IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     DEL MINISTERO DELLA SALUTE 
 
  Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
il quale prevede, in particolare che: 
    a decorrere dal  1º  gennaio  2018,  nelle  fatture  elettroniche
emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale  per
acquisti di prodotti farmaceutici e' fatto  obbligo  di  indicare  le
informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC) e il corrispondente quantitativo; 
    a decorrere dalla stessa data,  le  suddette  fatture  sono  rese
disponibili all'Agenzia italiana del farmaco; 
    con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute,  sono  disciplinate   le
modalita' tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica,
nonche' le modalita' di accesso da parte  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  ai  dati  ivi  contenuti  ai  fini  dell'acquisizione  delle
suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; 
    e' fatto divieto agli enti del Servizio  sanitario  nazionale  di
effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le
informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),  sottoposta
alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che  prevede  che  l'AIFA  sia  sottoposta  alla  vigilanza  del
Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  concernente  la
fatturazione elettronica, e il decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
103 del 3 maggio 2008, concernente il Sistema di interscambio (SDI); 
  Visto il medesimo art. 1, comma 210, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, che prevede che  le  fatture  emesse  o  trasmesse  in  forma
cartacea  non  possono  essere  accettate  da  parte  della  Pubblica
amministrazione, ne' e' possibile procedere  al  relativo  pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica; 
  Visto lo stesso art. 1, comma 211, legge 24 dicembre 2007, n.  244,
che prevede la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso  il
Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle
finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture
societarie; 
  Visto il suddetto art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, che prevede che «con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze da emanare entro il 31 marzo  2008  e'  individuato  il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite  competenze  e
attribuzioni, ivi  comprese  quelle  relative:  a)  al  presidio  del
processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche
alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma
aggregata  e  dei  flussi  informativi  anche  ai  fini  della   loro
integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.»; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 7 marzo 2008, che individua  l'Agenzia  delle  entrate  quale
gestore del sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui
all'art. 1, commi 209, 210, 211, 212,  213  e  214,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'art. 2 del suddetto decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 7 marzo 2008, che affida alla Agenzia delle  entrate  i
compiti di: coordinamento del sistema di interscambio con il  sistema
informatico della fiscalita'; controllo della  gestione  tecnica  del
sistema di interscambio; gestione dei dati e delle  informazioni  che
transitano attraverso il sistema di interscambio ed  elaborazione  di
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei  sistemi
di monitoraggio  della  finanza  pubblica;  vigilanza  in  ordine  al
trattamento dei dati e delle informazioni che  transitano  attraverso
il sistema di interscambio; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, all'art. 7-bis, comma 3, stabilisce  che  nel  caso  di  fatture
elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi  delle
informazioni di invio e ricezione, sono acquisiti  dalla  piattaforma
elettronica  per  la   gestione   telematica   del   rilascio   delle
certificazioni in  modalita'  automatica,  gestita  dalla  Ragioneria
generale dello Stato; 
  Visto che l'Agenzia delle entrate, a cui e'  affidata  la  gestione
dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di
interscambio e l'elaborazione di flussi  informativi  anche  ai  fini
della loro integrazione nei sistemi  di  monitoraggio  della  finanza
pubblica nonche' la vigilanza in ordine al  trattamento  dei  dati  e
delle  informazioni  che  transitano   attraverso   il   sistema   di
interscambio, prende atto che la  Ragioneria  generale  dello  Stato,
attraverso  i  propri  sistemi  informativi,  fornira'  ad  AIFA   le
informazioni richieste; 
  Visto  che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nelle
componenti  dell'Agenzia  delle  entrate  e  del  Dipartimento  della
ragioneria  generale  dello  Stato,  e  il  Ministero  della   salute
convengono,  ai  sensi  del  citato  comma   1   dell'art.   29   del
decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,   convertito   con,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  sull'idoneita'  di
tale modalita' di trasmissione; 
  Visto l'art. 2 del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
118 del 22 maggio 2013, il quale prevede  il  formato  della  fattura
elettronica; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 7 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 154, comma
4, del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  e  recepite  le
relative osservazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «fattura  elettronica»,  il  documento  elettronico  di   cui
all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  3
aprile 2013, n. 55; 
    b)  «SDI»,  il  Sistema  di   interscambio   della   fatturazione
elettronica di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 7 marzo 2008; 
    c) «AIFA», Agenzia italiana del farmaco; 
    d) «AIC», Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti
farmaceutici, concessa dall'AIFA; 
    e) «Codice di AIC», il codice di Autorizzazione all'immissione in
commercio dei prodotti farmaceutici, concessa dall'AIFA; 
    f) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833.