Allegato STATUTO DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA Art. 1. Natura giuridica e articolazione 1. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con sede in Roma, istituito con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, cosi' denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. 2. Il CREA ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato MIPAAF. Il CREA e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 3. Il CREA e' dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 4. Il CREA persegue le proprie finalita' attraverso le attivita' svolte nei Centri di ricerca in cui e' articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attivita' di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attivita', in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del presente Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilita'. 5. Il CREA fa parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le funzioni di raccolta, elaborazione e produzione di dati statistici e di coordinamento delle attivita' statistiche realizzate all'interno dell'Ente, sono attribuite con apposito regolamento ad un singolo Centro.