  vaccinale,  a  condizione  che  il
completamento  del   ciclo   previsto   per   ciascuna   vaccinazione
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla
schedula vaccinale in  relazione  all'eta'.  Per  l'accertamento,  la
contestazione  e  l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa   si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.   ((   All'accertamento,    alla    contestazione    e
all'irrogazione di cui al periodo precedente  provvedono  gli  organi
competenti in base alla normativa  delle  regioni  o  delle  province
autonome. )) 
  5. (( (soppresso) )). 
  6. E', comunque, fatta salva  l'adozione  da  parte  dell'autorita'
sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'  articolo  117  del
decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni. 
  (( 6-bis. I vaccini indicati  nel  Calendario  vaccinale  nazionale
sono sottoposti alla negoziazione obbligatoria  dell'AlFA,  ai  sensi
dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326. 
  6-ter. La  Commissione  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  definizione  e
aggiornamento dei livelli essenziali  di  assistenza,  istituita  con
decreto del Ministro  della  salute  19  gennaio  2017,  verifica  il
rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale  e  avvia
le misure  di  competenza  atte  a  garantire  la  piena  e  uniforme
erogazione dei livelli essenziali di assistenza previste per  i  casi
di mancata, ritardata o non corretta  applicazione.  In  presenza  di
specifiche condizioni di rischio elevato per la salute  pubblica,  il
Governo esercita i poteri sostitutivi, ai  sensi  dell'articolo  120,
secondo comma, della Costituzione  e  secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - L'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della  legge
          5 giugno 2003, n. 131, tra il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano sancita  in  data  19
          gennaio  2017  sul  documento  recante   «Piano   nazionale
          prevenzione vaccinale 2017-2019». (Rep. atti n. 10/CSR), e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18  febbraio  2017,  n.
          41. 
              - Il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2017,
          non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, reca l'istituzione
          della Commissione per il monitoraggio  dell'attuazione  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          definizione  e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro  della   sanita'   15   dicembre   1990   (Sistema
          informativo  delle   malattie   infettive   e   diffusive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1991, n.
          6: 
              «Art. 1. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli
          253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie,  approvato
          con  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,   permane
          l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i casi
          di malattie diffusive pericolose per la salute pubblica; le
          unita' sanitarie  locali,  a  loro  volta,  sono  tenute  a
          comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le
          modalita' di cui all'allegato.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  3,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per  la
          competitivita' e la  giustizia  sociale),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: 
              «Art. 9 (Acquisizione  di  beni  e  servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento). - (Omissis). 
              3. Fermo restando quanto  previsto  all'art.  1,  commi
          449, 450 e 455, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
          all'art. 2, comma 574, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, all'art. 1, comma 7,  all'art.  4,  comma  3-quater  e
          all'art. 15, comma  13,  lettera  d)  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi,  d'intesa  con
          la  Conferenza  unificata,  sentita  l'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  sulla
          base di analisi del Tavolo dei soggetti  aggregatori  e  in
          ragione delle risorse messe a  disposizione  ai  sensi  del
          comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi
          nonche'  le  soglie   al   superamento   delle   quali   le
          amministrazioni  statali   centrali   e   periferiche,   ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali,  gli
          enti locali di cui all'art. 2 del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, nonche' loro consorzi e  associazioni,
          e gli enti del servizio  sanitario  nazionale  ricorrono  a
          Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di  cui  ai
          commi 1 e 2 per lo svolgimento  delle  relative  procedure.
          Per le categorie di beni e servizi individuate dal  decreto
          di  cui  al  periodo  precedente,   l'Autorita'   nazionale
          anticorruzione non rilascia il codice  identificativo  gara
          (CIG) alle stazioni appaltanti  che,  in  violazione  degli
          adempimenti previsti dal presente comma,  non  ricorrano  a
          Consip S.p.A. o  ad  altro  soggetto  aggregatore.  Con  il
          decreto  di  cui  al   presente   comma   sono,   altresi',
          individuate le relative modalita' di attuazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  548,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge di stabilita' 2016) . 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              548. Al fine di garantire  la  effettiva  realizzazione
          degli interventi di razionalizzazione della spesa  mediante
          aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del
          Servizio    sanitario    nazionale    sono    tenuti     ad
          approvvigionarsi,     relativamente     alle      categorie
          merceologiche del settore sanitario, come  individuate  dal
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle  centrali
          regionali  di  committenza  di  riferimento,  ovvero  della
          Consip SpA.». 
              - La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
          una famiglia), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          maggio 1983, n. 133, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  117  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  ed  agli
          enti locali, in attuazione del capo I della legge 15  marzo
          1997, n. 59): 
              «Art. 117 (Interventi  d'urgenza).  -  1.  In  caso  di
          emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
          esclusivamente locale le ordinanze contingibili  e  urgenti
          sono  adottate  dal  sindaco,  quale  rappresentante  della
          comunita'  locale.  Negli   altri   casi   l'adozione   dei
          provvedimenti d'urgenza, ivi compresa  la  costituzione  di
          centri e organismi di referenza o assistenza,  spetta  allo
          Stato  o  alle  regioni   in   ragione   della   dimensione
          dell'emergenza  e  dell'eventuale  interessamento  di  piu'
          ambiti territoriali regionali. 
              2. In caso di emergenza che interessi il territorio  di
          piu' comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie  fino
          a quando non intervengano i soggetti  competenti  ai  sensi
          del comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  48,  comma  33,  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti  pubblici.),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              «Art.   48   (Tetto   di   spesa    per    l'assistenza
          farmaceutica). - (Omissis). 
              33.  Dal  1°  gennaio  2004  i  prezzi   dei   prodotti
          rimborsati   dal   Servizio   sanitario   nazionale    sono
          determinati   mediante   contrattazione   tra   Agenzia   e
          Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati  nella
          delibera Cipe n. 3 del 1° febbraio 2001,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.». 
              - Si riporta l'art. 120 della Costituzione: 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.     131 (Disposizioni     per     l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3): 
              «Art. 8 (Attuazione dell'art.  120  della  Costituzione
          sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per  le  finalita'
          previsti dall'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro competente per materia, anche su iniziativa  delle
          Regioni o degli enti locali, assegna  all'ente  interessato
          un congruo termine per adottare i  provvedimenti  dovuti  o
          necessari; decorso inutilmente tale termine,  il  Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro competente o  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi, ovvero  nomina  un  apposito  commissario.  Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della  Giunta  regionale  della  Regione   interessata   al
          provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro competente per  materia.  L'art.
          11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo  le  finalita'  tutelate   dall'art.   120   della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.».