IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Presidente della Regione Toscana  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. Possono essere individuati  soggetti  attuatori,  oltre  ai
comuni, Provincia e Regione: 
    a) i  consorzi  di  bonifica  relativamente  agli  interventi  di
ripulitura, ripristino e regimazione dei corsi d'acqua; 
    b) Rete Ferroviaria  Italiana  (RFI)  S.p.a.  relativamente  alla
ricostruzione dei ponti crollati. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3 entro trenta giorni dalla pubblicazione
della presente ordinanza, un Piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi  realizzati  dai  soggetti  attuatori  e  dalle
strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e
ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. I contributi sono erogati ai soggetti attuatori e alle strutture
operative  sulla  base  di  apposita  rendicontazione   delle   spese
sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di  causalita'
tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. E'  facolta'
del commissario delegato concedere anticipazioni per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 3. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.