IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
in particolare gli articoli 14 e seguenti e l'articolo 17-bis; 
  Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014,  n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
come modificato dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164,  il  quale  dispone  che  con  regolamento  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al
regolamento di cui all'articolo 146, comma  9,  quarto  periodo,  del
decreto  legislativo  22  gennaio   2004,   n.   42,   e   successive
modificazioni,  al  fine  di  ampliare  e  precisare  le  ipotesi  di
interventi  di  lieve  entita',  operare  ulteriori   semplificazioni
procedimentali nonche' individuare le  tipologie  di  interventi  non
soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono  essere
regolate attraverso accordi di collaborazione tra  il  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni e gli enti
locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
139,   recante   procedimento    semplificato    di    autorizzazione
paesaggistica  per  gli  interventi  di  lieve   entita',   a   norma
dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio  2004,
n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2016; 
  Acquisita   l'intesa   della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  in
data 7 luglio 2016; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 30 agosto 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 20 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel testo e negli Allegati «A», «B», «C» e «D» che costituiscono
parte integrante del presente decreto: 
  a) «Codice» e' il Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive
modificazioni; 
  b) «Ministero» e' il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo; 
  c)  «amministrazione  procedente»  e'  la  regione,  ovvero  l'ente
delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica; 
  d)  «Soprintendenza»  e'   l'ufficio   periferico   del   Ministero
competente al  rilascio  dei  pareri  in  materia  di  autorizzazioni
paesaggistiche; 
  e) «accordi di collaborazione» sono gli accordi  stipulati  tra  il
Ministero, la regione e gli enti locali di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; 
  f)  «vincolo  paesaggistico»  e'  quello  imposto  ai  sensi  degli
articoli 140, 141 e 143 del Codice o delle previgenti  norme,  ovvero
quello previsto dall'articolo 142 del Codice. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  (Misure  urgenti  per
          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la
          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto
          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2014,  n.
          212: 
              «Art.   25   (Misure   urgenti    di    semplificazione
          amministrativa  e  di  accelerazione  delle  procedure   in
          materia di patrimonio culturale). - 1. Alla legge 7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 14-ter, dopo il comma  8,  e'  aggiunto  il
          seguente: "8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
          autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti  di  assenso
          comunque denominati acquisiti nell'ambito della  Conferenza
          di  Servizi,  decorrono  a  far  data   dall'adozione   del
          provvedimento finale."; 
              b) all'art.  14-quater,  comma  3,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              1)  al  primo  periodo,  dopo   le   parole:   "rimessa
          dall'amministrazione  procedente  alla  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha
          natura di atto di alta amministrazione.  Il  Consiglio  dei
          ministri; 
              2) al  secondo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti parole: ",  motivando  un'eventuale  decisione  in
          contrasto con il motivato dissenso"; 
              b-bis) all'art. 19, comma 3, secondo periodo,  dopo  le
          parole: «degli  articoli  21-quinquies  e  21-nonies»  sono
          aggiunte le seguenti: ", nei casi di cui  al  comma  4  del
          presente articolo"; 
              b-ter) all'art. 21-quinquies, comma 1,  le  parole  da:
          "Per  sopravvenuti"  fino  a:  "pubblico  originario"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "Per  sopravvenuti  motivi  di
          pubblico interesse  ovvero  nel  caso  di  mutamento  della
          situazione   di   fatto   non   prevedibile   al    momento
          dell'adozione  del  provvedimento  o,  salvo  che   per   i
          provvedimenti  di  autorizzazione  o  di  attribuzione   di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario"; 
              b-quater) all'art. 21-nonies, comma 1,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              1) dopo le parole: "dell'art. 21-octies" sono  inserite
          le seguenti: ", esclusi i casi  di  cui  al  medesimo  art.
          21-octies, comma 2,"; 
              2)  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
          "Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo." 
              2. All'art. 12, comma 2, del  decreto-legge  31  maggio
          2014, n. 83, convertito con modificazioni  dalla  legge  29
          luglio 2014, n. 106, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  "Con  il  medesimo  regolamento   sono   altresi'
          individuate: 
              a)   le   tipologie   di   interventi   per   i   quali
          l'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta,  ai  sensi
          dell'art. 149 del medesimo Codice dei beni culturali e  del
          paesaggio,  sia  nell'ambito  degli  interventi  di   lieve
          entita'  gia'  compresi   nell'allegato   1   al   suddetto
          regolamento di cui all'art. 146, comma 9,  quarto  periodo,
          del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante
          definizione  di  ulteriori  interventi  minori   privi   di
          rilevanza paesaggistica; 
              b) le tipologie di  intervento  di  lieve  entita'  che
          possano  essere   regolate   anche   tramite   accordi   di
          collaborazione tra il Ministero,  le  regioni  e  gli  enti
          locali, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive  modificazioni,  con  specifico  riguardo
          alle  materie  che  coinvolgono  competenze  proprie  delle
          autonomie territoriali. 
              3. All'art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, e successive  modificazioni,  il  primo  e  il
          secondo periodo  sono  soppressi  e  il  terzo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:  "Decorsi  inutilmente  sessanta
          giorni  dalla   ricezione   degli   atti   da   parte   del
          soprintendente senza che questi abbia  reso  il  prescritto
          parere,  l'amministrazione  competente  provvede   comunque
          sulla domanda di autorizzazione.". 
              4. Al fine  di  assicurare  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia   alla   procedura   di    verifica    preventiva
          dell'interesse archeologico di cui all'art. 96 del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le linee guida  di  cui
          al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto
          del Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 140,  141,  142  e
          143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, di seguito Codice: 
              «Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
          e relative misure di conoscenza). - 1.  La  regione,  sulla
          base  della  proposta  della  commissione,   esaminati   le
          osservazioni  e  i  documenti  e  tenuto  conto  dell'esito
          dell'eventuale inchiesta pubblica,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di scadenza dei termini  di  cui  all'art.  139,
          comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione
          di notevole interesse pubblico degli immobili e delle  aree
          indicati, rispettivamente, alle lettere  a)  e  b)  e  alle
          lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136. 
              2. La  dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico
          detta la  specifica  disciplina  intesa  ad  assicurare  la
          conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri
          peculiari  del  territorio  considerato.  Essa  costituisce
          parte  integrante  del  piano  paesaggistico   e   non   e'
          suscettibile  di  rimozioni  o  modifiche  nel  corso   del
          procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. 
              3. La dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico,
          quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere  a)
          e b) dell'art. 136, comma 1, e' notificata al proprietario,
          possessore  o  detentore,  depositata  presso  ogni  comune
          interessato  e  trascritta,  a  cura  della  regione,   nei
          registri  immobiliari.  Ogni  dichiarazione   di   notevole
          interesse pubblico e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale  della
          regione. 
              4.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale  e'  affissa  per
          novanta  giorni  all'albo  pretorio  di  tutti   i   comuni
          interessati. Copia della  dichiarazione  e  delle  relative
          planimetrie resta depositata a  disposizione  del  pubblico
          presso gli uffici dei comuni interessati. 
              Art.  141  (Provvedimenti  ministeriali).   -   1.   Le
          disposizioni di cui agli articoli 139 e  140  si  applicano
          anche  ai  procedimenti  di   dichiarazione   di   notevole
          interesse pubblico di cui all'art. 138, comma  3.  In  tale
          caso  i  comuni  interessati,  ricevuta  la   proposta   di
          dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli
          adempimenti indicati all'art. 139,  comma  1,  mentre  agli
          adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4  del  medesimo  art.
          139 provvede direttamente il soprintendente. 
              2. Il Ministero,  valutate  le  eventuali  osservazioni
          presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e  sentito
          il  competente  Comitato  tecnico-scientifico,  adotta   la
          dichiarazione di notevole  interesse  pubblico,  a  termini
          dell'art. 140, commi 1 e 2,  e  ne  cura  la  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  nel
          Bollettino ufficiale della regione. 
              3.  Il  soprintendente  provvede  alla  notifica  della
          dichiarazione, al suo deposito presso i comuni  interessati
          e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai  sensi
          dell'art. 140, comma 3. 
              4. La trasmissione ai comuni del numero della  Gazzetta
          Ufficiale  contenente  la  dichiarazione,  come   pure   la
          trasmissione  delle  relative  planimetrie,  e'  fatta  dal
          Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci
          giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto.  La
          soprintendenza vigila sull'adempimento, da  parte  di  ogni
          comune interessato, di  quanto  prescritto  dall'art.  140,
          comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero. 
              5. Se il provvedimento  ministeriale  di  dichiarazione
          non e' adottato nei termini di cui all'art. 140,  comma  1,
          allo scadere dei detti termini, per le aree e gli  immobili
          oggetto  della  proposta  di  dichiarazione,  cessano   gli
          effetti di cui all'art. 146, comma 1. 
              Art. 142 (Aree tutelate per legge). - 1. Sono  comunque
          di  interesse  paesaggistico   e   sono   sottoposti   alle
          disposizioni di questo Titolo: 
              a) i territori costieri compresi in  una  fascia  della
          profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
          i terreni elevati sul mare; 
              b) i territori contermini  ai  laghi  compresi  in  una
          fascia della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
              c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti  negli
          elenchi previsti dal  testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge sulle acque  ed  impianti  elettrici,  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e  le  relative
          sponde o piedi degli argini per una  fascia  di  150  metri
          ciascuna; 
              d) le montagne per la parte eccedente 1.600  metri  sul
          livello del mare per la catena alpina  e  1.200  metri  sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
              e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
              f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche'
          i territori di protezione esterna dei parchi; 
              g)  i  territori  coperti  da  foreste  e  da   boschi,
          ancorche'  percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli
          sottoposti  a  vincolo  di  rimboschimento,  come  definiti
          dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 227; 
              h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
          gravate da usi civici; 
              i) le  zone  umide  incluse  nell'elenco  previsto  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  1976,  n.
          448; 
              l) i vulcani; 
              m) le zone di interesse archeologico. 
              2. La disposizione di cui al comma 1, lettere  a),  b),
          c), d), e), g), h), l), m), non si applica  alle  aree  che
          alla data del 6 settembre 1985: 
              a) erano delimitate negli strumenti  urbanistici  ,  ai
          sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
          zone territoriali omogenee A e B; 
              b) erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici  ai
          sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come
          zone territoriali  omogenee  diverse  dalle  zone  A  e  B,
          limitatamente  alle  parti  di  esse  ricomprese  in  piani
          pluriennali di attuazione, a  condizione  che  le  relative
          previsioni siano state concretamente realizzate ; 
              c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti,  ricadevano
          nei centri edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'art.  18
          della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
              3.  La  disposizione  del  comma  1  non  si   applica,
          altresi', ai beni ivi  indicati  alla  lettera  c)  che  la
          regione abbia ritenuto in tutto o in parte  irrilevanti  ai
          fini paesaggistici includendoli  in  apposito  elenco  reso
          pubblico e  comunicato  al  Ministero.  Il  Ministero,  con
          provvedimento  motivato,  puo'  confermare   la   rilevanza
          paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento   di
          conferma e' sottoposto alle forme di  pubblicita'  previste
          dall'art. 140, comma 4. 
              4. Resta in ogni caso  ferma  la  disciplina  derivante
          dagli atti e dai provvedimenti indicati all'art. 157. 
              Art. 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del
          piano paesaggistico comprende almeno: 
              a)   ricognizione    del    territorio    oggetto    di
          pianificazione,    mediante     l'analisi     delle     sue
          caratteristiche  paesaggistiche,  impresse  dalla   natura,
          dalla storia e dalle loro interrelazioni,  ai  sensi  degli
          articoli 131 e 135; 
              b) ricognizione degli immobili e delle aree  dichiarati
          di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro
          delimitazione  e  rappresentazione  in  scala  idonea  alla
          identificazione, nonche'  determinazione  delle  specifiche
          prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, fatto
          salvo il disposto di cui agli  articoli  140,  comma  2,  e
          141-bis; 
              c) ricognizione delle aree di cui al comma 1  dell'art.
          142, loro delimitazione e rappresentazione in scala  idonea
          alla    identificazione,    nonche'    determinazione    di
          prescrizioni d'uso intese ad  assicurare  la  conservazione
          dei caratteri distintivi di dette aree  e,  compatibilmente
          con essi, la valorizzazione; 
              d) eventuale individuazione di  ulteriori  immobili  od
          aree, di notevole interesse pubblico  a  termini  dell'art.
          134,  comma   1,   lettera   c),   loro   delimitazione   e
          rappresentazione  in  scala  idonea  alla  identificazione,
          nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso,
          a termini dell'art. 138, comma 1; 
              e) individuazione  di  eventuali,  ulteriori  contesti,
          diversi da quelli indicati all'art. 134,  da  sottoporre  a
          specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; 
              f)  analisi  delle  dinamiche  di  trasformazione   del
          territorio  ai  fini  dell'individuazione  dei  fattori  di
          rischio e degli elementi di vulnerabilita'  del  paesaggio,
          nonche' comparazione con gli altri atti di  programmazione,
          di pianificazione e di difesa del suolo; 
              g)  individuazione  degli  interventi  di  recupero   e
          riqualificazione delle aree significativamente  compromesse
          o degradate e  degli  altri  interventi  di  valorizzazione
          compatibili con le esigenze della tutela; 
              h)  individuazione  delle  misure  necessarie  per   il
          corretto inserimento,  nel  contesto  paesaggistico,  degli
          interventi di trasformazione del  territorio,  al  fine  di
          realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; 
              i) individuazione dei diversi  ambiti  e  dei  relativi
          obiettivi di qualita', a termini dell'art. 135, comma 3. 
              2.  Le  regioni,   il   Ministero   ed   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          possono stipulare intese per la definizione delle modalita'
          di elaborazione congiunta dei  piani  paesaggistici,  salvo
          quanto previsto dall'art.  135,  comma  1,  terzo  periodo.
          Nell'intesa e' stabilito il termine  entro  il  quale  deve
          essere completata l'elaborazione del  piano.  Il  piano  e'
          oggetto di apposito accordo fra pubbliche  amministrazioni,
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241.
          L'accordo stabilisce altresi' i presupposti,  le  modalita'
          ed i tempi per la  revisione  del  piano,  con  particolare
          riferimento all'eventuale sopravvenienza  di  dichiarazioni
          emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni
          disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano e'  approvato
          con  provvedimento  regionale  entro  il  termine   fissato
          nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine,  il  piano,
          limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b),
          c) e d) del comma 1, e' approvato in  via  sostitutiva  con
          decreto del Ministro, sentito il Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare. 
              3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal
          soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui  agli
          articoli  146  e  147  e'  vincolante  in  relazione   agli
          interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni  paesaggistici
          di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1,  salvo  quanto
          disposto al comma 4, nonche' quanto previsto dall'art. 146,
          comma 5. 
              4. Il piano puo' prevedere: 
              a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi
          dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o
          provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138,  139,  140,
          141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi  puo'
          avvenire previo accertamento, nell'ambito del  procedimento
          ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita'
          degli  interventi  medesimi  alle  previsioni   del   piano
          paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; 
              b) la individuazione delle aree gravemente  compromesse
          o degradate nelle quali la realizzazione  degli  interventi
          effettivamente volti al recupero ed  alla  riqualificazione
          non  richiede  il  rilascio  dell'autorizzazione   di   cui
          all'art. 146. 
              5. L'entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 4 e'  subordinata  all'approvazione  degli  strumenti
          urbanistici  adeguati  al  piano  paesaggistico,  ai  sensi
          dell'art. 145, commi 3 e 4. 
              6. Il piano puo' anche subordinare l'entrata in  vigore
          delle  disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di
          interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del
          comma 4, all'esito positivo di un periodo  di  monitoraggio
          che  verifichi  l'effettiva  conformita'  alle   previsioni
          vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 
              7. Il piano prevede comunque che nelle aree di  cui  al
          comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a  campione
          sugli  interventi  realizzati  e  che   l'accertamento   di
          significative violazioni delle previsioni vigenti determini
          la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione  di  cui
          agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei  quali
          si sono rilevate le violazioni. 
              8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare   anche
          linee-guida  prioritarie  per  progetti  di  conservazione,
          recupero, riqualificazione, valorizzazione  e  gestione  di
          aree regionali, indicandone gli  strumenti  di  attuazione,
          comprese le misure incentivanti. 
              9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non
          sono  consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree  di  cui
          all'art. 134, interventi in contrasto con  le  prescrizioni
          di tutela previste nel  piano  stesso.  A  far  data  dalla
          approvazione   del   piano   le   relative   previsioni   e
          prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle
          previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.».