Allegato I
Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato II del decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al cui articolato si fa
riferimento, ove non diversamente indicato
CONTROLLO
Parte A
Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al
consumo umano
1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo
umano devono:
a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per
la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e
che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono
essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera
idro-potabile e' costituita dalla sequenza di tutte le fasi e
operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione,
trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque
destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per
quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i
materiali e processi;
b) mettere a disposizione informazioni sulla qualita'
dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli
obblighi di cui all'art. 4, nonche' i valori parametrici stabiliti
nell'allegato I, siano stati rispettati;
c) individuare le misure piu' adeguate per mitigare i rischi
per la salute umana.
2. A norma dell'art. 8, le autorita' competenti stabiliscono
programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di
cui alla parte B del presente allegato che consistono in:
a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure
b) misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo
continuo.
I programmi di monitoraggio prevedono l'effettuazione di
controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto
specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni di cui
all'art. 7, e comprendendo:
a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalita' e lo
stato di manutenzione delle attrezzature; e/o
b) ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture
relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla
distribuzione.
3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del
rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione
eseguita dal gestore del servizio idrico.
4. I programmi di controllo devono essere riesaminati
regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.
Parte B
Parametri e frequenze
1. Quadro generale.
Il programma di controllo deve prendere in considerazione i
parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono importanti per
la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica
sulla qualita' dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere
rispettati, come stabilito all'art. 5, comma 1. La scelta di
parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle
condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei controlli
interni che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della
qualita' dell'acqua destinata al consumo umano, di cui all'art. 7,
che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del
gestore, come stabilito nella parte C.
I parametri elencati al successivo punto 2 sono sottoposti a
monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.
2. Elenco dei parametri.
Parametri - gruppo A
Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la
frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:
a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conta delle
colonie a 22°C, colore, torbidita', sapore, odore, pH, conduttivita';
b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di
controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all'art. 4,
e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla
parte C.
In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno
aggiunti quelli elencati di seguito:
a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;
b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per
il trattamento delle acque.
Parametri - gruppo B
Al fine di determinare la conformita' con tutti i valori
parametrici di cui all'allegato I, occorre controllare tutti gli
altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma
dell'art. 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.
3. Frequenza di campionamento.
Tabella 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di
conformita'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte C
Valutazione del rischio
1. E' possibile derogare ai parametri e alle frequenze di
campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga effettuata
una valutazione del rischio in conformita' alla presente parte.
2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 dovra' essere
eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire i
controlli interni di cui all'art. 7. La valutazione si basa sui
principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo
norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della
fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio
e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la
valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque
destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans
(Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di
sanita'.
3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati forniti
dall'attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le acque
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui all'art. 82 e
allegato 1 alla parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di ogni
altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare
al consumo umano ai sensi del presente decreto, comprese, tra
l'altro, quelle relative alle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui
all'art. 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e alle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92,
93 e allegato 7 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La valutazione del rischio, deve comprendere:
a) banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di
rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con
l'autorita' sanitaria locale e centrale;
b) ridefinizione delle «zone di approvvigionamento
idro-potabile» sulla base della descrizione della filiera
idro-potabile;
c) dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non
oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio
sito-specifici.
5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene
ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o
vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3
della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti
condizioni:
a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente
allegato non e' sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma
dell'art. 6, paragrafi 1, 2, 3;
b) e' necessario procedere a ulteriori controlli ai fini
dell'art. 8, paragrafo 3;
c) e' necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto
1, lettera a), della parte A.
6. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio,
possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della
parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte
B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:
a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere
inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che
siano le circostanze;
b) per tutti gli altri parametri:
i) la localizzazione e la frequenza del campionamento sono
determinate in relazione all'origine del parametro, nonche' alla
variabilita' e alla tendenza a lungo termine della sua
concentrazione, tenendo conto dell'art. 5;
ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un
parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati
ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un
periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento
rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti
essere inferiori al 60% del valore parametrico;
iii) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da
sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i
risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari
nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di
campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento
devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;
iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto
2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo
deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base
dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo
umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli
effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al
consumo umano, come stabilito all'art. 1;
v) e' possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure
rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come
stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio
conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa
provocare un deterioramento della qualita' delle acque destinate al
consumo umano.
7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da
parte dell'Istituto superiore di sanita' al fine dell'approvazione da
parte del Ministero della salute.
8. Le approvazioni delle valutazioni del rischio, unitamente a
una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.
Parte D
Metodi di campionamento e punti campionamento
1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da
garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere
rispettati, di cui all'art. 5, comma 1. Nel caso di una rete di
distribuzione, i campioni possono essere prelevati nella zona di
approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per
particolari parametri se si puo' dimostrare che il valore ottenuto
per i parametri in questione non puo' essere modificato negativamente
fino al punto di conformita'. Nella misura del possibile, il numero
di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e
luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere
rispettati soddisfa i seguenti obblighi:
a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi
ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel)
sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere
l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un
litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al
tempo fisso di ristagno e riflettono piu' precisamente le rispettive
situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di
approvvigionamento, cio' non rilevi un minor numero di casi di
infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei
parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere
rispettati vanno prelevati in conformita' con la norma EN ISO 19458
(scopo B del campionamento).
3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione
che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla
norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti
presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in
conformita' con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).