Allegato A
(di cui all'art. 2, comma 1)
Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica
A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli
edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove
comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici,
purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche,
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti
di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale
esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di
protezione delle attivita' economiche, di finiture esterne o
manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari,
comignoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare
l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la
realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi
compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime
condizioni non e' altresi' soggetta ad autorizzazione la
realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a
tetto, purche' tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalita' di consolidamento statico
degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari
per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non
comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e
all'altezza dell'edificio;
A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere
architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il
superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di
apparecchi servoscala esterni, nonche' la realizzazione, negli spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di
ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di
singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio,
quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unita'
esterna, caldaie, parabole, antenne, purche' effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque
non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si tratti di impianti
integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione
che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in
modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio
di singoli edifici, purche' integrati nella configurazione delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai
sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e
c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con altezza
complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml
1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai
sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti
tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine
esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonche'
interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di
comunicazione elettronica ad alta velocita', ivi compresi gli
incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle
coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni,
pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano,
purche' eseguite nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei
caratteri tipici del contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in piani
attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi
di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di
specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell'art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli
edifici non comportanti significative modifiche degli assetti
planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi
pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e
opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno,
nonche', nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di
valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di
serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a
condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art.
136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di
cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e
sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli
o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari
adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque
storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purche' tali
interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1,
lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici
competenti, ove prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici
nonche' le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative
alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1,
lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi
nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della
morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti
vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa
e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti
geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e
manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni,
tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di
servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna;
l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati e'
consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo
non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso
pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti
semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione,
per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di
merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di attivita'
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
attivita' commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo
libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi
ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al monitoraggio
ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle
destinate ad attivita' di ricerca di idrocarburi;
A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1,
lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi
di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili
stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni,
pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per
ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere
di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione
strettamente pertinenti l'esercizio dell'attivita' ittica; interventi
di manutenzione della viabilita' vicinale, poderale e forestale che
non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed
abbeveratoi funzionali alle attivita' agro-silvo-pastorali, eseguiti
con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli
amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attivita' didattico-ricreative;
interventi di ripristino delle attivita' agricole e pastorali nelle
aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea,
previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da
parte delle autorita' competenti e ove tali aree risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1,
lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base
alla normativa di settore; interventi di contenimento della
vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali
elettrodotti, viabilita' pubblica, opere idrauliche; interventi di
realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale al servizio
delle attivita' agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e
tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non
asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole
del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o
adeguamento della viabilita' forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed
opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in
spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi commerciali o altre
attivita' economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina
o in altra collocazione consimile a cio' preordinata; sostituzione di
insegne esistenti, gia' legittimamente installate, con insegne
analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione
dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a
messaggio o luminosita' variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui
all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
nonche' smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla
vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il
libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni
permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso
d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei
sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche
in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti
alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che
prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in
combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali
artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione, senza
ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate
nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta gia' munite di
autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture
esistenti;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali
munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e
impianti tecnologici che in conseguenza di calamita' naturali o
catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano
oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purche'
sia possibile accertarne la consistenza e configurazione
legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia
realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o
manufatto originario quanto a collocazione, ingombro
planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte
salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi
conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti
autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento
delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura,
superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.