IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio
e abroga la direttiva  87/250/CEE  della  Commissione,  la  direttiva
90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della  Commissione,
la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  le
direttive 2002/67/CE della  Commissione  e  il  regolamento  (CE)  n.
608/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento
(UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato  il
paese d'origine o il luogo di provenienza  dell'ingrediente  primario
usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del
successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da  parte  della
Commissione, di atti di esecuzione; 
  Visto altresi' l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento  (UE)
n. 1169/2011 che prevede che la Commissione  presenti  al  Parlamento
europeo e al Consiglio relazioni  sull'indicazione  obbligatoria  del
paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni  alimenti,  tra
cui i prodotti a base di un unico ingrediente e gli  ingredienti  che
rappresentano piu' del 50% di un alimento; 
  Vista la relazione della Commissione al  Parlamento  europeo  e  al
Consiglio del 20 maggio 2015 COM (2015) 204  final,  sull'indicazione
obbligatoria del paese d'origine o del  luogo  di  provenienza  degli
alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente
e degli ingredienti che rappresentano piu' del 50  per  cento  di  un
alimento; 
  Vista la risoluzione del  Parlamento  europeo  P8_TA-PROV(2016)0225
del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea e' stata invitata a
dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine  o
del luogo di provenienza per tutti  i  tipi  di  latte  destinati  al
consumo diretto nonche' ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti  a
base  di  carne,  e  a  valutare   la   possibilita'   di   estendere
l'indicazione obbligatoria del  paese  di  origine  o  del  luogo  di
provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente  o  con  un
ingrediente prevalente, elaborando  proposte  legislative  in  questi
settori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,
n. 187, recante «Regolamento per la revisione della  normativa  sulla
produzione e commercializzazione di sfarinati e paste  alimentari,  a
norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992  n.  109,  recante
«Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della  direttiva  89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e  la  pubblicita'  dei
prodotti alimentari» 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre  2013,  158,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, recante la nomina del dott. Maurizio Martina a  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  dicembre
2016, recante la nomina del dott.  Carlo  Calenda  a  Ministro  dello
sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  del  18
dicembre 2014 con il quale e' stata istituita  la  «Cabina  di  Regia
sulla Pasta» quale sede permanente di  confronto  tra  istituzioni  e
rappresentanze agricole ed imprenditoriali del settore, allo scopo di
promuovere l'intera filiera, dalla produzione primaria  del  frumento
alla  trasformazione  industriale   della   pasta,   ed   individuare
interventi per il rilancio del settore; 
  Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto 18 dicembre 2014
che prevede, fra l'altro, di: 
    favorire processi  di  aggregazione  dell'offerta  della  materia
prima, al fine di aumentare le garanzie  sugli  stock  complessivi  e
mettere a sistema le esperienze dei contratti di filiera; 
    individuare percorsi di valorizzazione  e  di  incentivazione  di
frumento duro di qualita'; 
    individuare   strategie   di   valorizzazione   della   capacita'
produttiva   inespressa   del   settore,   di   potenziamento   delle
esportazioni e di  redistribuzione  sull'intera  filiera  del  valore
aggiunto creato; 
    valutare l'innalzamento  dei  parametri  qualitativi  dell'intera
filiera  produttiva  come  leva  competitiva  della  pasta   italiana
rispetto agli emergenti competitor stranieri; 
    incentivare l'investimento in innovazione e  ricerca  nell'intera
filiera produttiva. 
  Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai
sensi del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, mostrano l'elevato
interesse da parte dei consumatori per  l'indicazione  del  luogo  di
origine del grano duro usato per la produzione delle paste di  semola
di grano duro; 
  Considerato che l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011 prevede i casi in cui debba  essere  indicato  il  paese
d'origine  o  il  luogo  di  provenienza  dell'ingrediente   primario
utilizzato nella  preparazione  degli  alimenti,  subordinandone,  ai
sensi del successivo paragrafo  8,  l'applicazione  all'adozione,  da
parte della Commissione, di atti di esecuzione, che, allo  stato  non
risultano emanati; 
  Considerata la necessita', anche sulla  base  dei  risultati  della
consultazione  pubblica,  di  fornire  ai   consumatori   un   quadro
informativo piu' completo sugli alimenti; 
  Considerata  l'importanza  attribuita  all'origine  effettiva   dei
prodotti e, in particolare all'origine del grano duro  usato  per  la
produzione delle paste di semola di grano duro; 
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'adozione  degli  atti   di
esecuzione da parte della Commissione europea ai sensi del richiamato
art. 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1169/2011, al  fine  di
garantire una maggiore sicurezza e trasparenza verso  i  consumatori,
una disciplina sperimentale dell'etichettatura della pasta secca; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  alle  paste
alimentari di grano duro di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste  di  cui
agli articoli 9 e  12  del  suddetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187. 
  2. Resta fermo il criterio di acquisizione  dell'origine  ai  sensi
della vigente normativa europea.