IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto-legge 14 novembre 2003,  n.  314,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  24  dicembre  2003,  n.   368,   recante
disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n.  314/2003  che
stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari ed impianti  del  ciclo  del  combustibile
nucleare, prevedendo che alla  data  della  messa  in  esercizio  del
Deposito  nazionale  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del   medesimo
decreto-legge, tali misure siano trasferite al territorio che  ospita
il Deposito  in  misura  proporzionale  all'allocazione  dei  rifiuti
radioattivi; 
  Visto in particolare il comma 1-bis del medesimo art.  4  il  quale
stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo  sia  effettuata
con   deliberazione   del   Comitato   interministeriale    per    la
programmazione  economica,  sulla  base  delle  stime  di  inventario
radiometrico  dei  siti,  determinato  annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  su
proposta dell'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA); 
  Considerato che il medesimo comma 1-bis del citato  articolo,  come
modificato dall'art. 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante  misure  straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione  dell'ambiente  prevede
che il contributo sia ripartito, per ciascun  territorio,  in  misura
del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio  e'  ubicato
il sito, in  misura  del  25  per  cento  in  favore  della  relativa
Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che  il
contributo spettante a questi ultimi  sia  calcolato  in  proporzione
alla superficie e alla popolazione  residente  nel  raggio  di  dieci
chilometri dall'impianto; 
  Considerato  altresi'  che  l'ammontare   complessivo   annuo   del
contributo, ai sensi del richiamato comma 1-bis, da ultimo modificato
dall'art. 6 comma 9 del decreto-legge 30  dicembre  2016  n.  244  e'
definito  mediante  la  determinazione  di  aliquote  della   tariffa
elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi  di  euro
per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con l'obbligo  di
connessione di terzi, con  aggiornamento  annuale  sulla  base  degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo; 
  Visto l'art. 1, comma 298, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311
(legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal  1°
gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio  dello  Stato  una
quota pari al 70 per cento degli importi derivanti  dall'applicazione
dell'aliquota della componente della  tariffa  elettrica  di  cui  al
comma 1-bis del richiamato art. 4; 
  Visto l'art. 1 comma 493, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006) che conferma, fra l'altro,  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133  che  all'art.  28
istituisce, sotto la vigilanza del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito  il
compito di svolgere le funzioni dell'APAT  di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la nota n. 5602 del 15 maggio 2015  con  la  quale  la  Cassa
conguaglio per il settore elettrico (oggi CSEA - Cassa per i  servizi
energetici ed  ambientali)  ha  comunicato  l'entita'  delle  risorse
disponibili  per  il  finanziamento  delle  misure  di  compensazione
territoriale relative  all'anno  2014,  pari  a  14.464.147,00  euro,
determinate in sede  di  contabilizzazione  dei  valori  relativi  al
bilancio per il medesimo anno; 
  Vista la nota n. 5630/GAB del 2 marzo 2017, con la quale il Capo di
Gabinetto del Ministero dell'ambiente ha trasmesso  al  DIPE  sia  il
decreto n. 44 del 2 marzo 2017 del competente Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del  mare,  recante  la  ripartizione
percentuale,  per  l'anno  2014,  delle   misure   di   compensazione
territoriale a favore dei Comuni e alle Province beneficiarie, sia la
relativa relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo 2016, nonche'  la
proposta di riparto finanziario, in forma di tabella,  che  individua
la corrispondente assegnazione in  euro  per  ciascun  sito  ed  Ente
beneficiario; 
  Considerato che con il citato decreto del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio  e  del  mare  n.  44,  e'  approvata  la
ripartizione  percentuale,  per  l'anno   2014,   delle   misure   di
compensazione  territoriale  relative  ai  Comuni  e  alle   Province
ospitanti centrali nucleari ed impianti del  ciclo  del  combustibile
radioattivo,  nonche'  ai  Comuni  confinanti  con  quello  nel   cui
territorio e' ubicato il  sito,  ai  sensi  del  citato  comma  1-bis
dell'art. 4 del decreto-legge n. 314/2003, come modificato  dall'art.
7-ter della legge n. 13/2009; 
  Vista altresi' la relazione predisposta dall'ISPRA nel marzo  2016,
concernente le quote di ripartizione  delle  misure  compensative  in
applicazione dei criteri  relativi  all'inventario  radiometrico  dei
siti nucleari italiani esplicitati nella  relazione  medesima,  dalla
quale risulta in particolare che, per quanto attiene al calcolo della
quota spettante ai comuni confinanti, sono  stati  applicati  i  dati
ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione (anno 2011); 
  Considerato che nella proposta in esame viene espresso l'avviso  di
mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione
di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo
ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento; 
  Considerato che la legge n. 56 del  7  aprile  2014,  «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni» (c.d. legge  «Delrio»)  ha  previsto  la  costituzione  delle
citta'  metropolitane,  ridefinendo  il  sistema  delle  province   e
disciplinando le unioni e fusioni di comuni; 
  Tenuto conto che, in particolare, il comma  16  dell'art.  1  della
suddetta legge ha  stabilito  che  dal  1°  gennaio  2015  la  citta'
metropolitana di Roma Capitale sostituisce la preesistente  Provincia
di Roma, subentrando ad essa in  tutti  i  rapporti  e  in  tutte  le
funzioni e che di conseguenza la quota spettante  alla  Provincia  di
Roma, riportata in tabella,  si  intende  destinata  all'ente  Citta'
metropolitana di Roma Capitale; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista l'odierna nota,  Prot.  DIPE  n  3407  del  10  luglio  2017,
predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la  programmazione  e
il  coordinamento  della  politica  economica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Su  proposta  del  ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Ritenuto di dover approvare tale proposta; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di ripartizione. 
  Le risorse destinate come misura  compensativa  ai  Comuni  e  alle
Province  che  ospitano  gli  impianti  di   cui   all'art.   4   del
decreto-legge n. 314/2003 convertito dalla legge n. 368/2003  e  alle
successive modifiche ed integrazioni richiamate in premessa,  vengono
ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti: 
    la radioattivita' presente nelle strutture stesse  dell'impianto,
in forma di  attivazione  e  di  contaminazione,  che  potra'  essere
eliminata al termine delle procedure di disattivazione  dell'impianto
stesso; 
    i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso  esercizio
dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno; 
    il  combustibile  nucleare  fresco  e,  soprattutto,   irraggiato
eventualmente presente. 
2. Ripartizione tra Comuni e Province. 
  In applicazione dei criteri di cui  al  precedente  punto  1  e  di
quanto previsto dal comma 1-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
314/2003 richiamato in premessa, le risorse disponibili  come  misure
compensative  per  l'anno  2014,  pari  a  14.464.147,00  euro,  sono
ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti  beneficiari
in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio  e'
ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della  relativa
Provincia e  in  misura  del  25  per  cento  in  favore  dei  Comuni
confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito,  secondo
le percentuali e gli  importi  riportati  nell'allegata  tabella  che
costituisce parte integrante della presente delibera. 
  Il contributo spettante ai Comuni confinanti  con  quello  nel  cui
territorio e' ubicato il sito viene  calcolato  in  proporzione  alla
superficie  ed  alla  popolazione  residente  nel  raggio  di   dieci
chilometri dall'impianto. 
3. Modalita' di erogazione delle somme. 
  Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa  per
i servizi energetici e ambientali agli Enti locali sopra individuati,
secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica  di  cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e  successive  modificazioni,  sul
capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato. 
  Le suddette risorse  finanziarie  dovranno  essere  destinate  alla
realizzazione  di  interventi  mirati  all'adozione  di   misure   di
compensazione in campo ambientale e in  particolare  in  materia  di:
tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti  inquinati;  gestione
dei  rifiuti;  difesa  e  assetto  del  territorio;  conservazione  e
valorizzazione  delle  aree  naturali   protette   e   tutela   della
biodiversita'; difesa del mare e dell'ambiente costiero;  prevenzione
e   protezione    dall'inquinamento    atmosferico,    acustico    ed
elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile. 
  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
e' chiamato a relazionare a questo Comitato,  entro  il  31  dicembre
2018, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente
delibera,  con  particolare  riferimento  al  rispetto  del  suddetto
vincolo   di   destinazione   delle   risorse,   sulla   base   della
rendicontazione che gli Enti beneficiari sono chiamati  a  presentare
al Ministero dell'ambiente. 
    Roma, 10 luglio 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il Segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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