IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110; Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e, in particolare, l'art. 23-quater, che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei Monopoli; Visto l'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha stabilito che «[...] A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario [...]» da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che «...la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017» fissando i livelli massimi dei nulla osta di esercizio ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018; Ritenuto necessario indicare le modalita' in base alle quali attuare la riduzione prevista dalle citate norme; Decreta: Art. 1 Numero massimo di nulla osta ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018 Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' essere superiore a: a) 345.000 unita', alla data del 31 dicembre 2017; b) 265.000 unita', alla data del 30 aprile 2018.