IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinche' siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso Regolamento; Vista l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013»; Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012; Visto il decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015 recante «Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2015; Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE; Visti il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392, «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Atteso che i prodotti attualmente ricadenti nel novero dei presidi medico chirurgici ai sensi dell'art. 89 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, ad approvazione del rispettivo principio attivo, saranno soggetti al regime autorizzativo dei prodotti biocidi; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome in data 21 settembre 2017; Decreta: Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 e di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1998, n. 392. 2. Il presente decreto definisce le modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012.