(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                         (articolo 3) 
 
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   l'installazione   e
  l'esercizio  di  contenitori-distributori,  ad  uso  privato,   per
  l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C. 
 
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 
    1.1. Per i termini, le definizioni e le  tolleranze  dimensionali
si rimanda a quanto stabilito con decreto del  Ministro  dell'interno
del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339  del
12 dicembre 1983. 
    1.2.  Ai  fini  della  presente  regola  tecnica,  si  definisce,
inoltre: 
      a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto
di infiammabilita' da oltre 65° C sino  a  125°  C.  Rientrano  nella
categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilita'
inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purche' la prova del grado  di
infiammabilita'  sia  completata  da  una  prova   di   distillazione
frazionata, nella quale non si dovra' avere, a 150° C, piu' del 2 per
cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare  per
ricercare il punto di infiammabilita' e per eseguire la distillazione
frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal  decreto
del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934; 
      b)   contenitore-distributore:   complesso   di   attrezzature,
installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo  a  contenere
carburante liquido  di  categoria  C,  di  capacita'  geometrica  non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per  l'erogazione  del
liquido  contenuto,  il  termine   e'   equivalente   a   quello   di
contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile
gia' utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno  del  19  marzo
1990; 
      c)     deposito     di     distribuzione:      insieme      dei
contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C; 
      d) capacita' geometrica di un contenitore-distributore:  volume
geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore; 
      e)  capacita'  complessiva  dei  depositi   di   distribuzione:
quantita' massima di carburante  liquido  di  categoria  C  che  puo'
essere detenuta in piu' depositi di  distribuzione,  presenti  presso
l'attivita'. 
2.  Capacita'  del  contenitore-distributore  e   del   deposito   di
distribuzione. 
    2.1. La capacita' geometrica massima del contenitore-distributore
e' fissata in 9 m³. 
    2.2. La capacita' complessiva del deposito di  distribuzione  non
puo' essere superiore a 9 m³. Tale  capacita'  puo'  essere  ottenuta
anche con piu' contenitori-distributori la cui  di  stanza  reciproca
deve essere almeno pari a 0,8 m. 
    2.3. Nell'ambito di una attivita' possono essere installati  piu'
depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza  di  sicurezza
interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita'
complessiva non superiore a 45 m³. 
3. Accesso all'area. 
    3.1. Ai mezzi dei vigili  del  fuoco  deve  essere  garantita  la
possibilita'  di  avvicinamento  ai   contenitori-distributori,   per
esigenze di soccorso. 
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive. 
    4.1.1  contenitori-distributori  e  i  relativi   dispositivi   e
componenti devono essere costruiti e  installati  secondo  la  regola
dell'arte, in conformita' alla normativa vigente. 
    A tal fine, il serbatoio puo' essere: 
      a) a doppia parete  e  con  sistema  di  monitoraggio  continuo
dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere: 
        a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione
anticorrosione; 
        a.2 parete interna metallica ed esterna con  altro  materiale
non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; 
        a.3 entrambe le pareti in  materiale  non  metallico,  ma  di
classe  A1  di   reazione   al   fuoco,   purche'   resistenti   alle
sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione; 
        a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di  reazione
al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione; 
      b) a parete singola con: 
        b.1 parete metallica con protezione anticorrosione; 
        b.2 parete in materiale non metallico  ma  di  classe  A1  di
reazione al fuoco. 
    Nei casi b.1 e b.2, il deposito di  distribuzione  dovra'  essere
posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non
inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in
grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del  deposito  e
di idonee caratteristiche meccaniche. 
    4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in  opera  se
muniti di: 
      a) dichiarazione di conformita' CE per i componenti,  ai  sensi
delle disposizioni comunitarie  applicabili,  e  di  approvazione  di
tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno  del  31  luglio
1934; 
      b) manuale di installazione, uso e manutenzione; 
      c) targa di identificazione, punzonata in  posizione  visibile,
riportante: 
        c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore; 
        c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola; 
        c.3 la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale  del
serbatoio; 
        c.4 la pressione di collaudo del serbatoio; 
        c.5 gli estremi dell'atto di approvazione. 
    4.3   I   contenitori-distributori   devono   essere   installati
esclusivamente su spazio scoperto al  di  fuori  delle  zone  in  cui
possono formarsi atmosfere esplosive. 
    4.4 E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze  e
comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. 
    4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in  piano
ed essere protetti da idonea  difesa  fissa  atta  ad  impedire  urti
accidentali. 
    4.6   I   contenitori-distributori   provvisti   di   bacino   di
contenimento devono essere dotati  di  tettoia  di  protezione  dagli
agenti  atmosferici  realizzata  in   materiale   incombustibile   ad
eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di  cui
al punto 4.10. 
    4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente  ancorati
al  terreno  per  evitare  spostamenti  durante  il   riempimento   e
l'esercizio. 
    4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio  deve  essere  adeguatamente
dimensionato, sfociante ad almeno 2,40  m  dal  piano  di  calpestio,
dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad  una  distanza
di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile  e/o
infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale
tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le  medesime
caratteristiche sopra riportate. 
    4.9 Il grado di  riempimento  dei  contenitori-distributori  deve
essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli  stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico. 
    4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti  in  appositi
box prefabbricati  incombustibili,  assicurando  una  distanza  dalle
pareti tale  da  garantire  l'accessibilita'  per  le  operazioni  di
manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una  o  piu'
aperture permanenti di aerazione la cui superficie  non  deve  essere
inferiore ad 1/30 di quella in pianta; e'  consentita  la  protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o  alette
antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
aerazione prevista. 
5. Distanze di sicurezza. 
    5.1. I  contenitori-distributori  devono  osservare  le  seguenti
distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: 
      a) fabbricati,  eventuali  fonti  di  accensione,  depositi  di
materiali  combustibili  e/o  infiammabili  non  ricompresi  tra   le
attivita' soggette ai  controlli  di  prevenzione  incendi  ai  sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della  Repubblica  del  10
agosto 2011, n. 151: ..... 5 m; 
      b) fabbricati e/o locali destinati  anche  in  parte  a  civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione,  di
trattenimento  o  di  pubblico  spettacolo,  depositi  di   materiali
combustibili  e/o  infiammabili  costituenti  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m; 
      c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta  salva  in  ogni  caso
l'applicazione di  specifiche  disposizioni  emanate  in  proposito: 
..... 15 m; 
      d) proiezione verticale di  linee  elettriche  che  superano  i
seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500  V  per
corrente continua: ..... 6 m. 
    5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati  all'interno
di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per  il  rifornimento  di
locomotori,  la  distanza  di  cui  al  punto  5.1  lettera  c)  deve
intendersi quale distanza  di  sicurezza  esterna.  In  tal  caso  e'
necessario garantire il rispetto della distanza di cui al  punto  5.1
lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico. 
    5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza  di
protezione di almeno 3 m. 
    5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti  precedenti  devono
essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box
prefabbricato di cui al punto 4.10; in  tal  caso  le  distanze  sono
misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box. 
    5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti  possono
essere ridotte fino alla meta' mediante interposizione di elementi di
separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con
le dimensioni di seguito indicate: 
      a) altezza: pari a  quella  del  contenitore-distributore  piu'
alto maggiorata di 0,5 m; 
      b)   lunghezza:   pari    alla    dimensione    maggiore    dei
contenitori-distributori  piu'  vicini  a  seconda  dell'orientamento
degli stessi, maggiorata di 0,5 m. 
6. Altre misure di sicurezza. 
    6.1.  I  contenitori-distributori  devono  essere  contornati  da
un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra  da
materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio. 
    6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono  segnalare  il
divieto di avvicinamento  ai  contenitori-distributori  da  parte  di
estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di
sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81. 
    6.3.  Apposito  cartello  fisso  deve  indicare   le   norme   di
comportamento e i  recapiti  telefonici  dei  vigili  del  fuoco,  da
contattare in caso di emergenza, nonche' il recapito telefonico della
ditta eventualmente responsabile della gestione e della  manutenzione
del contenitore-distributore. 
    6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure  di
sicurezza atte  ad  evitare  l'accesso,  da  parte  di  estranei,  ai
dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso. 
7. Impianto elettrico e messa a terra. 
    7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove  presenti,
devono essere  realizzati  ed  installati  in  conformita'  a  quanto
previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile. 
    7.2.  Il   contenitore-distributore   deve   essere   dotato   di
dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti  l'alimentazione
elettrica al motore del gruppo erogatore in  caso  di  basso  livello
carburante nel serbatoio. 
    7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di  idonea
messa a terra. 
8. Estintori. 
    8.1. In prossimita' di ogni contenitore-distributore deve  essere
garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita'
estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso  in  cui  la  capacita'
complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6  m³,  deve
essere garantita anche la presenza di  un  estintore  carrellato  con
capacita' estinguente  non  inferiore  a  B3,  raggiungibile  con  un
percorso   effettivo   non   superiore   a   20   m    rispetto    al
contenitore-distributore piu' lontano. 
9. Norme di esercizio. 
    9.1. L'esercizio e la manutenzione  del  contenitore-distributore
devono essere  effettuati  secondo  la  regola  dell'arte  ed  essere
condotti  in  accordo  alla  regolamentazione  vigente  ed  a  quanto
indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso
e manutenzione. 
    9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore
e' predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla  base
dei dati forniti dai fabbricanti  dei  componenti  installati  ed  e'
fornito al responsabile dell'attivita'. 
    9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: 
      a) Il responsabile dell'attivita' deve: 
        a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza
delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso; 
        a.2 rispettare e far rispettare i  divieti  per  le  aree  al
contorno del contenitore-distributore. 
      b)  Il  personale   addetto   al   rifornimento   deve   essere
adeguatamente formato sull'uso del  contenitore-distributore  e  deve
essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione
delle emergenze che possono verificarsi. 
      c)    Il    personale    addetto     al     riempimento     del
deposito-distributore  deve  osservare  le  norme  che  regolano   il
trasporto  delle  merci  pericolose  secondo  la  disciplina  vigente
dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare  inizio  alle
operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per
operare in sicurezza e senza danni per  l'ambiente.  In  particolare,
prima di iniziare le operazioni, deve: 
        c.1  assicurarsi  della  quantita'   di   prodotto   che   il
deposito-distributore puo' ricevere; 
        c.2   effettuare   il   collegamento    equipotenziale    tra
l'autocisterna ed il punto di riempimento; 
      d) La distribuzione del gasolio non deve  avere  luogo  se  non
dopo l'arresto del motore del veicolo; 
      e) E' vietato fumare  e/o  accendere  fiamme  libere  entro  un
raggio di 3 metri dal contenitore-distributore; 
      f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il  suolo,  intorno
al contenitore-distributore; 
      g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la  rete  metallica
dell'estremita' superiore del tubo di equilibrio del  serbatoio,  sia
in buono stato; 
      h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico; 
      i)  Adeguata  cartellonistica  di  sicurezza  deve  indicare  i
divieti e le misure di esercizio sopra indicate.