Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
              Misura a favore dei giovani imprenditori 
              nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud» 
 
  1. Al fine di promuovere la costituzione  di  nuove  imprese  nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera
CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura denominata: «Resto  al
Sud». 
  2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa tra i 18 ed  i
35 anni che presentino i seguenti requisiti: 
  a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della
presentazione della domanda o vi  trasferiscano  la  residenza  entro
sessanta   giorni   dalla   comunicazione    del    positivo    esito
dell'istruttoria di cui al comma 5, (( o entro centoventi  giorni  se
residenti all'estero )); 
  b) non risultino gia'  ((  titolari  di  attivita'  di  impresa  in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto  o  ))
beneficiari, nell'ultimo triennio,  di  ulteriori  misure  a  livello
nazionale a favore all'autoimprenditorialita'. 
  3. I soggetti di cui al  comma  2  possono  presentare  istanza  di
accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al
progetto imprenditoriale, attraverso  una  piattaforma  dedicata  sul
sito istituzionale  dell'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -- Invitalia, che  opera
come soggetto gestore della misura, per conto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le
modalita' stabilite da apposita  convenzione.  Agli  oneri  derivanti
dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno  per  cento
delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17. 
  (( 4. Le amministrazioni pubbliche di cui aldecreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le universita', nonche'  le  associazioni  e  gli
enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge  6
giugno 2016, n.  106,  possono  fornire  a  titolo  gratuito,  previa
comunicazione al soggetto gestore di  cui  al  comma  3,  servizi  di
consulenza e assistenza nelle varie fasi  di  sviluppo  del  progetto
imprenditoriale ai soggetti di cui al  comma  2.  Le  amministrazioni
pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito
delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. )) 
  5. Il soggetto gestore di cui al comma  3  provvede  alla  relativa
istruttoria, valutando anche la sostenibilita' tecnico-economica  del
progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza,  ad
esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni
documentali che possono essere  richieste  ai  proponenti,  una  sola
volta. 
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino  ad
esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui  al
comma 2 che siano gia' costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, (( o entro centoventi giorni in
caso di residenza all'estero, ))  dalla  data  di  comunicazione  del
positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme  giuridiche:  a)
impresa  individuale;  b)   societa',   ivi   incluse   le   societa'
cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere  la
residenza nelle regioni di cui al comma 1 per  tutta  la  durata  del
finanziamento e le imprese e le societa' di  cui  al  presente  comma
devono avere, per tutta la durata del finanziamento,  sede  legale  e
operativa in una delle regioni di cui al comma 1. 
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad  un  massimo
di (( 50.000 euro )). Nel caso in cui  l'istanza  sia  presentata  da
piu' soggetti gia' costituiti o che intendano  costituirsi  in  forma
societaria, ivi incluse le societa'  cooperative,  l'importo  massimo
del finanziamento erogabile e' pari a (( 50.000 euro ))  per  ciascun
socio, che presenti i requisiti  di  cui  al  comma  2,  fino  ad  un
ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti
del (( regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,
del 27 giugno 2014 )), sulla disciplina degli aiuti (( de minimis )). 
  8.  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono   cosi'
articolati: 
  a) 35 per  cento  come  contributo  a  fondo  perduto  erogato  dal
soggetto gestore della misura; 
  b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero,  concesso  da
istituti di credito in base alle modalita' definite dalla convenzione
di cui al comma 14. Il prestito  di  cui  al  periodo  precedente  e'
rimborsato  entro  otto  anni  complessivi  dalla   concessione   del
finanziamento, di  cui  i  primi  due  anni  di  pre-ammortamento,  e
usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di  cui
al comma 9. 
  (( 8-bis. Nel caso in cui, ai sensi  del  comma  7,  i  beneficiari
delle agevolazioni di cui al presente articolo  si  costituiscano  in
societa' cooperative,  possono  essere  concesse,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, anche le agevolazioni  di  cui  all'articolo  17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.  Resta  fermo  il  rispetto  dei
limiti di cui ai citati regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  (UE)  n.
717/2014 sulla disciplina degli aiutide minimis. 
  8-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  18  maggio
2001, n. 228, dopo le parole: «all'articolo 2135»  sono  inserite  le
seguenti: «, terzo comma,». )) 
  9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia: 
  a) di un contributo in conto interessi per la durata del  prestito,
corrisposto dal  soggetto  gestore  della  misura  agli  istituti  di
credito che hanno concesso il finanziamento; 
  b) di una garanzia nella misura stabilita dal  decreto  di  cui  al
comma 15 (( per la restituzione dei prestiti erogati  dagli  istituti
di credito )). A tal fine, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' istituita una sezione specializzata presso il  Fondo  centrale  di
garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  alla
quale e' trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16.  Il
decreto di cui al periodo precedente definisce altresi' i  criteri  e
le modalita' di accesso alla Sezione specializzata, istituita  presso
il Fondo centrale di garanzia per le PMI. 
  10. (( Sono finanziate  le  attivita'  imprenditoriali  relative  a
produzione di  beni  nei  settori  dell'artigianato,  dell'industria,
della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative  alla  fornitura  di
servizi, ivi compresi  i  servizi  turistici.  ))  Sono  escluse  dal
finanziamento le attivita' libero professionali e  del  commercio  ad
eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa. 
  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati
per  spese   relative   alla   progettazione,   alle   consulenze   e
all'erogazione  degli  emolumenti   ai   dipendenti   delle   imprese
individuali e delle societa', nonche' agli organi di  gestione  e  di
controllo delle societa' stesse. Le imprese  e  le  societa'  possono
aderire  al  programma  Garanzia  Giovani  per  il  reclutamento  del
personale dipendente. 
  12. Le societa' di cui al  comma  6,  lettera  b),  possono  essere
costituite anche da soci che non abbiano i  requisiti  anagrafici  di
cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali  soggetti  nella
compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei  componenti  e
non abbiano rapporti di parentela fino al  quarto  grado  con  alcuno
degli altri soci. I soci di cui al  periodo  precedente  non  possono
accedere ai finanziamenti di cui al comma 8. 
  (( 12-bis. Al momento dell'accettazione  del  finanziamento  e  per
tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di
decadenza, non deve risultare titolare di un contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato presso un altro soggetto. )) 
  13.  L'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  al   comma   8   e'
condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini  di  cui  al
comma 6 e al conferimento in  garanzia  dei  beni  aziendali  oggetto
dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea  garanzia,
al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari  della
misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il  contributo  a
fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attivita'  di  impresa.  In
caso di societa' di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le
azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma  2,
non sono riscattabili  se  non  dopo  la  completa  restituzione  del
finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando  versate
e sottoscritte. 
  14. Le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e
del contributo in conto interessi, nonche' i casi e le modalita'  per
l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di  cui  al
comma 15. Le condizioni tipo dei  mutui  di  cui  al  comma  8,  sono
definite da apposita  convenzione  che  Invitalia  e'  autorizzata  a
stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
  15. Con decreto del Ministro per  la  coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  sono  individuati  i  criteri  di
dettaglio  per  l'ammissibilita'  alla  misura,   le   modalita'   di
attuazione della stessa nonche' le modalita'  di  accreditamento  dei
soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio
della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di  revoca  del
beneficio e di recupero delle somme. 
  (( 15-bis. Ciascuna delle regioni di cui al  comma  1,  nell'ambito
delle risorse proprie disponibili,  sulla  base  di  una  graduatoria
regionale, puo' finanziare gli eventuali progetti imprenditoriali  di
cui al presente articolo ammessi alla misura ma rimasti  esclusi  dal
finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse  disponibili.
)) 
  16. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  141,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione  del  presente
articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la
coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma  6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per
un  importo  complessivo  fino  a  1.250  milioni  di  euro,   previa
rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita  delibera
del CIPE, nonche' eventuale  riprogrammazione  delle  annualita'  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23,  comma
3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da  ripartire  in
importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per  l'anno  2017;
280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro  per  l'anno
2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di  euro  per
l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro
per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024;  17  milioni  di
euro per l'anno 2025. Le risorse del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al presente comma  sono  imputate  alla  quota  delle
risorse destinata a sostenere interventi  nelle  regioni  di  cui  al
comma 1. 
  17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul  Fondo  per
lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, le risorse  per
l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma  16,
individuando la ripartizione in annualita' e gli importi da assegnare
distintamente al contributo a  fondo  perduto  di  cui  al  comma  8,
lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera
a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo  centrale
di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse  destinate  alle
misure di cui al comma 8, lettera a) ed  al  comma  9,  letteraa)sono
accreditate su un apposito conto corrente infruttifero  intestato  ad
Invitalia, aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La
gestione  realizzata  da  Invitalia  ha  natura  di  gestione   fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 
  (( 17-bis. Nel sito  internet  di  Invitalia  sono  pubblicati  gli
elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia,  con  l'indicazione
degli importi concessi, sia  a  fondo  perduto  sia  sotto  forma  di
prestito, e degli istituti di credito concedenti.  Gli  elenchi  sono
aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo del  30  marzo  2001,  n.  165
          recante norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106 recante delega al  Governo  per
          la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
          disciplina del servizio civile universale: 
              «Art. 1 (Finalita' e  oggetto).  -  1.  -  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  27
          febbraio 1985, n. 49 recante provvedimenti per  il  credito
          alla cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia  dei
          livelli di occupazione: 
              «Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione  un  fondo   per   gli
          interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 
              2.   Al   fine   di   salvaguardare   e    incrementare
          l'occupazione, mediante lo  sviluppo  di  piccole  e  medie
          imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di
          piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite
          nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore
          di produzione e lavoro, il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato partecipa al capitale  sociale
          di   societa'   finanziarie    appositamente    costituite,
          utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo  di  cui
          al comma 1. 
              3. L'entita' delle partecipazioni  e'  determinata  per
          una quota pari al 5 per cento in relazione al numero  delle
          societa'  finanziarie  aventi   i   requisiti   che   hanno
          presentato domanda di partecipazione e per una  quota  pari
          al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto
          delle partecipazioni assunte nonche'  dei  finanziamenti  e
          delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12  della
          legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota e' determinata
          in proporzione alla percentuale di utilizzazione  da  parte
          di ciascuna societa' finanziaria  delle  risorse  conferite
          dal Ministero di cui al comma 2  ai  sensi  della  predetta
          norma. Per l'attivita'  di  formazione  e  consulenza  alle
          cooperative  nonche'  di  promozione  della  normativa,  le
          societa'  finanziarie  ammesse  alla  partecipazione   sono
          autorizzate  ad  utilizzare  annualmente,  in  misura   non
          superiore  all'1  per  cento,  risorse   equivalenti   agli
          interventi previsti dall'articolo 12 della citata  legge  5
          marzo 2001, n.  57,  effettuati  nell'anno  precedente.  Ad
          integrazione del decreto previsto dal comma 6 del  presente
          articolo,  il  Ministero   stabilisce   le   modalita'   di
          attuazione del presente comma. 
              4. Le societa' finanziarie  di  cui  al  comma  2,  che
          assumono la natura  di  investitori  istituzionali,  devono
          essere  ispirate  ai  principi   di   mutualita'   di   cui
          all'articolo  26   del   decreto   legislativo   del   Capo
          provvisorio dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
          successive  modificazioni,  essere  costituite   in   forma
          cooperativa, essere in possesso dei requisiti,  individuati
          con il decreto di cui al comma 6,  di  professionalita'  ed
          onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono  funzioni
          amministrative, di  direzione  e  di  controllo  ed  essere
          partecipate da  almeno  cinquanta  cooperative  distribuite
          sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno  di
          dieci regioni. 
              5. Con le risorse apportate ai sensi del  comma  2,  le
          societa'  finanziarie   possono   assumere   partecipazioni
          temporanee di minoranza nelle cooperative,  anche  in  piu'
          soluzioni,  con  priorita'   per   quelle   costituite   da
          lavoratori provenienti da aziende  in  crisi,  e  concedere
          alle  cooperative  stesse  finanziamenti   e   agevolazioni
          finanziarie  in  conformita'  alla  disciplina  dell'Unione
          europea in materia, per la  realizzazione  di  progetti  di
          impresa. 
              5-bis.  Le  societa'  finanziarie  possono,   altresi',
          sottoscrivere, anche successivamente  all'assunzione  delle
          partecipazioni,     prestiti     subordinati,      prestiti
          partecipativi   e   gli   strumenti   finanziari   di   cui
          all'articolo  2526  del  codice  civile,  nonche'  svolgere
          attivita' di servizi e di promozione ed essere destinatarie
          di  fondi   pubblici.   In   deroga   a   quanto   previsto
          dall'articolo  2522  del   codice   civile,   le   societa'
          finanziarie possono intervenire nelle societa'  cooperative
          costituite da meno di nove soci. 
              6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
          fissati i termini di  presentazione  delle  domande  ed  e'
          approvato il relativo schema, nonche' sono  individuate  le
          modalita' di riparto delle risorse sulla base  dei  criteri
          di  cui  al  comma  3,  le  condizioni  e  i  limiti  delle
          partecipazioni  al  fine,  in  particolare,  di   garantire
          l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.   228   recante
          orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come
          modificato dalla presente legge: 
              «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di  imprenditori  agricoli  ed  i  loro   consorzi   quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 2135, terzo comma,  del  codice  civile,  come
          sostituito   dal   comma   1   del    presente    articolo,
          prevalentemente  prodotti  dei  soci,   ovvero   forniscono
          prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
          allo sviluppo del ciclo biologico.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2,  comma  100,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n.  662  recante
          misure di razionalizzazione della finanza pubblica: 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068.  Nell'ambito  delle   risorse   che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 141, della
          legge  11  dicembre  2016,  n.  232  recante  bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019: 
              «141. Al fine di garantire  il  completo  finanziamento
          dei  progetti   selezionati   nell'ambito   del   Programma
          straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
          e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
          dei comuni capoluogo di provincia, di cui  all'articolo  1,
          commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
          integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
          di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma  140  del
          presente    articolo,    con    delibera    del    Comitato
          interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)
          sono destinate ulteriori risorse  a  valere  sulle  risorse
          disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per  il
          periodo di programmazione 2014-2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  6,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              «6. In  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, la  dotazione  aggiuntiva  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' determinata, per  il  periodo  di
          programmazione 2014-2020, in 54.810  milioni  di  euro.  Il
          complesso  delle   risorse   e'   destinato   a   sostenere
          esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di  natura
          ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
          aree  del  Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
          Centro-Nord. Con la presente legge si dispone  l'iscrizione
          in bilancio dell'80 per cento del predetto importo  secondo
          la seguente articolazione annuale: 50  milioni  per  l'anno
          2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
          2016;  per  gli  anni  successivi  la  quota   annuale   e'
          determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma  3  della
          legge  31  dicembre  2009,  n.   196   recante   legge   di
          contabilita' e finanza pubblica: 
              «Art. 23 (Formazione del bilancio). - 1.-2. Omissis 
              3. Con la seconda  sezione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza  pubblica,  per
          motivate  esigenze,  all'interno  di  ciascuno   stato   di
          previsione, possono essere: 
              a)  rimodulate  in  via   compensativa   le   dotazioni
          finanziarie  relative  ai  fattori  legislativi,   di   cui
          all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),   nonche'   alle
          autorizzazioni di spesa per l'adeguamento  delle  dotazioni
          di competenza e  di  cassa  a  quanto  previsto  nel  piano
          finanziario  dei  pagamenti  di  cui  al  comma  1-ter  del
          presente articolo, restando  comunque  precluso  l'utilizzo
          degli stanziamenti di conto capitale per  finanziare  spese
          correnti; 
              b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate,  per  un
          periodo   temporale   anche   pluriennale,   le   dotazioni
          finanziarie di spesa di parte corrente e in conto  capitale
          previste  a  legislazione  vigente  relative   ai   fattori
          legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b). 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9  della  legge  25
          novembre 1971, n.  1041  recante  gestioni  fuori  bilancio
          nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato: 
              «Art. 9. - Tutte le gestioni  fuori  bilancio  comunque
          denominate ed organizzate, compresi i fondi  di  rotazione,
          regolate da leggi speciali sono condotte con  le  modalita'
          stabilite   dalle   particolari   disposizioni    che    le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi. 
              Per  le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al   comma
          precedente il bilancio consuntivo o il  rendiconto  annuale
          e'  soggetto  al  controllo  della  competente   ragioneria
          centrale e della Corte dei conti. 
              Per i comitati, le commissioni e gli  altri  organi  in
          seno alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle  con
          ordinamento  autonomo,   che,   in   base   a   particolari
          disposizioni di legge, gestiscono fondi anche in parte  non
          stanziati nel bilancio dello Stato, il bilancio  consuntivo
          o il rendiconto  annuale  della  gestione  e'  soggetto  al
          controllo di cui al comma precedente. 
              La ragioneria centrale  e  la  Corte  dei  conti  hanno
          facolta'  di  disporre   gli   accertamenti   diretti   che
          riterranno necessari. 
              Per la gestione delle somme dovute a norma di  legge  a
          personale  delle  Amministrazioni  statali  per   attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o di altre Amministrazioni anche oltre l'orario normale  di
          ufficio o fuori dei luoghi  di  ordinario  svolgimento  del
          servizio, devono essere presentati rendiconti  trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma. 
              I rendiconti o i bilanci di cui  al  presente  articolo
          devono essere  resi  anche  se  non  previsti  dalle  leggi
          speciali. 
              Il Ministero del tesoro ha  facolta'  di  disporre  gli
          accertamenti che ritenga necessari, anche durante il  corso
          della gestione.».