IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni che ha istituito l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute; Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in virtu' del quale, la suddetta Agenzia ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 116/CSR), concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure che, nel definire un assetto nazionale di governance del rischio clinico, che vede collegati in rete tutti i soggetti istituzionalmente chiamati a contribuire alla sicurezza dei pazienti e delle cure, ha attribuito all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) i compiti di monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza dei pazienti e di Osservatorio nazionale sinistri e polizze assicurative; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita'» (SIMES), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2010; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute» e, in particolare gli articoli 4 e 11; Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 24 del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'; Visto il comma 2 del richiamato art. 3, il quale prevede che l'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 24 del 2017, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonche' alle cause, all'entita', alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'art. 5 della medesima legge, di linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure nonche' per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie; Ritenuto, pertanto, di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della predetta legge n. 24 del 2017, all'istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita'; Acquisita l'Intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 settembre 2017 (Rep. atti n. 156/CSR); Decreta: Art. 1 Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita' 1. E' istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanita', di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, di seguito «Osservatorio». 2. L'Osservatorio e' composto da: a) il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con funzioni di coordinatore; b) il direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute; c) il direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; d) il direttore generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute; e) il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute; f) il direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute; g) il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco; h) il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i) il presidente del Consiglio superiore di sanita'; j) cinque esperti designati dal Ministro della salute; k) otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla commissione salute del coordinamento delle regioni. 3. Le funzioni di supporto tecnico-scientifico delle attivita' dell'Osservatorio sono svolte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 4. L'Osservatorio, all'atto dell'insediamento, adotta un regolamento, con il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'.