IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relative ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per  uso  umano,  nonche'  la  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni, e, in particolare, l'art. 158, comma 10,  che  prevede
che con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottarsi  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  anche  delle  linee  guida  EMEA  per  l'uso
compassionevole  dei  medicinali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per l'uso di medicinali privi di  AIC  in  Italia,  incluso
l'utilizzo al  di  fuori  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole
di medicinali non ancora registrati. Fino alla  data  di  entrata  in
vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il  decreto
ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  11  febbraio  1997,
recante  «Modalita'  di  importazione   di   specialita'   medicinali
registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27  marzo
1997, n. 72, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 luglio 1997, recante
«Recepimento delle linee guida dell'UE di Buona pratica  clinica  per
l'esecuzione  delle   sperimentazioni   cliniche   dei   medicinali»,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  agosto   1997   n.   191,
supplemento ordinario n. 162; 
  Visto  il  decreto-legge  17  febbraio   1998,   n.   23,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo
oncologico e altre misure  in  materia  sanitaria»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2001, n.  279,
recante  «Regolamento  di  istituzione  della  rete  nazionale  delle
malattie rare e di esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle
relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera
b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2001 n. 160,  supplemento  ordinario  n.
180/L; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio  2003,  recante
«Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico», e,  in  particolare,  l'art.
13, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali  per  uso  umano  e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali,  e,
in particolare, l'art. 83; 
  Viste le  linee  guida  EMA  «Guideline  on  compassionate  use  of
medicinal products, pursuant to article  83  of  Regulation  (EC)  N.
72612004» (doc. ref:  EMEA/27170/2006),  adottate  per  facilitare  e
accrescere nei pazienti l'accesso ai programmi di uso compassionevole
nell'Unione europea, oltre che aumentare la trasparenza in termini di
trattamenti disponibili, e favorire un comune  approccio  riguardante
le condizioni d'uso, di distribuzione e  la  popolazione  target  per
l'uso compassionevole di medicinali non ancora autorizzati; 
  Visto il regolamento (CE) n.  507/2006  della  Commissione  del  29
marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione  in  commercio
condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo  di
applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento  europeo
e del Consiglio; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1,  comma  796,  lettera
z),  che  impedisce  il  ricorso  a  un  medicinale  di  cui  non  e'
autorizzato  il  commercio  («off-label»)  a  carico   del   Servizio
sanitario nazionale con carattere diffuso e sistematico; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  200,  recante
«Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida
dettagliate per la buona pratica clinica relativa  ai  medicinali  in
fase  di  sperimentazione  a  uso  umano,   nonche'   requisiti   per
l'autorizzazione  alla   fabbricazione   o   importazione   di   tali
medicinali» e, in particolare, il capo III; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali  per  terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001 /83/CE e del regolamento CE  n.
726/2004; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  novembre  2012,  n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto  del  Ministero  della  salute  8  febbraio  2013,
recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei  comitati
etici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2015, recante
«Disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati
su base non ripetitiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9  marzo
2015 n. 56; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,  recante
«Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace  azione  di
farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344  dell'art.  1  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (legge  di  stabilita'   2013)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015 n. 143; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
gennaio  2017  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei   livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, supplemento ordinario n. 15; 
  Considerato  che  vengono  anche   proposti   protocolli   definiti
«expanded access», ossia «protocolli di accesso allargato»,  i  quali
seguono tuttavia la logica degli studi clinici interventistici,  onde
assicurare   al   paziente   l'accesso   a   terapie   farmacologiche
sperimentali, quando non esista valida alternativa terapeutica; 
  Considerata l'opportunita' di adottare procedure  che  garantiscano
al paziente l'accesso rapido a terapie farmacologiche sperimentali  e
di fornire indicazioni relative all'uso dei medicinali  sottoposti  a
sperimentazione clinica; 
  Considerato che per le malattie rare e i tumori rari  e'  opportuno
tenere in debita considerazione  la  difficolta'  di  condurre  studi
adeguatamente potenziati secondo le metodologie convenzionali; 
  Considerate le opportunita' offerte dal progresso scientifico,  con
particolare riguardo alla  comprensione  dei  meccanismi  genetici  e
molecolari coinvolti nella patogenesi di malattie rare e tumori  rari
ed alla conseguente possibilita' di intervento  attraverso  opportune
terapie farmacologiche; 
  Considerata la necessita' di garantire che i pazienti con  malattie
rare o tumori rari siano trattati in centri clinici che  garantiscano
adeguatezza dei percorsi diagnostici e terapeutici; 
  Considerato che il  Gruppo  tecnico  di  lavoro  sui  tumori  rari,
istituito presso  il  Ministero  della  salute  con  decreto  del  14
febbraio 2013, ha concluso il proprio mandato individuando,  tra  gli
obiettivi strategici, quello di rivedere i  requisiti  relativi  alle
evidenze scientifiche necessarie e sufficienti  ad  accedere  all'uso
compassionevole per i tumori rari; 
  Considerato che il sopra citato Gruppo tecnico di lavoro,  in  base
agli obiettivi ad esso assegnati, ha indicato criteri e metodi per la
classificazione nosologica dei tumori rari; 
  Ritenuto, pertanto, di adottare il decreto  di  cui  all'art.  158,
comma 10, del citato decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,
stabilendo i criteri e le  modalita'  per  l'uso  compassionevole  di
medicinali non ancora registrati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) uso terapeutico di  medicinale  sottoposto  a  sperimentazione
clinica (uso c.d. compassionevole): la fornitura a titolo gratuito da
parte dell'Azienda farmaceutica di: 
  1) medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a  sperimentazione
clinica e prodotti in stabilimenti farmaceutici o  importati  secondo
le modalita' autorizzative e i  requisiti  previsti  dalla  normativa
vigente; 
  2)  medicinali  provvisti  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 per indicazioni diverse da quelle autorizzate; 
  3) medicinali autorizzati ma non ancora disponibili sul  territorio
nazionale; 
  b) malattie rare: malattia la cui prevalenza, intesa come il numero
di casi presenti su una data popolazione, non  superi  la  soglia  di
cinque casi su diecimila persone, e sia inclusa in una delle seguenti
liste di riferimento: lista EMA (collegata  ai  pareri  espressi  dal
Comitato medicinali  orfani  -  COMP);  lista  del  Centro  nazionale
malattie rare dell'Istituto superiore sanita'; 
    c) tumori rari: tumori con incidenza inferiore a 6/100,000/anno; 
    d) azienda  farmaceutica:  azienda  produttrice  del  medicinale,
ovvero titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; 
    e) programma di uso terapeutico  (anche  detto  «expanded  access
program»): impiego di medicinali nell'ambito dell'uso compassionevole
in piu' pazienti, sulla base di  un  protocollo  clinico  definito  e
identico per tutti i pazienti; 
    f) uso terapeutico nominale: impiego  di  medicinali  nell'ambito
dell'uso compassionevole su base nominale per un singolo paziente, in
base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito  di  un  protocollo
clinico definito; 
    g) medicinale di terapia avanzata: si intende uno  qualsiasi  dei
seguenti medicinali ad uso umano: 
  1) medicinali di terapia genica,  quali  definiti  nella  parte  IV
dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE; 
  2) medicinali di terapia cellulare somatica, quali  definiti  nella
parte IV dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE; 
  3) prodotti di ingegneria tessutale quali definiti nell'art. 2  del
regolamento 1394/2007CE; 
    h) USMAF-SASN: Uffici di sanita' marittima, aerea e di  frontiera
e dei servizi  territoriali  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante del Ministero della salute; 
    i) reazione avversa: la reazione nociva e non voluta  conseguente
non solo all'uso autorizzato di un medicinale alle normali condizioni
di impiego ma anche agli errori terapeutici e agli usi  non  conformi
alle  indicazioni  contenute  nell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, incluso l'uso improprio e l'abuso del medicinale.