Allegato 1 (articolo 3) Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C. 1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali. 1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983. 1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce, inoltre: a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto di infiammabilita' da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilita' inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purche' la prova del grado di infiammabilita' sia completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovra' avere, a 150° C, piu' del 2 per cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per ricercare il punto di infiammabilita' e per eseguire la distillazione frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934; b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature, installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere carburante liquido di categoria C, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del liquido contenuto, il termine e' equivalente a quello di contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile gia' utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990; c) deposito di distribuzione: insieme dei contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C; d) capacita' geometrica di un contenitore-distributore: volume geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore; e) capacita' complessiva dei depositi di distribuzione: quantita' massima di carburante liquido di categoria C che puo' essere detenuta in piu' depositi di distribuzione, presenti presso l'attivita'. 2. Capacita' del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione. 2.1. La capacita' geometrica massima del contenitore-distributore e' fissata in 9 m³. 2.2. La capacita' complessiva del deposito di distribuzione non puo' essere superiore a 9 m³. Tale capacita' puo' essere ottenuta anche con piu' contenitori-distributori la cui di stanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m. 2.3. Nell'ambito di una attivita' possono essere installati piu' depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita' complessiva non superiore a 45 m³. 3. Accesso all'area. 3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilita' di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso. 4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive. 4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente. A tal fine, il serbatoio puo' essere: a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere: a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione; a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti; a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione; a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione; b) a parete singola con: b.1 parete metallica con protezione anticorrosione; b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco. Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovra' essere posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche. 4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di: a) dichiarazione di conformita' CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934; b) manuale di installazione, uso e manutenzione; c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore; c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola; c.3 la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio; c.4 la pressione di collaudo del serbatoio; c.5 gli estremi dell'atto di approvazione. 4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 4.4 E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. 4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali. 4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10. 4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio. 4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate. 4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico. 4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o piu' aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; e' consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista. 5. Distanze di sicurezza. 5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ..... 5 m; b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m; c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ..... 15 m; d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: ..... 6 m. 5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso e' necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico. 5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m. 5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box. 5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla meta' mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate: a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore piu' alto maggiorata di 0,5 m; b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori-distributori piu' vicini a seconda dell'orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m. 6. Altre misure di sicurezza. 6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. 6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da contattare in caso di emergenza, nonche' il recapito telefonico della ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione del contenitore-distributore. 6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso. 7. Impianto elettrico e messa a terra. 7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile. 7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel serbatoio. 7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra. 8. Estintori. 8.1. In prossimita' di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita' estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacita' complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacita' estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore piu' lontano. 9. Norme di esercizio. 9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso e manutenzione. 9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore e' predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed e' fornito al responsabile dell'attivita'. 9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: a) Il responsabile dell'attivita' deve: a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso; a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al contorno del contenitore-distributore. b) Il personale addetto al rifornimento deve essere adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione delle emergenze che possono verificarsi. c) Il personale addetto al riempimento del deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente. In particolare, prima di iniziare le operazioni, deve: c.1 assicurarsi della quantita' di prodotto che il deposito-distributore puo' ricevere; c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra l'autocisterna ed il punto di riempimento; d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore del veicolo; e) E' vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un raggio di 3 metri dal contenitore-distributore; f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno al contenitore-distributore; g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica dell'estremita' superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia in buono stato; h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico; i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i divieti e le misure di esercizio sopra indicate.