IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 agosto  2015,  n.  124,  recante  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche, e,  in  particolare,  l'articolo  8,
comma 1, lettera f); 
  Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; 
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; 
  Visto l'articolo 8, decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15; 
  Visto l'articolo 1, comma 19,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2016; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella seduta del 29 settembre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli  atti  normativi  nell'adunanza  dell'8  settembre
2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro per lo sport; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Comitato italiano paralimpico 
 
  1. E' costituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,  il  Comitato  italiano   paralimpico,   con   personalita'
giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di  seguito  denominato
CIP,    dotato    di    autonomia    organizzativa,    regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio,  posto  sotto  la  vigilanza
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  sensi  dell'articolo
1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di
seguito denominata Autorita' di vigilanza. 
  2.  Il  CIP  e'  la  Confederazione  delle   federazioni   sportive
paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle  discipline  sportive
paralimpiche,  di  seguito  denominate  DSP,  da  esso  riconosciute.
Partecipano altresi' al CIP, secondo le modalita' di cui al  presente
decreto, le federazioni sportive nazionali e le  discipline  sportive
associate   riconosciute   dal   CONI,    di    seguito    denominate
rispettivamente FSNP e DSAP,  le  cui  attivita'  paralimpiche  siano
state gia' riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore  della
legge 7 agosto 2015, n. 124. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 97 della Costituzione: 
              «Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati  secondo
          disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
          andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. 
              Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
          di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
          dei funzionari. 
              Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
          mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera f),
          della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche): 
                «f) con riferimento a  enti  pubblici  non  economici
          nazionali  e  soggetti  privati  che   svolgono   attivita'
          omogenee:  semplificazione  e  coordinamento  delle   norme
          riguardanti l'ordinamento  sportivo,  con  il  mantenimento
          della sua specificita'; riconoscimento  delle  peculiarita'
          dello sport per persone affette da disabilita'  e  scorporo
          dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (CONI)   del
          Comitato  italiano  paralimpico  con   trasformazione   del
          medesimo in ente autonomo di diritto pubblico  senza  oneri
          aggiuntivi per la finanza pubblica,  nella  previsione  che
          esso utilizzi parte delle risorse  finanziarie  attualmente
          in disponibilita' o attribuite al CONI  e  si  avvalga  per
          tutte le attivita' strumentali,  ivi  comprese  le  risorse
          umane,  di  CONI  Servizi  spa,  attraverso   un   apposito
          contratto  di  servizio;  previsione   che   il   personale
          attualmente  in  servizio  presso  il   Comitato   italiano
          paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
          razionalizzazione  e   semplificazione   della   disciplina
          concernente le autorita' portuali  di  cui  alla  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
          all'individuazione di autorita'  di  sistema  nonche'  alla
          governance tenendo conto del ruolo delle  regioni  e  degli
          enti locali e alla  semplificazione  e  unificazione  delle
          procedure doganali e amministrative in materia di porti.». 
              - La legge 16 febbraio 1942,  n.  426  (Costituzione  e
          ordinamento del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  -
          C.O.N.I.), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio
          1942, n. 112. 
              - La legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme  in  materia  di
          rapporti  tra  societa'  e  sportivi  professionisti),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1981, n. 86. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242
          (Riordino  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   -
          C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  luglio
          1999, n. 176. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del  decreto-legge  8
          luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in  materia
          tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
          farmaceutica e per il sostegno  dell'economia  anche  nelle
          aree svantaggiate): 
              «Art. 8 (Riassetto del  CONI).  -  1.  L'ente  pubblico
          Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI)  si  articola
          negli  organi,  anche  periferici,  previsti  dal   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento  dei
          suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2. 
              2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
          denominazione «CONI Servizi spa». 
              3. Il capitale sociale e' stabilito in  un  milione  di
          euro.  Successivi  apporti   al   capitale   sociale   sono
          stabiliti,  tenuto  conto  del  piano   industriale   della
          societa', dal Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
          intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 
              4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e delle finanze. Il presidente della societa' e  gli  altri
          componenti del consiglio di amministrazione sono  designati
          dal CONI. Al  fine  di  garantire  il  coordinamento  e  la
          sinergia  delle  funzioni   della   societa'   con   quelle
          dell'ente,  le  rispettive  cariche  di   vertice   possono
          coincidere. 
              Il presidente del collegio sindacale e'  designato  dal
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   gli   altri
          componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni  e
          le attivita' culturali. 
              5.  L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina   dei
          componenti degli  organi  sociali  previsti  dallo  statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, di  intesa  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto. 
              6. Entro tre mesi dalla prima  assemblea,  con  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  adottato  di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, sono designati uno o piu' soggetti  di  adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima  del  patrimonio  sociale.   Entro   tre   mesi   dal
          ricevimento  della  relazione  giurata,  il  Consiglio   di
          amministrazione o l'amministratore  unico  della  societa',
          sentito  il  collegio  sindacale,   determina   il   valore
          definitivo del capitale sociale nei limiti  del  valore  di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non superiore a  quella  risultante  dall'applicazione  dei
          criteri di  cui  all'art.  11,  comma  2,  della  legge  21
          novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima  si
          rivelasse   insufficiente,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze potranno  essere  individuati
          beni immobili patrimoniali dello Stato  da  conferire  alla
          Coni Servizi spa. A tale fine  potranno  essere  effettuati
          ulteriori  apporti  al  capitale  sociale  con   successivi
          provvedimenti legislativi. 
              7.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   del
          presente decreto tiene luogo degli adempimenti  in  materia
          di costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti  dalle
          vigenti disposizioni. 
              8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la  CONI
          Servizi spa sono disciplinati da un contratto  di  servizio
          annuale. 
              9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
          con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 
              10. Il controllo  della  Corte  dei  conti  sulla  CONI
          Servizi spa si svolge con le modalita'  previste  dall'art.
          12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI  Servizi  spa
          puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato,
          ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi  e  delle
          norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in  giudizio
          dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
          di cui al  regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e
          successive modificazioni. 
              11. Il personale  alle  dipendenze  dell'ente  pubblico
          CONI e', dall'8 luglio 2002,  alle  dipendenze  della  CONI
          Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi  e
          passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
          banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo  all'ente
          pubblico. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali,  sono  stabilite  le   modalita'
          attuative del trasferimento del  personale  del  CONI  alla
          CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
          trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
          presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli
          30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Per i dipendenti in servizio presso  l'ente  pubblico  CONI
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          rimangono fermi i regimi contributivi e  pensionistici  per
          le anzianita' maturate fino alla predetta data. 
              12.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          costituzione della societa' e di conferimento  alla  stessa
          sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
          effettuati in regime di neutralita' fiscale. 
              13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
          provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
          che  disciplinano  il  CONI.  Dalla  predetta   data   tali
          disposizioni restano in vigore in quanto compatibili. 
              14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
          sul CONI. 
              15. All'onere derivante dal presente articolo,  pari  a
          1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno  2002,  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  "fondo
          speciale"  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  8  gennaio  2004,  n.   15
          (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio
          1999, n.  242,  recante  «Riordino  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano - CONI»,  ai  sensi  dell'art.  1  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 gennaio 2004, n. 21. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  19,  lettera
          a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n.  181,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          dei Ministeri): 
                «a) le funzioni di competenza statale  attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli 52, comma 1,  e  53  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, in  materia  di  sport.  Entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, lo statuto  dell'Istituto
          per il credito sportivo e' modificato al fine di  prevedere
          la vigilanza da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          agosto 2015, n. 187.