IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.
276, recante «Attuazione delle deleghe in materia  di  occupazione  e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   superare
l'istituto del lavoro accessorio  al  fine  di  contrastare  pratiche
elusive, nonche' di modificare la  disciplina  della  responsabilita'
solidale negli appalti al fine di elevare  ulteriormente  l'efficacia
delle tutele in favore dei lavoratori, in  coerenza  con  la  recente
evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 marzo 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo  n.  81
                              del 2015 
 
  1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, sono abrogati. 
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data
di entrata in vigore del presente decreto possono  essere  utilizzati
fino al 31 dicembre 2017.