(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                       17 FEBBRAIO 2017, N. 13 
 
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Istituzione delle  sezioni  specializzate  in  materia  di
immigrazione, protezione internazionale  e  libera  circolazione  dei
cittadini  dell'Unione  europea).  -  1.  Sono  istituite,  presso  i
tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello,
sezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea. 
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  incrementi  di  dotazioni
organiche». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, quarto periodo, dopo  le  parole:  «conoscenza  della
lingua inglese» sono aggiunte le seguenti: «o della lingua francese»; 
    al comma 3, la parola:  «6.785»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«12.565». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
    «e-bis) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione  dei
provvedimenti adottati dall'autorita'  preposta  alla  determinazione
dello  Stato  competente  all'esame  della  domanda   di   protezione
internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»; 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  dello
stato di cittadinanza italiana»; 
    al comma 4, alle parole: «In deroga» sono premesse  le  seguenti:
«Salvo quanto previsto dal comma 4-bis,»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  Le  controversie  in  materia  di   riconoscimento   della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  e  quelle  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione». 
  All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo  3,  comma
1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui  all'articolo  1.
E' competente territorialmente la  sezione  specializzata  nella  cui
circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato  il  provvedimento
impugnato». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis.   Contro   le   decisioni   di    trasferimento    adottate
dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede
della sezione specializzata in materia  di  immigrazione,  protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea e si applicano gli articoli 737  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. 
  3-ter. Il ricorso e' proposto, a pena  di  inammissibilita',  entro
trenta giorni dalla notificazione della decisione di trasferimento. 
  3-quater. L'efficacia esecutiva del  provvedimento  impugnato  puo'
essere sospesa,  su  istanza  di  parte,  quando  ricorrono  gravi  e
circostanziate ragioni, con decreto motivato, assunte,  ove  occorra,
sommarie informazioni. Il decreto e' pronunciato entro cinque  giorni
dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva
convocazione  dell'autorita'  di  cui  al  comma  3.   L'istanza   di
sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilita', con  il
ricorso introduttivo. Il decreto con il quale e' concessa o negata la
sospensione del provvedimento impugnato e' notificato  a  cura  della
cancelleria. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono
depositare note difensive. Entro  i  cinque  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di cui  al  periodo  precedente  possono  essere
depositate note di replica. Qualora siano state  depositate  note  ai
sensi del quinto e sesto periodo del presente comma, il giudice,  con
nuovo  decreto,  da  emettere  entro  i  successivi  cinque   giorni,
conferma, modifica o revoca i provvedimenti gia' emanati. Il  decreto
emesso a norma del presente comma non e' impugnabile. 
  3-quinquies. Il ricorso e' notificato all'autorita' che ha adottato
il provvedimento a cura della cancelleria. L'autorita' puo' stare  in
giudizio  avvalendosi  direttamente  di  propri  dipendenti  e   puo'
depositare, entro quindici giorni dalla  notificazione  del  ricorso,
una  nota  difensiva.  Entro  lo  stesso  termine  l'autorita'   deve
depositare i documenti da cui risultino gli elementi di  prova  e  le
circostanze  indiziarie  posti  a  fondamento  della   decisione   di
trasferimento. 
  3-sexies. Il ricorrente puo' depositare una nota difensiva entro  i
dieci giorni successivi alla scadenza del termine  di  cui  al  comma
3-quinquies, secondo periodo. 
  3-septies. Il procedimento e'  trattato  in  camera  di  consiglio.
L'udienza per la comparizione delle parti e'  fissata  esclusivamente
quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della  decisione.  Il
procedimento e' definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta
giorni dalla presentazione  del  ricorso.  Il  termine  per  proporre
ricorso  per  cassazione  e'  di  trenta  giorni  e   decorre   dalla
comunicazione del decreto, da effettuare  a  cura  della  cancelleria
anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle  liti
per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita,
a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data  successiva  alla
comunicazione  del  decreto  impugnato;  a  tal  fine  il   difensore
certifica la data di rilascio in suo favore della  procura  medesima.
In caso di rigetto, la Corte di cassazione  decide  sull'impugnazione
entro due mesi dal deposito del ricorso. 
  3-octies. Quando con il ricorso  di  cui  ai  precedenti  commi  e'
proposta istanza di sospensione  degli  effetti  della  decisione  di
trasferimento, il  trasferimento  e'  sospeso  automaticamente  e  il
termine per il trasferimento del ricorrente previsto dall'articolo 29
del regolamento  (UE)  n.  604/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  26  giugno  2013,  decorre  dalla  comunicazione  del
provvedimento  di  rigetto  della  medesima  istanza  di  sospensione
ovvero, in caso di accoglimento, dalla comunicazione del decreto  con
cui il ricorso e' rigettato. 
  3-novies.  La  sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
feriale non opera nel procedimento di cui ai commi precedenti. 
  3-decies. La controversia e' trattata  in  ogni  grado  in  via  di
urgenza. 
  3-undecies. A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con  cui  il
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia  attesta  la  piena  funzionalita'  dei  sistemi  con
riguardo ai procedimenti di cui ai commi precedenti, il deposito  dei
provvedimenti, degli atti  di  parte  e  dei  documenti  relativi  ai
medesimi  procedimenti  ha   luogo   esclusivamente   con   modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici. In ogni caso, il giudice puo'  autorizzare  il
deposito con modalita' non telematiche quando i  sistemi  informatici
del  dominio  giustizia  non  sono   funzionanti   e   sussiste   una
indifferibile urgenza"»; 
    al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
    «a) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  "3.  Le  notificazioni  degli  atti   e   dei   provvedimenti   del
procedimento per il riconoscimento  della  protezione  internazionale
sono validamente effettuate presso il centro o la struttura in cui il
richiedente e' accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo  5,  comma
2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  La  notificazione
avviene in forma di  documento  informatico  sottoscritto  con  firma
digitale o di copia informatica per immagine del documento  cartaceo,
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile
del centro o della  struttura,  il  quale  ne  cura  la  consegna  al
destinatario,   facendone   sottoscrivere   ricevuta.   Dell'avvenuta
notificazione il  responsabile  del  centro  o  della  struttura  da'
immediata  comunicazione  alla  Commissione   territoriale   mediante
messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di  ricevere
l'atto o di sottoscrivere la ricevuta il responsabile  del  centro  o
della struttura  ne  da'  immediata  comunicazione  alla  Commissione
territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione
si intende  eseguita  nel  momento  in  cui  il  messaggio  di  posta
elettronica  certificata  di  cui  al  periodo   precedente   diviene
disponibile nella casella  di  posta  elettronica  certificata  della
Commissione territoriale. 
  3-bis. Quando il richiedente non e' accolto o trattenuto  presso  i
centri o le strutture di cui all'articolo 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le notificazioni degli atti e dei
provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione
internazionale sono effettuate presso l'ultimo  domicilio  comunicato
dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142.  In  tal  caso   le
notificazioni sono effettuate da parte della Commissione territoriale
a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della  legge  20
novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. 
  3-ter.  Nei  casi  in  cui  la  consegna  di  copia  dell'atto   al
richiedente da parte del responsabile del centro o della struttura di
cui al comma 3 sia impossibile per irreperibilita' del richiedente  e
nei casi in cui alla Commissione territoriale  pervenga  l'avviso  di
ricevimento  da  cui  risulta  l'impossibilita'  della  notificazione
effettuata ai sensi del comma 3-bis  per  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del
decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  l'atto   e'   reso
disponibile al richiedente presso la questura del  luogo  in  cui  ha
sede  la  Commissione  territoriale.  Decorsi  venti   giorni   dalla
trasmissione dell'atto  alla  questura  da  parte  della  Commissione
territoriale, mediante messaggio di posta elettronica certificata, la
notificazione si intende eseguita. 
  3-quater. Quando la notificazione e' eseguita ai  sensi  del  comma
3-ter, copia dell'atto notificato e' resa disponibile al  richiedente
presso la Commissione territoriale. 
  3-quinquies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente e'
informato, a cura della questura, al momento della  dichiarazione  di
domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo
18 agosto 2015, n. 142, che in  caso  di  inidoneita'  del  domicilio
dichiarato o comunicato le  notificazioni  saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. Al momento  dell'ingresso  nei
centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente  e'  informato,  a
cura  del  responsabile  del  centro  o  della  struttura,   che   le
notificazioni saranno effettuate presso il centro o  la  struttura  e
che, in caso di allontanamento ingiustificato o di  sottrazione  alla
misura del trattenimento, le notificazioni saranno  eseguite  secondo
quanto disposto dal presente articolo. 
  3-sexies. Nello svolgimento delle operazioni  di  notificazione  di
cui al comma 3, il responsabile  del  centro  o  della  struttura  e'
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge"; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1.   Le   Commissioni    territoriali    dispongono    l'audizione
dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 11"»; 
    al comma 1, lettera c), capoverso Art. 14: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Il  colloquio  e'  videoregistrato  con  mezzi  audiovisivi  e
trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici  di
riconoscimento vocale.  Della  trascrizione  del  colloquio  e'  data
lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile  e  in  ogni
caso tramite interprete. Il componente della Commissione territoriale
che  ha  condotto  il  colloquio,  subito  dopo  la  lettura   e   in
cooperazione  con  il  richiedente  e   l'interprete,   verifica   la
correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie.
In  calce  al  verbale  e'  in  ogni  caso  dato  atto  di  tutte  le
osservazioni del richiedente e dell'interprete, anche  relative  alla
sussistenza di eventuali errori di trascrizione o traduzione, che non
siano state  direttamente  recepite  a  correzione  del  testo  della
trascrizione»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. In sede di colloquio il richiedente puo' formulare  istanza
motivata di non  avvalersi  del  supporto  della  videoregistrazione.
Sull'istanza decide la Commissione territoriale con provvedimento non
impugnabile»; 
    al comma 7, dopo le parole: «per motivi tecnici» sono inserite le
seguenti: «o nei casi di cui al comma 6-bis»; 
    al comma 1, lettera g), capoverso Art. 35-bis: 
    il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11. L'udienza e' altresi' disposta quando ricorra almeno una delle
seguenti ipotesi: 
    a) la videoregistrazione non e' disponibile; 
    b) l'interessato ne abbia fatto motivata  richiesta  nel  ricorso
introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni  esposte  dal
ricorrente,  ritenga  la  trattazione  del  procedimento  in  udienza
essenziale ai fini della decisione; 
    c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non  dedotti  nel
corso della procedura amministrativa di primo grado»; 
    al comma 13, il sesto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve
essere conferita, a pena di inammissibilita'  del  ricorso,  in  data
successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a  tal  fine  il
difensore certifica la data di rilascio in suo favore  della  procura
medesima». 
  All'articolo 7, comma 1, lettera d), capoverso Art.  19-bis,  comma
1, dopo le  parole:  «dello  stato  di  apolidia»  sono  inserite  le
seguenti: «e di cittadinanza italiana». 
  All'articolo 8, comma 1: 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  "Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). - 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e'
iscritto  nell'anagrafe  della   popolazione   residente   ai   sensi
dell'articolo 5 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,   ove   non   iscritto
individualmente. 
  2. E' fatto  obbligo  al  responsabile  della  convivenza  di  dare
comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio
di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i
fatti. 
  3. La comunicazione, da parte  del  responsabile  della  convivenza
anagrafica,   della   revoca   delle   misure   di   accoglienza    o
dell'allontanamento  non  giustificato  del  richiedente   protezione
internazionale costituisce motivo  di  cancellazione  anagrafica  con
effetto immediato, fermo restando il  diritto  di  essere  nuovamente
iscritto ai sensi del comma 1"»; 
    alla lettera  b),  numero  3),  terzultimo  periodo,  le  parole:
«quarto periodo del presente comma» sono sostituite  dalle  seguenti:
«quinto periodo del presente comma»; 
    dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  all'articolo  7,  comma  5,  dopo  le  parole:  "le  cui
condizioni di salute" sono inserite le seguenti: "o di vulnerabilita'
ai sensi dell'articolo 17, comma 1,"»; 
    alla lettera d), capoverso Art. 22-bis: 
    al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con i Comuni» sono inserite
le seguenti: «e con le regioni e le province autonome»; 
    al comma 2, dopo le parole:  «con  i  Comuni»  sono  inserite  le
seguenti: «, con le regioni e le province autonome»; 
    al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «i  Comuni»  sono
inserite le seguenti: «, le regioni e le province autonome»; 
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  «dai  Comuni»  sono
inserite le seguenti: «, dalle regioni e dalle province autonome». 
  All'articolo 10 comma 1, lettera b), terzultimo periodo, le parole:
«secondo periodo del presente comma» sono sostituite dalle  seguenti:
«terzo periodo del presente comma». 
  All'articolo 11: 
    al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per  l'anno
2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1: 
    al primo periodo, dopo le parole: «esigenze  di  servizio,»  sono
inserite le seguenti: «al fine di accelerare la fase dei colloqui,»; 
    all'ultimo periodo, le parole: «la spesa di  2.566.538  euro  per
l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa  di  2.766.538
euro per l'anno 2017»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione alla necessita'  di  potenziare  le  strutture
finalizzate  al   contrasto   dell'immigrazione   illegale   e   alla
predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati  ai  flussi
migratori   e   all'incremento   delle   richieste   di    protezione
internazionale, il  Ministero  dell'interno  provvede,  entro  il  31
dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125.
Entro il predetto termine, il  medesimo  Ministero  provvede  a  dare
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera
b),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  con  conseguente
riassorbimento, entro il successivo  anno,  degli  effetti  derivanti
dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  del
citato decreto-legge n. 95 del 2012»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno». 
  All'articolo 13, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine di assicurare la celerita'  di  espletamento  delle
procedure assunzionali di cui al presente articolo, non si applica il
limite  per  l'integrazione  del  numero   di   componenti   di   cui
all'articolo 9, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna delle
sottocommissioni, presieduta dal componente piu'  anziano,  non  puo'
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati». 
  All'articolo 14: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per il potenziamento della rete  diplomatica  e  consolare  nel
continente africano, il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
incrementato di venti unita'. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di
203.000 euro per l'anno 2017, di 414.120 euro  per  l'anno  2018,  di
422.402 euro per l'anno 2019, di 430.850 euro  per  l'anno  2020,  di
439.467 euro per l'anno 2021, di 448.257 euro  per  l'anno  2022,  di
457.222 euro per l'anno 2023, di 466.366 euro  per  l'anno  2024,  di
475.694 euro per l'anno 2025 e di 485.208 euro a decorrere  dall'anno
2026»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei  cittadini  e  degli
interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di
personale dell'Arma dei carabinieri ai sensi  dell'articolo  158  del
codice di cui al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e'
autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per l'anno 2017 e di euro  5
milioni a decorrere dall'anno 2018». 
  All'articolo 19: 
    al  comma  3,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «sentito  il
presidente  della  regione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della
provincia autonoma»; 
    al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Nei centri di cui  al
presente  comma»  sono  inserite  le  seguenti:  «si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26  luglio  1975,  n.
354, e». 
  Nel capo III, dopo l'articolo 19 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 19-bis (Minori non accompagnati). - 1. Le disposizioni di cui
al  presente  decreto  non  si  applicano  ai  minori  stranieri  non
accompagnati». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, le parole: «6,  comma  1,  lettere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «6, comma 1, lettere 0a),»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «fino  al  novantesimo  giorno»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al centottantesimo giorno»; 
    al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 9, comma  1,  lettera
c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, comma  1,
lettera b)». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis (Sospensione di  adempimenti  e  versamenti  tributari
nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanere  dello
stato  di  crisi  nell'isola  di  Lampedusa  in  ragione  dei  flussi
migratori  e  dei  connessi  adempimenti  in  materia  di  protezione
umanitaria,  il  termine  di  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti   dei   tributi,   previsto   dall'articolo   1-bis    del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, e' prorogato al 15  dicembre  2017.
Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente,  diversi  dai
versamenti, sono effettuati con le modalita' e nei termini  stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate». 
  All'articolo 22, comma 1: 
    all'alinea, le  parole:  «11,  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «11, comma 3-bis» e le parole: «pari a 8.293.766  euro  per
l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per
l'anno 2019 e a 31.320.363 euro  a  decorrere  dall'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a
31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a
36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a
36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a
36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025  e
a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026»; 
    alla lettera c), le parole: «quanto a 1.699.494 euro  per  l'anno
2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro  per  l'anno
2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 4.306.774 euro per l'anno  2017,
a 8.348.297 euro per l'anno 2018  e  a  8.028.176  euro  a  decorrere
dall'anno 2019,», le parole: «per 6.785 euro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per 12.565 euro» e le parole da: «101.500 euro» fino  alla
fine della lettera sono sostituite dalle  seguenti:  «2.703.000  euro
per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e  per  5.485.208
euro a decorrere dall'anno 2019»; 
    dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis)  quanto  a  200.000  euro  per  l'anno   2017,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».